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Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (rifusione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha subito varie4 e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporti dell'Unione.

La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti, nonché gli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.

Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono inoltre necessarie affinché la Commissione possa preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie raccoglie i dati sugli incidenti nel quadro dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 per quanto riguarda gli indicatori comuni sulla sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

Le statistiche a livello di Unione sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per assolvere ai compiti di controllo previsti dall'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Le statistiche a livello di Unione su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.

È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine e nell'ottica di fornire ai cittadini dell'Unione e ad altre parti interessate informazioni utili e facilmente accessibili in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e di interoperabilità del sistema ferroviario, compresa l'infrastruttura ferroviaria, si dovrebbero stabilire accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

Nella produzione di statistiche europee è opportuno contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri che gravano sui rispondenti.

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione riferiva il fatto che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati già raccolti a norma di tale regolamento e che lo scopo è di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sull'applicazione del presente regolamento.

La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferroviari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che dovrebbero essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie e diffuse dall'Eurostat.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di dati armonizzati e che siano applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7 costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.

Al fine di tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri mantenendo nel contempo la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e nell'ottica di mantenere l'elevata qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda la modifica del presente regolamento al fine di adeguare le definizioni tecniche e prevedere definizioni tecniche aggiuntive. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20168. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

La Commissione dovrebbe provvedere affinché tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda la specificazione delle informazioni da fornire ai fini delle relazioni relative alla qualità e alla comparabilità di tali risultati nonché per quanto riguarda le disposizioni relative alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat). È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche sui trasporti ferroviari a livello di Unione.

Art. 2 Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie sul territorio dell'Unione. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, al fine di consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.

Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

  1. a) le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali;

  2. b) le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati a Eurostat;

  2. 2) «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche europee;

  3. 3) «ferrovia»: linea di comunicazione su rotaie destinata esclusivamente ai veicoli ferroviari;

  4. 4) «veicolo ferroviario»: veicolo che transita esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria (locomotiva) oppure è trainato da un altro veicolo (vetture, rimorchi, carrozze e carri);

  5. 5) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera;

  6. 6) «trasporto ferroviario di merci»: la movimentazione di merci dal punto di carico al punto di scarico a mezzo ferrovia;

  7. 7) «trasporto ferroviario di passeggeri»: trasporto di passeggeri utilizzando veicoli ferroviari dal punto d'imbarco al punto di sbarco. È escluso il trasporto di passeggeri con metropolitana, tram e/o metropolitana leggera;

  8. 8) «metropolitana» (nota anche come «ferrovia metropolitana» o «ferrovia sotterranea»): ferrovia elettrica per il trasporto di passeggeri con elevata capacità di traffico, diritto di passaggio esclusivo, treni a più carrozze, alta velocità e rapida accelerazione, sistemi avanzati di segnalazione, nonché assenza di passaggi a livello per consentire un'alta frequenza di treni e un'elevata capacità di occupazione delle piattaforme d'imbarco. Le metropolitane sono caratterizzate inoltre da stazioni ravvicinate, che distano generalmente 700-1200 m tra di loro. «Alta velocità» si riferisce al confronto con tram e ferrovia leggera e nell'ambito del presente regolamento significa circa 30-40 km/h sulle distanze brevi e 40-70 km/h sulle distanze più lunghe;

  9. 9) «tram»: veicolo per il trasporto su rotaia di passeggeri con oltre nove posti a sedere (incluso il conducente), collegato a conduttori elettrici o azionato da un motore diesel, che circola su strada;

  10. 10) «metropolitana leggera»: ferrovia per il trasporto di passeggeri con vagoni a trazione elettrica, impiegati singolarmente o in treni corti su linee a birotaia. Generalmente la distanza tra stazioni/fermate è inferiore a 1200 m. Rispetto alla metropolitana, la metropolitana leggera ha una costruzione più leggera, è progettata per volumi di traffico più bassi e viaggia a velocità inferiori. È talvolta difficile distinguere tra metropolitana leggera e tram: i tram generalmente non sono separati dal traffico stradale, mentre la metropolitana leggera dispone di una sede viaria propria rispetto agli altri sistemi di trasporto;

  11. 11) «trasporto nazionale»: trasporto ferroviario tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati nel paese dichiarante. Può comprendere il transito attraverso un altro paese;

  12. 12) «trasporto internazionale»: trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese;

  13. 13) «transito»: trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio a un altro mezzo di trasporto;

  14. 14) «passeggero ferroviario»: qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento;

  15. 15) «numero di passeggeri»: numero di viaggi effettuati dai passeggeri ferroviari, in cui ogni viaggio è definito come il movimento dal luogo d'imbarco al luogo di sbarco, con o senza trasferimenti da un veicolo ferroviario all'altro. Se i passeggeri utilizzano i servizi di diverse imprese ferroviarie, essi sono, se possibile, conteggiati una sola volta;

  16. 16) «passeggeri-km»: unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

  17. 17) «peso»: quantità di merci in tonnellate (1000 chilogrammi). Il peso da prendere in considerazione include, oltre al peso delle merci trasportate, il peso dell'imballaggio e la tara dei contenitori, delle casse mobili, dei pallet nonché dei veicoli stradali trasportati per ferrovia nel corso di operazioni combinate di trasporto. Qualora le merci siano trasportate utilizzando i servizi di diverse imprese ferroviarie, il peso delle merci è conteggiato, se possibile, una sola volta;

  18. 18) «tonnellate-km»: unità di misura per il trasporto di merci che rappresenta il trasporto di una tonnellata (1000 chilogrammi) di merci per ferrovia su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

  19. 19) «treno»: uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno;

  20. 20) «treno-km»: unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile, è utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

  21. 21) «treno completo»: qualsiasi spedizione comprendente uno o più vagoni completi spediti contemporaneamente dallo stesso mittente dalla stessa stazione e consegnata, senza modifiche della composizione del treno, a un unico destinatario in una sola stazione di destinazione;

  22. 22) «carro completo»: qualsiasi spedizione di merci per la quale è richiesto l'uso esclusivo del carro merci, indipendentemente dall'utilizzo completo o meno della capacità di carico;

  23. 23) «TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - unità equivalente a venti piedi)»: unità standard basata su un contenitore ISO di venti piedi (6,10 m), utilizzata come misura statistica dei flussi o delle capacità di traffico. Un contenitore standard 40' ISO Serie 1 equivale a 2 TEU. Le casse mobili inferiori a 20 piedi corrispondono a 0,75 TEU, tra 20 e 40 piedi a 1,5 TEU e oltre 40 piedi a 2,25 TEU.

2.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10, per la modifica del presente articolo al fine di adattare le definizioni tecniche di cui ai punti 8), 9), 10), 21), 22) e 23) del paragrafo 1 del presente articolo, nonché di prevedere definizioni tecniche aggiuntive qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di provvedere all'armonizzazione delle statistiche.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche disciplinate da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Art. 4 Raccolta dei dati

1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati:

  1. a) statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato I);

  2. b) statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato II);

  3. c) statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato III);

  4. d) statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato IV);

  5. e) statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato V).

2.

Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II per le imprese:

  1. a) il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 200000000 di tonnellate-km o almeno 500000 tonnellate;

  2. b) il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100000000 di passeggeri-km.

La trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II è facoltativa per le imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).

3. Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato VIII per le imprese al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati I e II, come specificato all'allegato VIII.

4. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate a norma dell'allegato VI. Le merci pericolose sono ulteriormente classificate a norma dell'allegato VII.

Art. 5 Fonti dei dati

1. Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.

2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:

  1. a) indagine obbligatoria;

  2. b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci se disponibile;

  3. c) procedure statistiche estimative;

  4. d) dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria;

  5. e) studi specifici.

3. Le autorità nazionali adottano misure per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

Art. 6 Trasmissione delle statistiche all'Eurostat

1. Gli Stati membri trasmettono le statistiche di cui all'articolo 4 all'Eurostat.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 7 Diffusione

1. Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati da I a V e VIII sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 8 Qualità delle statistiche

1. Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore dei trasporti ferroviari, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.

3. La qualità dei dati statistici è valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.

4. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità particolareggiate, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità per le relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 9 Relazioni sull'applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri in relazione alla qualità dei dati trasmessi e ai metodi di raccolta dei dati impiegati, nonché delle informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.

In particolare la relazione è intesa a:

  1. a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

  2. b) valutare la qualità dei dati trasmessi, i metodi di raccolta dei dati impiegati e la qualità delle statistiche prodotte.

Art. 10 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.