Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione del 14 maggio 2019 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE [notificata con il numero C(2019) 3461] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
La decisione 2007/131/CE della Commissione2 armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro da parte delle apparecchiature radio basate sulla tecnologia a banda ultralarga (ultra-wideband, UWB) nell'Unione. Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l'Unione secondo condizioni armonizzate, elimina gli ostacoli all'adozione della tecnologia UWB ed è finalizzata alla creazione di un mercato unico efficace per i sistemi UWB, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori.
Benché i segnali trasmessi con la tecnologia a banda ultralarga abbiano di norma una potenza estremamente ridotta, la possibilità di interferenze dannose con gli attuali servizi di radiocomunicazione esiste e deve essere gestita. La presente decisione relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature UWB dovrebbe pertanto evitare interferenze dannose (anche quando queste dovessero derivare dall'accesso allo spettro radio da parte di sistemi di radioastronomia, di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale) e preservare un equilibrio tra gli interessi dei servizi esistenti e l'obiettivo strategico generale di instaurare condizioni favorevoli all'introduzione di tecnologie innovative a vantaggio della società.
Ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, il 16 marzo 2017 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato permanente al fine di individuare le condizioni tecniche per l'introduzione armonizzata di applicazioni radio basate sulla tecnologia UWB nell'Unione al fine di fornire condizioni tecniche aggiornate per tali applicazioni.
In risposta a tale mandato permanente, la CEPT ha adottato una relazione3 nella quale sono state proposte quattro misure. In primo luogo, le condizioni tecniche dovrebbero fornire una descrizione più neutra dei dispositivi di rilevamento dei materiali in modo da consentire soluzioni innovative. In secondo luogo, dovrebbe essere possibile avvalersi delle condizioni per l'uso generico dell'UWB anche per le applicazioni di rilevamento dei materiali. In terzo luogo, è opportuno prevedere un limite di —65 dBm/MHz per tutti i dispositivi di rilevamento dei materiali, compresi quelli per l'analisi dei materiali da costruzione (building material analysis, BMA) nella banda 8,5-10,6 GHz. In quarto luogo, nelle bande di frequenze 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz è opportuno introdurre la possibilità di una tecnica di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione) per i sistemi di controllo dell'accesso veicolare basati sulla tecnologia UWB.
La presente decisione dovrebbe sostenere l'armonizzazione generale del quadro normativo dell'UWB al fine di migliorare la coerenza dei limiti e delle tecniche di mitigazione tra i diversi regolamenti relativi alla banda ultralarga e consentire soluzioni innovative nel campo della tecnologia UWB.
La presente decisione stabilisce limiti normativi e individua tecniche di mitigazione per garantire un uso efficiente dello spettro, assicurando al tempo stesso la coesistenza con gli altri utenti dello spettro. L'evoluzione tecnologica può offrire altre soluzioni che garantiscano un livello di protezione dello spettro almeno equivalente. Per questo motivo l'uso di tecniche di mitigazione alternative, come le soluzioni contenute in eventuali norme armonizzate elaborate in futuro dalle organizzazioni europee di normazione, dovrebbe essere consentito a condizione che tali tecniche garantiscano un livello di prestazioni e di protezione dello spettro almeno equivalente e che rispettino in modo verificabile i requisiti tecnici stabiliti dal presente quadro normativo.
La decisione 2007/131/CE è stata modificata più volte. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione 2007/131/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Scopo della presente decisione è armonizzare le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio da parte di apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione.
Art. 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «apparecchiatura che utilizza la tecnologia a banda ultralarga»: un'apparecchiatura che contiene, come parte integrante o come accessorio, una tecnologia per le radiocomunicazioni a corto raggio implicante la generazione e la trasmissione intenzionali di energia di radiofrequenza che si diffonde su una gamma di frequenze di ampiezza superiore a 50 MHz, in grado di coprire più bande di frequenze attribuite ai servizi di radiocomunicazione;
b) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: nessuna interferenza dannosa può essere causata a qualsivoglia servizio di radiocomunicazione e nessuna richiesta può essere fatta per la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;
c) «in ambienti chiusi»: all'interno di edifici o luoghi la cui schermatura di norma garantisce l'attenuazione necessaria a proteggere i servizi di radiocomunicazione da interferenze dannose;
d) «veicolo a motore»: lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;
e) «veicolo ferroviario»: lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4 del regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio5;
f) «e.i.r.p.» (equivalent isotropically radiated power): la potenza isotropica equivalente irradiata, ovvero il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto a un'antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico);
g) «massimo della densità spettrale di potenza media»: la potenza media per unità di larghezza di banda (centrata su tale frequenza), irradiata nella direzione di massima irradiazione nelle condizioni di misurazione specificate e indicata come e.i.r.p. del dispositivo radio sottoposto a prova a una determinata frequenza;
h) «potenza di picco»: la potenza contenuta in una larghezza di banda di 50 MHz alla frequenza in cui si ottiene la massima potenza media irradiata nella direzione di massima irradiazione nelle condizioni di misurazione specificate e indicata come e.i.r.p.;
i) «densità spettrale di potenza irradiata totale»: (total radiated power spectral density, TRPsd): la media dei valori della densità spettrale di potenza irradiata media (e.i.r.p.) misurata con una risoluzione di 15 gradi in una sfera intorno al dispositivo UWB (uso generico o su veicolo) o intorno allo scenario relativo al caso d’uso (come emissioni indirette per i dispositivi UWB di determinazione dei materiali);
j) «a bordo di aeromobili»: l'uso di collegamenti radio per comunicazioni all'interno di un aeromobile;
k) «LT1»: i sistemi destinati alla localizzazione generale di persone e oggetti, che possono essere messi in servizio senza licenza.
Art. 3
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, lo spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga purché queste ultime rispettino le condizioni fissate nell’allegato e siano utilizzate in ambienti chiusi o, se utilizzate all’aperto, non siano collegate a un’installazione fissa, a un’infrastruttura fissa o a un’antenna esterna fissa.
Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga che rispetta le condizioni fissate nell’allegato sono autorizzate anche nei veicoli a motore e ferroviari o a essere collegate a un’installazione o a un’infrastruttura fissa o per uso con un’antenna esterna fissa se esplicitamente consentito nell’allegato.
Art. 4
Gli Stati membri monitorano l'uso delle bande elencate nell'allegato da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga, in particolare per garantire che tutte le condizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione continuino ad essere pertinenti, e riferiscono i risultati alla Commissione.
Art. 5
La decisione 2007/131/CE è abrogata.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019 Per la Commissione Mariya Gabriel Membro della Commissione