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Decisione (UE) 2019/682 del Consiglio del 9 aprile 2019 che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

Il 6 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, per conto dell'Unione, ai negoziati sull'aggiornamento della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108) («convenzione 108») e sulle condizioni e modalità per l'adesione dell'Unione alla convenzione 108 modificata.

Il protocollo che modifica la convenzione 108 («protocollo di modifica») è stato adottato dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 maggio 2018.

Il protocollo di modifica mira ad ampliare l'ambito di applicazione, aumentare il livello di protezione e migliorare l'efficacia della protezione dei dati garantita dalla convenzione 108.

Le disposizioni della convenzione 108 modificata riguardano sia le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione sia le attività al di fuori del suo ambito di applicazione, come per esempio in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Le disposizioni della convenzione 108 modificata, nella misura in cui si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, poiché tali disposizioni sono basate sugli stessi principi di cui al regolamento (UE) 2016/6791 e alla direttiva (UE) 2016/6802 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dal momento che la convenzione 108 modificata conterrebbe garanzie basate sugli stessi principi di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680, la sua entrata in vigore contribuirebbe alla promozione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati a livello mondiale, agevolerebbe la circolazione dei dati tra le parti della convenzione 108 appartenenti all'Unione e quelle non appartenenti all'Unione, garantirebbe il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione 108 e renderebbe possibile l'accesso futuro dell'Unione alla convenzione 108.

L'Unione non può firmare o ratificare il protocollo di modifica, dal momento che la convenzione 108 dispone che sono parti della stessa soltanto gli Stati.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a firmare il protocollo di modifica, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, nella misura in cui le sue disposizioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019 Per il Consiglio Il presidente G. Ciamba