Decisione di esecuzione (UE) 2019/1389 della Commissione del 4 settembre 2019 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2019 in Belgio, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo [notificata con il numero C(2019) 6438] (I testi in lingua francese, lituana, neerlandese, polacca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio1, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,
Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (il «pagamento di inverdimento»). Tali pratiche includono la diversificazione delle colture e le aree di interesse ecologico. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono stabilite al capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione2.
Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.
Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, i terreni lasciati a riposo possono essere qualificati aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 a condizione che sia assente qualsiasi produzione agricola.
Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono essere qualificate aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 purché esse siano state costituite mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri sono tenuti a definire l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e a fissare a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui sulle superfici dichiarate aree di interesse ecologico devono essere presenti le colture intercalari o il manto vegetale. Tale periodo non può essere inferiore a otto settimane. Inoltre, le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.
Il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno deciso che le superfici costituite da terreni lasciati a riposo rispondenti ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e quelle con colture intercalari o manto vegetale conformi all'articolo 45, paragrafo 9, del medesimo regolamento possono essere considerate aree di interesse ecologico a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno informato la Commissione che la grave siccità che li ha colpiti in primavera e in estate ha avuto ripercussioni cumulative sull'attività agricola, comprimendo le rese della vegetazione utilizzata come foraggio, in particolare prati e pascoli.
La grave siccità ha determinato una scarsità di foraggi per i settori zootecnici e ha impedito loro di costituire riserve. Tali sviluppi hanno destato preoccupazioni, in particolare poiché l'aumento dei costi dovuto alla penuria della produzione mette a rischio la redditività delle aziende interessate.
Per consentire agli agricoltori delle zone colpite di utilizzare il più possibile le loro superfici disponibili per l'alimentazione degli animali, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno chiesto di essere autorizzati a derogare a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per i terreni lasciati a riposo dichiarati conformi ai requisiti inerenti alla diversificazione delle colture o alle aree di interesse ecologico in conformità, rispettivamente, dell'articolo 44, paragrafo 4, e dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Per gli stessi motivi il Belgio, la Francia, la Lituania e la Polonia hanno chiesto di essere autorizzati a derogare a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per le superfici con colture intercalari o manto vegetale dichiarate conformi ai requisiti inerenti alle aree di interesse ecologico in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Peraltro, alcuni agricoltori in Francia, Lituania e Polonia non hanno potuto seminare le colture intercalari o il manto vegetale al momento opportuno a causa delle condizioni meteorologiche estreme che rendevano il suolo inidoneo ai lavori preparatori. Di conseguenza, senza riduzione della durata del periodo durante il quale le superfici devono essere occupate da colture intercalari, sarà loro difficile attuare il piano colturale, in particolare se prevedono in seguito la semina di una coltura invernale. Trascorso questo periodo ottimale, gli agricoltori rischiano di essere costretti a seminare le colture invernali in cattive condizioni, compromettendo in tal modo la resa futura delle colture in questione.
In considerazione della gravità della siccità verificatasi nel 2019 nelle zone colpite e delle sue conseguenze, è opportuno prevedere deroghe all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per i terreni a lasciati a riposo ai fini della diversificazione delle colture, all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per i terreni lasciati a riposo ai fini della qualifica di aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per le superfici con colture intercalari o manto vegetale ai fini della qualifica di aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Tuttavia, al fine di rispettare i requisiti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Per tale motivo le deroghe previste nella presente decisione dovrebbero applicarsi agli agricoltori stabiliti nelle zone ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati come zone colpite dalla siccità che ha causato una significativa carenza di risorse foraggere. È opportuno inoltre stabilire ulteriori condizioni per meglio definire l'ambito della deroga.
Tenendo conto della disponibilità di altri strumenti e delle caratteristiche specifiche delle zone colpite, tra cui i metodi colturali in uso e l'utilizzazione del suolo, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero avere la possibilità di decidere quale delle deroghe in questione si applichi nelle zone colpite e in che misura, purché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente decisione. Nel decidere in merito all'applicazione delle deroghe nelle zone colpite, gli Stati membri in questione dovrebbero tenere debito conto degli obiettivi delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e, in particolare, della necessità di una sufficiente protezione della qualità del suolo e della qualità delle risorse naturali e della biodiversità, soprattutto durante i periodi più sensibili per la fioritura e la nidificazione degli uccelli.
Al fine di garantire che le deroghe autorizzate dalla presente decisione siano efficaci, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero adottare le rispettive decisioni entro 14 giorni dalla data di notifica della presente decisione e notificarle alla Commissione entro 7 giorni dalla data di adozione.
Per consentire alla Commissione di monitorare la corretta applicazione delle norme pertinenti e l'impatto delle deroghe, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero trasmettere informazioni sul numero di ettari interessati al fine di valutare l'impatto delle deroghe sugli obiettivi ambientali della diversificazione delle colture e delle aree di interesse ecologico di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro il 15 dicembre 2019 tramite gli strumenti di gestione esistenti. Entro la stessa data il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo dovrebbero trasmettere alla Commissione una valutazione dell'impatto della deroga sugli obiettivi in materia di ambiente, biodiversità e clima associati alle aree di interesse ecologico, alle colture intercalari e alla diversificazione delle colture e, se del caso, una descrizione delle misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi individuati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Ambito delle deroghe
1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo possono decidere che i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione.
2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo possono decidere che i terreni lasciati a riposo sono considerati aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione.
3. In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Francia, la Lituania e la Polonia possono decidere, ai fini della qualifica di aree di interesse ecologico in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, che:
a) le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono essere costituite senza seminare un miscuglio di specie vegetali, a condizione che le colture seminate siano erba o altre piante erbacee da foraggio;
b) le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono comprendere le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.
4. In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 la Francia, la Lituania e la Polonia possono abbreviare il periodo minimo obbligatorio durante il quale, conformemente a tale disposizione, le superfici devono essere occupate da colture intercalari o dal manto vegetale, purché successivamente venga seminata una coltura invernale.
Art. 2 Superfici interessate dalla deroga
Le decisioni di cui all'articolo 1 si applicano unicamente alle zone in cui si trova il bestiame colpito o, nel caso dell'articolo 1, paragrafo 4, in cui le condizioni del suolo sono state rese inidonee ai lavori preparatori per la semina al momento opportuno, impedendo così il rispetto dell'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti del Belgio, della Spagna, della Francia, della Lituania, della Polonia e del Portogallo come colpite dalla grave siccità del 2019.
Art. 3 Termini
Le decisioni di cui all'articolo 1 sono adottate entro 14 giorni dalla data di notifica della presente decisione.
Art. 4 Notifica
1. Entro 7 giorni dalla data di adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo notificano alla Commissione:
a) le zone ufficialmente riconosciute dalle rispettive autorità competenti come zone colpite dalla grave siccità del 2019;
b) le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, compresa la natura delle deroghe applicate a livello NUTS 3 e la giustificazione del ricorso alle deroghe nelle zone interessate.
2. Entro il 15 dicembre 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo notificano alla Commissione il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe di cui all'articolo 1 e il numero di ettari ai quali sono state applicate le deroghe di cui all'articolo 1. Tali informazioni sono fornite a livello NUTS 3. Entro la stessa data il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo trasmettono alla Commissione una valutazione dell'impatto della deroga sugli obiettivi in materia di ambiente, biodiversità e clima associati alle aree di interesse ecologico, alle colture intercalari e alla diversificazione delle colture e, se del caso, una descrizione delle misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi individuati.
Art. 5 Destinatari
Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione