Decisione (UE) 2019/1319 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra1 («accordo») è stato concluso dall’Unione con la decisione 2012/196/CE del Consiglio2 ed è stato applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2012.
A norma degli articoli 13 e 68 dell’accordo e dell’articolo 44 del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo («protocollo»), il comitato APE può adottare modifiche al protocollo.
Il comitato APE, durante la sua ottava sessione/riunione, deve adottare una decisione che modifica talune disposizioni del protocollo.
Il protocollo n. 1 richiede la modifica di talune disposizioni per aggiornare le norme di origine tenendo conto dei più recenti sviluppi al fine di fornire norme di origine più flessibili e più semplici, con l’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale.
È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all’allegato II del protocollo per allinearle agli aggiornamenti della nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.
L’allegato IX del protocollo contiene un elenco dei paesi e territori d’oltremare dell’Unione. Ai sensi del protocollo, per «paesi e territori d’oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d’oltremare.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato APE, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito del comitato APE istituito dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, durante la sua ottava sessione si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Luxembourg, il 25 giugno 2019. Per il Consiglio Il presidente A. ANTON