Decisione (UE) 2019/854 del Consiglio del 15 aprile 2019 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi di partenariato volontario con i paesi produttori di legname («piano d’azione dell’Unione europea»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione dell’Unione europea sono state adottate nell’ottobre 20032 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia il 7 luglio 20053.
Conformemente alla decisione (UE) 2018/1528 del Consiglio4, l’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale («accordo») è stato firmato il 19 ottobre 2018, con riserva della sua conclusione.
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 25 dell’accordo5.
Art. 3
La Commissione europea rappresenta l’Unione in sede di comitato congiunto di attuazione dell’accordo istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione dell’accordo quali membri della delegazione dell’Unione.
Art. 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 24 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio6, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019 Per il Consiglio Il presidente P. DAEA