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Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 36, paragrafo 6, l’articolo 39, paragrafo 3, l’articolo 43, paragrafo 12, l’articolo 44, paragrafo 5, l’articolo 45, paragrafi 5 e 6, l’articolo 46, paragrafo 9, l’articolo 50, paragrafo 11, l’articolo 52, paragrafo 9, l’articolo 57, paragrafo 3, l’articolo 58, paragrafo 5, l’articolo 59, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafi 1 e 2,

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio2. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce un nuovo quadro giuridico che prevede un nuovo regime di sostegno diretto, comprensivo di un pagamento di base per gli agricoltori e di altri regimi di sostegno. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Per ridurre l’onere amministrativo, si dovrebbe trattare di norme semplici e facili da controllare. Tali atti dovrebbero sostituire le norme stabilite nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1120/20093 e (CE) n. 1121/20094.

È opportuno che il presente regolamento integri tale quadro per quanto riguarda talune disposizioni generali, il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il pagamento per i giovani agricoltori che iniziano l’attività agricola, il sostegno accoppiato facoltativo, il pagamento specifico per il cotone e le comunicazioni necessarie per ciascun regime di sostegno.

Al fine di garantire la corretta applicazione degli adeguamenti dei pagamenti diretti con riguardo alla disciplina finanziaria, è necessario stabilire norme generali sulla sequenza del calcolo di tali riduzioni in relazione alle riduzioni a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea6, è opportuno precisare che gli Stati membri, nell’adottare le misure di esecuzione del diritto dell’Unione, devono esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto di taluni principi, tra cui in particolare il principio di non discriminazione.

Il sostegno diverso dal sostegno accoppiato dovrebbe rispettare i requisiti per essere considerato sostegno disaccoppiato del reddito ai sensi della «scatola verde» dell’accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round7, e il sostegno accoppiato dovrebbe rispettare i requisiti per essere considerato incluso nella «scatola blu» di tale accordo.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, un’«attività agricola» non impone la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli. Gli agricoltori possono infatti mantenere una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari oppure possono svolgere una determinata attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Poiché le due attività suddette richiedono entrambe un preciso intervento dell’agricoltore, conviene creare un quadro di riferimento unionale all’interno del quale gli Stati membri dovranno stabilire i criteri ulteriori che disciplinano tali attività.

Per ragioni ambientali, la definizione di «prato permanente» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprende anche specie non erbacee, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti sulla superficie in oggetto. È pertanto necessario un criterio per stabilire in quali casi l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti.

La definizione di «prato permanente» permette agli Stati membri di considerare prati permanenti anche i terreni pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora sulle superfici destinate al pascolo non siano tradizionalmente predominanti l’erba e le altre piante erbacee da foraggio. A tale scopo è necessario stabilire i criteri in base ai quali possono essere definite tali pratiche locali tradizionali.

Secondo l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono considerare prato permanente i terreni pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora sulle superfici destinate al pascolo non siano tradizionalmente predominanti l’erba e le altre piante erbacee da foraggio. A tali prati permanenti si può applicare un coefficiente di riduzione a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Al fine di garantire l’applicazione proporzionata di tale disposizione, è opportuno prevedere la possibilità di distinguere tra le diverse categorie di superfici in modo da potervi applicare coefficienti di riduzione diversi.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri. A tal fine è necessario stabilire quando tali superfici siano da considerare la parte principale della superficie agricola dell’agricoltore e precisare l’ambito di applicazione di tale disposizione.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i soggetti che rientrano nell’ambito del cosiddetto elenco negativo devono essere considerati agricoltori in attività se sono in grado di dimostrare che soddisfano uno dei criteri elencati in tale disposizione. Uno di questi criteri consiste nel dimostrare che l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. È pertanto necessario adottare disposizioni volte a stabilire se i proventi derivano da attività agricole o non agricole.

Inoltre, occorre adottare norme relative alle modalità di determinazione dell’importo annuo dei pagamenti diretti ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se del caso, dell’articolo 9, paragrafo 3, nonché ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che esonera determinati agricoltori dall’applicazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania, in cui i pagamenti diretti sono soggetti all’introduzione progressiva, in tali Stati membri l’importo annuo dei pagamenti diretti dovrebbe essere basato sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e, ove applicabile, dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono essere esclusi dal sostegno qualora le loro attività agricole siano insignificanti o la loro attività principale o il loro oggetto sociale non sia l’esercizio di un’attività agricola. È necessario stabilire criteri precisi al riguardo, offrendo nel contempo agli Stati membri la possibilità di stabilire criteri alternativi per quanto riguarda le attività agricole che sono solo marginali.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede varie possibilità per l’assegnazione dei diritti all’aiuto agli agricoltori. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire che, in caso di successione effettiva o anticipata o di successione anticipata revocabile, fusione o scissione di un’azienda, il numero e il valore dei diritti all’aiuto da ricevere siano fissati alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. È inoltre necessario stabilire norme sulle modalità di fissazione del numero di diritti all’aiuto da assegnare nel caso di aziende risultanti da una scissione quando dette aziende sono situate in Stati membri che applicano l’articolo 24, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013. In considerazione delle legittime aspettative degli agricoltori, le modifiche della forma giuridica di un agricoltore non dovrebbero ripercuotersi sul numero o sul valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore può ricevere qualora mantenga il controllo dell’azienda in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Ai fini della certezza del diritto e onde garantire la corretta gestione dei diritti all’aiuto, è necessario chiarire che solo gli ettari ammissibili determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione8 vanno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione e dell’attivazione dei diritti all’aiuto.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea9, i diritti all’aiuto devono essere assegnati alla persona che detiene il potere decisionale e assume i benefici e i rischi finanziari connessi all’attività agricola sulla superficie per la quale è richiesta tale assegnazione. È opportuno chiarire che questo principio si applica in particolare nei casi in cui un ettaro ammissibile è oggetto di una domanda di diritti all’aiuto da parte di più di un agricoltore.

A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell’altitudine, e con altri vincoli naturali. Per garantire l’applicazione proporzionata di tale disposizione è opportuno stabilire un quadro per l’applicazione di tale coefficiente di riduzione, in particolare per quanto riguarda i limiti della riduzione.

L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sancisce il principio basilare secondo cui soltanto gli agricoltori in attività possono ricevere pagamenti diretti. Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 9, del suddetto regolamento consente agli Stati membri di stabilire una dimensione minima per azienda ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto. È opportuno tenere conto anche di tali disposizioni nel contesto della determinazione del valore dei diritti all’aiuto.

Quando il sostegno concesso per l’anno civile 2014 è preso in considerazione a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto, è opportuno precisare che gli Stati membri possono decidere di non tener conto di tutte le misure elencate in tale disposizione. Per evitare penalizzazioni indebite a carico degli agricoltori, gli importi di riferimento pertinenti ai fini della determinazione del valore dei diritti all’aiuto non dovrebbero includere eventuali riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009. È opportuno precisare in che modo tale sostegno debba essere preso in considerazione e stabilire gli altri criteri necessari per rispettare la natura disaccoppiata di alcuni regimi che possono essere presi in considerazione.

Inoltre, per determinare il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto, è necessario chiarire che all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 i diritti all’aiuto detenuti da un agricoltore comprendono anche i diritti all’aiuto che sono ceduti in affitto ad un altro agricoltore alla data di presentazione della domanda del locatore per il 2014.

Onde permettere agli agricoltori di prevedere l’aiuto al reddito di cui beneficeranno è opportuno fissare una scadenza entro la quale gli Stati membri devono stabilire e comunicare agli agricoltori il valore e il numero definitivi dei diritti all’aiuto laddove gli agricoltori siano stati informati in base a dati provvisori.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 o dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore è stato interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali nel corso dell’anno di riferimento di cui a tali articoli, è opportuno stabilire il valore dei diritti all’aiuto sulla base dell’ultimo anno di riferimento non interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di stabilire una soglia in termini di impatto degli eventi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali sul sostegno diretto ricevuto nell’anno di riferimento al fine di ridurre l’onere amministrativo.

Per la vendita o l’affitto di un’azienda o di parte di essa che hanno avuto luogo nel periodo precedente la data di presentazione della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere che gli agricoltori possono, per contratto, trasferire insieme con l’azienda o parte di essa i diritti all’aiuto da assegnare. In virtù di detta clausola di contratto privato, i diritti all’aiuto dovrebbero essere assegnati, rispettivamente, al venditore o al locatore e direttamente trasferiti, rispettivamente, all’acquirente o al locatario, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti che il venditore o il locatore, rispettivamente, hanno percepito per il 2014 o del valore dei diritti che il venditore o il locatore hanno posseduto nel 2014 conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 come riferimento per il valore unitario iniziale dei diritti all’aiuto. È altresì opportuno chiarire che l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non deve applicarsi a tali trasferimenti.

Per quanto riguarda il calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto, è opportuno stabilire regole precise in materia di arrotondamento delle cifre, la possibilità di ripartire i diritti all’aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della parcella dichiarata o trasferita insieme ai diritti corrisponda solo a una frazione di ettaro, nonché la possibilità di fondere diritti e frazioni.

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare un termine per la definizione delle regioni di cui all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Conviene adottare disposizioni specifiche ai fini della gestione delle riserve nazionali o regionali.

È necessario stabilire i criteri e le percentuali massime per l’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per evitare che qualsiasi riduzione ai sensi di tale disposizione determini un ostacolo significativo o un divieto al trasferimento di diritti all’aiuto.

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire la determinazione dell’importo che può essere riversato alla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 28 o dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 all’atto di stabilire i diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

L’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede casi di assegnazione obbligatoria e facoltativa di diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale o regionale. È opportuno stabilire le modalità di calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto da assegnare secondo tale procedura e stabilire che le priorità di cui all’articolo 30, paragrafo 6, di tale regolamento non siano compromesse dalle decisioni che gli Stati membri sono autorizzati a prendere a norma dell’articolo 30, paragrafi 7 e 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Parimenti, l’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere coerente con l’articolo 24, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento e con le norme riguardanti le situazioni di difficoltà di cui al presente regolamento. Per assicurare la natura disaccoppiata del regime di pagamento di base, il calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto nell’ambito della riserva nazionale o regionale non dovrebbe basarsi su criteri settoriali dopo la data fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione10 per l’anno di domanda 2013.

Ai fini della certezza del diritto e onde garantire la parità di trattamento degli agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola, è opportuno chiarire il concetto di «agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola» di cui all’articolo 30, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nei casi in cui gli Stati membri assegnano diritti all’aiuto a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore di tali diritti dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 25 o all’articolo 40 dello stesso regolamento.

L’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concede agli Stati membri varie possibilità di limitare il numero di diritti all’aiuto da assegnare agli agricoltori. Di conseguenza, alcuni agricoltori possono avere un’elevata proporzione di ettari ammissibili che non sono coperti da diritti all’aiuto, il che può determinare situazioni di difficoltà poiché alcuni regimi di sostegno accessori al regime di pagamento di base, in particolare il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, si basano sugli ettari ammissibili dichiarati ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri possono assegnare diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale o regionale quando un agricoltore è interessato in maniera significativa dalle limitazioni di cui all’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché talune superfici non sono soggette a obblighi di inverdimento o comportano soltanto costi limitati per conformarsi a tale obbligo, è inoltre opportuno che gli Stati membri, quando determinano le situazioni di difficoltà, siano autorizzati a decidere di non includere tali superfici.

A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti all’aiuto detenuti da un agricoltore (in proprietà o in affitto) che superano il numero di ettari ammissibili a sua disposizione scadono. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno precisare l’ordine di priorità della scadenza di tali diritti all’aiuto e definire ulteriori modalità di applicazione. Inoltre è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di tenere conto di tale disposizione anche nel contesto della determinazione del valore dei diritti all’aiuto.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che il pagamento di base possa, in alcuni Stati membri, essere attuato sotto forma di regime di pagamento unico per superficie fino al 2020 al più tardi. Tenuto conto del fatto che il pagamento unico per superficie per ettaro è calcolato ogni anno e che l’ammissibilità al pagamento di base è un prerequisito per accedere alla maggior parte degli altri regimi di pagamento diretto e quindi è intrinsecamente collegato ad essi, è necessario precisare che soltanto gli ettari ammissibili, che sono determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 devono essere presi in considerazione ai fini dei regimi interessati.

Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e il regime di pagamento di base a decorrere dal 1o gennaio 2018 al più tardi possono differenziare il regime di pagamento unico per ettaro tenendo conto di taluni pagamenti concessi per l’anno civile 2014. Ai fini di tale differenziazione, è opportuno precisare in che modo tali pagamenti dovrebbero essere presi in considerazione e stabilire altri criteri necessari al fine di rispettare la natura disaccoppiata di alcuni regimi. Inoltre, se un agricoltore è stato interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali per l’anno civile 2014, è opportuno stabilire la differenziazione sulla base dell’ultimo anno non interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di stabilire una soglia in termini di impatto degli eventi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali sul sostegno diretto ricevuto nell’anno di riferimento al fine di ridurre l’onere amministrativo. Inoltre, per motivi di certezza del diritto, è opportuno prevedere norme in caso di successione effettiva o anticipata.

Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissa le condizioni per la concessione di un pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (il pagamento di «inverdimento»). I requisiti collegati al pagamento di inverdimento stabiliti nell’atto di base sono generalizzati (ossia applicabili secondo le stesse modalità a tutti i beneficiari) e prevedono attività non contrattuali, per garantire globalmente che l’agricoltura dell’Unione europea si fondi su pratiche che vanno oltre gli obblighi di condizionalità. È necessario tener conto di questi principi, stabiliti dall’atto di base, nell’ambito della definizione delle modalità dettagliate relative alle pratiche di «inverdimento».

Per raggiungere un livello appropriato di garanzia per quanto riguarda gli obblighi stabiliti dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 con riguardo alle pratiche equivalenti contemplate da sistemi di certificazione nazionali o regionali, conviene fissare i criteri applicabili alla designazione delle autorità di certificazione pubbliche o private.

Per rispettare il principio del divieto del doppio finanziamento occorre stabilire le norme per il calcolo dei pagamenti relativi a taluni impegni specifici riferiti alle pratiche di cui all’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché i suddetti impegni riguardano pratiche equivalenti che permettono agli agricoltori di assumere tali impegni per soddisfare uno o più degli obblighi necessari per beneficiare del pagamento di «inverdimento» di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno ridurre l’importo dei pagamenti per tali impegni, rispetto al pagamento ordinario di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11, di un importo calcolato in base al livello del pagamento di inverdimento nella regione o nello Stato membro interessati o, in casi particolari, in base al pagamento di inverdimento individuale dell’agricoltore.

L’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce gli obblighi relativi al numero di colture e alla ripartizione delle stesse sui seminativi. Occorre stabilire norme in merito al calcolo preciso delle quote delle diverse colture.

È opportuno stabilire norme concernenti la determinazione del periodo da considerare per il calcolo delle quote relative delle colture, tenendo conto del calendario delle attività agricole e della necessità di semplificare l’amministrazione.

Per fare in modo che agricoltori e Stati membri abbiano accesso a informazioni chiare e contribuire alla salvaguardia degli elementi paesaggistici all’interno dei seminativi, è necessario chiarire la situazione riguardo alla superficie occupata da elementi caratteristici del paesaggio.

Al fine di calcolare le quote delle diverse colture, è inoltre necessario stabilire norme supplementari per i casi specifici delle coltivazioni miste in filari distinti, della sottosemina e dell’utilizzo di miscugli di sementi.

L’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissa obblighi finalizzati a preservare le superfici investite a prato permanente che contribuiscono maggiormente alla tutela ambientale, in particolare per quanto concerne il sequestro del carbonio, la biodiversità e l’erosione del suolo. Tali prati permanenti, che costituiscono zone di elevato interesse ambientale, sono ubicati sia all’esterno che all’interno della rete Natura 2000. Per garantire una tutela efficace dei prati permanenti situati all’esterno è necessario istituire un quadro per la loro designazione da parte degli Stati membri che consenta di tenere conto delle condizioni locali specifiche e di sfruttare le sinergie con le politiche ambientali esistenti.

Per proteggere tali superfici investite a prato permanente nel corso degli anni è opportuno definire norme sulla riconversione delle stesse in caso di violazione del regime di rigorosa tutela da parte dell’agricoltore.

L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede la protezione della quota di prato permanente rispetto alla superficie agricola totale. Per conseguire tale obiettivo è opportuno che gli Stati membri monitorino l’evoluzione di tale quota. Dovrebbero essere autorizzati a istituire un sistema di autorizzazione preventiva. Si dovrebbero prevedere singole riconversioni e il divieto di ulteriori conversioni se la diminuzione supera il 5 %. Per motivi di chiarezza e per garantire un’attuazione proporzionata, è opportuno definire norme per gli agricoltori e le zone interessati dalle autorizzazioni e dalle riconversioni.

Al fine di assicurare un utilizzo efficace della procedura di autorizzazione per la conversione del prato permanente, si dovrebbe concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per selezionare, sulla base di criteri oggettivi, le zone o i gruppi di agricoltori prioritari ai fini della concessione dell’autorizzazione.

È opportuno definire norme relative al metodo da utilizzare per determinare il rapporto tra prato permanente e superficie agricola, al fine di evitare che le superfici investite a prato permanente vengano conteggiate due volte a causa dei lunghi tempi di rotazione cui sono generalmente soggette e di impedire che le conversioni eseguite dai piccoli agricoltori e dagli agricoltori che utilizzano metodi di produzione biologici, esenti dall’obbligo di riconvertire i propri terreni, abbiano un impatto diretto sugli obblighi di riconversione degli altri agricoltori. Conviene che gli Stati membri abbiano la facoltà di adattare la rispettiva quota di riferimento in casi giustificati.

L’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 elenca gli elementi caratteristici e le aree che gli Stati membri possono considerare aree di interesse ecologico. Occorre fissare ulteriori criteri che permettono di definire tali elementi caratteristici e aree come aree di interesse ecologico. Per conseguire l’obiettivo relativo alla biodiversità, è opportuno che tali criteri garantiscano la protezione e il miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole. Tali criteri dovrebbero tener conto anche degli sforzi già compiuti dagli agricoltori.

Per i terreni lasciati a riposo, il divieto di produzione, che implica la limitazione dell’impiego di pesticidi e fertilizzanti, non dovrebbe escludere operazioni facoltative come la semina di fiori selvatici misti allo scopo di accrescere i vantaggi della biodiversità. È opportuno chiarire che i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per rispettare l’obbligo di costituire un’area di interesse ecologico devono rimanere terreni a seminativo e non rientrano nella definizione di prati permanenti.

Per le terrazze, dati i loro diversi tipi di costruzione nell’Unione, è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di definire condizioni dettagliate in funzione delle specificità nazionali o regionali, tenendo conto del loro valore ai fini della biodiversità.

Per chiarezza, conviene stilare un elenco degli elementi caratteristici del paesaggio che valgono come aree di interesse ecologico e chiarire il nesso con gli elementi caratteristici già protetti dagli Stati membri nell’ambito della condizionalità. Per certi elementi caratteristici è opportuno fissare una dimensione minima o massima onde facilitarne l’identificazione e contribuire a garantire che la superficie sia prevalentemente agricola.

Le fasce tampone da costituire lungo i bordi dei terreni a seminativo, lungo i corsi d’acqua o all’interno dei campi sulla sommità di un pendio, sono utili per ridurre il dilavamento di inquinanti nelle acque superficiali. Per conseguire i vantaggi della biodiversità è opportuno stabilire che tutte le aree considerate aree di interesse ecologico non possano essere utilizzate per la produzione, il che permette anche di evitare l’impiego di pesticidi e limitare l’impiego di fertilizzanti. Per rafforzare ulteriormente i vantaggi della biodiversità non si dovrebbero escludere operazioni facoltative come la semina di fiori selvatici misti. È opportuno che spetti agli Stati membri decidere se autorizzare o no il pascolo o lo sfalcio a scopo di foraggio sulle fasce tampone.

Per quanto riguarda gli ettari agroforestali è opportuno chiarire che le superfici da prendere in considerazione sono le superfici a seminativo situate in una zona compresa in un sistema agroforestale che continua a soddisfare le condizioni che consentono o hanno consentito di beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale. Gli Stati membri che selezionano tali superfici per soddisfare l’obbligo relativo alle aree di interesse ecologico dovrebbero tener conto dell’obiettivo della biodiversità nello stabilire le condizioni supplementari per poter beneficiare, nell’ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale, del sostegno per l’allestimento di sistemi agroforestali.

Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi delle foreste, è opportuno che spetti agli Stati membri decidere se imporre o no un divieto di coltivazione, che permette di evitare l’uso di mezzi di produzione agricoli su determinate fasce adiacenti alla foresta in modo da creare una zona tampone fino al bordo forestale. Tale divieto conferirà maggior valore all’area di interesse ecologico; per questo è opportuno differenziare il valore del fattore di ponderazione per questo tipo di aree.

L’impiego limitato dei mezzi di produzione necessari per la coltivazione di bosco ceduo a rotazione rapida comporta benefici indiretti per la biodiversità. A tal fine è opportuno che gli Stati membri stabiliscano le condizioni applicabili a questo tipo di area di interesse ecologico specificando l’elenco delle specie arboree che si possono utilizzare e le norme relative all’uso dei mezzi di produzione.

Per permettere un’attuazione adatta alle condizioni nazionali e per sfruttare in modo ottimale la capacità delle colture intercalari e del manto vegetale di assorbire efficacemente l’azoto residuo, e onde evitare che il terreno resti nudo e che l’inquinamento si diffonda nelle acque sotterranee, gli Stati membri dovrebbero fissare le date di semina di tali coperture vegetali. Le colture intercalari o il manto vegetale dovrebbero essere costituiti mediante la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba in modo da ottimizzare i risultati agronomici e ambientali ai fini della biodiversità. Gli Stati membri possono stabilire nell’ambito della BCAA 4 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 le date dopo le quali è consentita la distruzione meccanica delle colture intercalari e del manto vegetale.

Per quanto riguarda le superfici con colture azotofissatrici, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano le norme intese ad evitare che la coltivazione di tali colture sulle aree di interesse ecologico comporti un aumento della lisciviazione dell’azoto e un deterioramento della qualità delle acque, che non sarebbero compatibili con gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio12 e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 e comprometterebbero l’obiettivo connesso alla biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre redigere l’elenco delle colture azotofissatrici che si ritiene contribuiscano a migliorare la biodiversità.

Per massimizzare i vantaggi della creazione di un’area di interesse ecologico su terreni a seminativi e garantire che tale area copra la percentuale di terreno prevista dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre stabilire chiaramente, nell’interesse di una gestione efficiente, che una parcella o un elemento caratteristico del paesaggio non può essere conteggiato due volte nello stesso anno ai fini del rispetto dell’obbligo relativo all’area di interesse ecologico.

L’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 autorizza gli Stati membri ad applicare a livello regionale fino al 50 % delle aree di interesse ecologico individuali. Per garantire che tale applicazione regionale sia più vantaggiosa dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contribuisca all’attuazione della strategia per le infrastrutture verdi14, è opportuno stabilire norme in merito agli elementi caratteristici che si possono usare per costituire aree di interesse ecologico adiacenti. Conviene stabilire norme anche in merito alla designazione delle aree allo scopo di creare sinergie nell’attuazione delle politiche agricola e ambientale dell’Unione.

Per quanto riguarda la decisione che gli Stati membri devono adottare per consentire agli agricoltori di attuare collettivamente metà dell’obbligo riguardante la loro area individuale di interesse ecologico, quale previsto all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno prevedere norme analoghe a quelle relative all’attuazione regionale in merito agli elementi caratteristici che si possono usare per costituire aree di interesse ecologico adiacenti, in modo da aumentare il valore ambientale e contribuire al potenziamento delle infrastrutture verdi. Le norme relative ai criteri che devono essere rispettati dagli agricoltori dovrebbero prevedere che le loro aziende siano situate nelle immediate vicinanze, pur lasciando agli Stati membri un margine per tener conto delle diverse strutture amministrative. Per motivi di chiarezza giuridica conviene stabilire le norme sul contenuto dell’accordo scritto che gli agricoltori partecipanti devono concludere per stabilire i rispettivi diritti e obblighi.

Per quanto riguarda la possibilità, per alcuni Stati membri, di esentare gli agricoltori situati in aree densamente boschive dall’obbligo di costituire aree di interesse ecologico, è opportuno stabilire norme che chiariscano i metodi e i dati da usare per il calcolo del rapporto tra terreni forestali e superficie totale di terreno e tra terreni forestali e terreni agricoli.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce le condizioni di ammissibilità al pagamento per i giovani agricoltori. In particolare, il pagamento è subordinato alla condizione che il giovane agricoltore si insedi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, o che si sia già insediato in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima domanda di pagamento, e che non abbia più di 40 anni nell’anno di presentazione della prima domanda di pagamento. Nel caso delle persone giuridiche si ritiene appropriato stabilire che queste condizioni debbano essere soddisfatte da tutte le persone fisiche che esercitano un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea15. È inoltre necessario precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dalla persona giuridica e dalla o dalle persone fisiche che esercitano il controllo su tale persona giuridica.

Per evitare che le condizioni di applicabilità del pagamento per i giovani agricoltori non siano rispettate, è opportuno prevedere che il pagamento sia erogato a una persona giuridica solo fintantoché almeno una delle persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica nel primo anno di domanda di partecipazione al regime continua a detenere tale controllo. Per la determinazione del periodo massimo del pagamento a norma dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è necessario stabilire regole per i casi in cui una persona giuridica sia controllata da più di una persona fisica.

Per evitare discriminazioni tra persone giuridiche e un’associazione di persone fisiche che chiedano di beneficiare del regime per i giovani agricoltori, è necessario applicare norme equivalenti all’associazione di persone fisiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel caso in cui le domande di pagamento di base e di pagamento per i giovani agricoltori siano presentate dall’associazione e non individualmente dai suoi membri.

Il titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede la possibilità di concedere un sostegno accoppiato facoltativo agli agricoltori. È opportuno stabilire le condizioni di concessione del sostegno di cui a tale capo.

A norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali si trovano in difficoltà. Inoltre, a norma dell’articolo 52, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni o nei settori interessati. Tale sostegno dovrebbe assumere la forma di un pagamento annuo ed essere concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi. Per garantire che le misure previste nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo siano mirate e gestite correttamente e permettere al contempo che gli Stati membri definiscano il sostegno accoppiato facoltativo secondo le loro esigenze, è opportuno affidare agli Stati membri la responsabilità di stabilire le regioni e/o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno nonché di fissare i limiti quantitativi e il livello consono di sostegno. Per evitare distorsioni del mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale ai loro agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.

In conformità al memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nell’ambito del GATT16, è necessario fissare una superficie di base distinta per i produttori che beneficiano dei pagamenti per i semi oleaginosi di cui all’allegato dello stesso memorandum d’intesa. Poiché tali prodotti sono compresi nell’elenco dei settori e delle produzioni ammissibili al sostegno accoppiato facoltativo, è appropriato inserire in questo regime di sostegno una superficie massima a livello dell’Unione per i semi oleaginosi di cui al predetto memorandum d’intesa allo scopo di garantire l’osservanza di tale impegno internazionale. In caso di superamento di tale superficie massima gli Stati membri dovrebbero adeguare la superficie comunicata applicando un coefficiente di riduzione calcolato e comunicato loro dalla Commissione.

A norma dell’articolo 52, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che il sostegno accoppiato facoltativo concesso ai sensi di tale articolo sia coerente con le altre misure unionali di sostegno o con le altre misure finanziate mediante aiuti di Stato. Per l’ordinata gestione dei regimi e per evitare doppi finanziamenti conviene evitare che misure analoghe siano finanziate due volte nell’ambito del regime del sostegno accoppiato facoltativo e di altri regimi di sostegno unionali. Date le diverse possibilità a disposizione degli Stati membri per l’applicazione del sostegno accoppiato facoltativo è opportuno che spetti a loro il compito di garantire la coerenza nel quadro fissato dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e in conformità con le condizioni fissate dal presente regolamento.

A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione deve approvare la decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 4 o, se del caso, all’articolo 53, paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, se è dimostrato che nel settore o nella regione interessati esiste una delle esigenze indicate. Per garantire la corretta applicazione di tale articolo, conviene prevedere disposizioni che specifichino i criteri applicabili a tali esigenze.

Il titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento specifico per il cotone. Ai fini della concessione di tale pagamento è opportuno che la Commissione stabilisca le norme e le condizioni relative all’autorizzazione dei terreni agricoli e delle varietà. È inoltre opportuno stabilire le norme relative ai requisiti di ammissibilità. Un criterio oggettivo consiste nello stabilire che la semina debba essere eseguita in modo da realizzare una densità minima di impianto dei terreni, fissata dagli Stati membri in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali. È opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche.

È opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. Conviene fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.

Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura facente parte della stessa organizzazione.

Al fine di controllare la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di valutare l’attuazione delle politiche, è necessario stabilire determinati obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne le informazioni che gli Stati membri devono comunicare in merito alle decisioni adottate ai sensi dei titoli da II a V di tale regolamento.

Più in particolare per quanto riguarda il sostegno accoppiato facoltativo, è necessario specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare ai fini della corretta applicazione delle norme relative a tale sostegno e ai fini dell’efficienza di tali comunicazioni, in modo da permettere alla Commissione di verificare che nell’elaborazione delle misure di sostegno gli Stati membri rispettino le condizioni relative alla coerenza e al divieto di cumulo del sostegno nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i relativi importi totali.

Gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti nazionali a determinate condizioni. Al fine di verificare che detti aiuti siano concessi entro i limiti stabiliti, è opportuno prevedere l’obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali su determinati dati relativi agli aiuti concessi.

La Commissione dovrebbe essere informata, se del caso, di tutte le decisioni risultanti da un riesame delle decisioni comunicate conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013 o al presente regolamento, al fine di permetterle di controllare la corretta applicazione e l’impatto del suddetto riesame. È pertanto necessario stabilire norme sugli obblighi di comunicazione in materia.

L’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 contiene una tabella destinata a stabilire i fattori di conversione e di ponderazione di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del medesimo regolamento per i diversi tipi di aree di interesse ecologico. Al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 1307/2013 la tabella è stata lasciata in bianco. Occorre pertanto adattare tale allegato. I fattori di conversione dovrebbero tenere conto dell’esperienza acquisita in fatto di misurazione e delle specificità degli elementi caratteristici. I fattori di ponderazione dovrebbero constare di tre valori diversi, che rispecchiano le differenze in termini di importanza per la biodiversità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico, i fattori di conversione e di ponderazione dovrebbero applicarsi anche agli elementi caratteristici contemplati da pratiche equivalenti nella misura in cui questi sono identici agli elementi caratteristici elencati in detto allegato.

A fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e n. 1121/2009.

È opportuno che il presente regolamento sia applicabile alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all’anno civile 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Ambito di applicazione e disposizioni generali

Sezione 1. Ambito di applicazione e principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda:

  1. a) le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti;

  2. b) il regime di pagamento di base;

  3. c) il regime di pagamento unico per superficie;

  4. d) il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;

  5. e) il pagamento per i giovani agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola;

  6. f) il sostegno accoppiato facoltativo;

  7. g) il pagamento specifico per il cotone;

  8. h) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri.

Art. 2 Principi generali

1. Gli Stati membri attuano il presente regolamento in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo nel contempo una gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni cui è subordinato il sostegno, attuate in forza del presente regolamento, siano verificabili e controllabili.

3. Gli Stati membri attuano il presente regolamento:

  1. a) con riguardo al sostegno diverso dal sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato 2, paragrafi 1, 5 e 6, dell’accordo sull’agricoltura, e

  2. b) con riguardo al sostegno accoppiato, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo sull’agricoltura.

Art. 3 Riduzioni dovute alla disciplina finanziaria

Le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono applicate alla somma dei pagamenti dei diversi regimi di sostegno diretto elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 a cui ciascun agricoltore ha diritto dopo l’applicazione delle revoche e delle sanzioni amministrative relative ai pagamenti diretti a norma del titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e prima dell’applicazione delle sanzioni amministrative relative alla condizionalità a norma del titolo IV, capo II, del medesimo regolamento delegato.

Sezione 2. Disposizioni relative alle definizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013

Art. 4 Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

1. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari sono stabiliti dagli Stati membri secondo una o entrambe le seguenti modalità:

  1. a) gli Stati membri richiedono che l’agricoltore svolga almeno un’attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno;

  2. b) gli Stati membri definiscono le caratteristiche che la superficie agricola deve avere per poter essere considerata mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

2. Nello stabilire i criteri di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono distinguere tra diversi tipi di superfici agricole.

Art. 5 Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, l’attività minima definita dagli Stati membri da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è almeno un’attività annuale svolta dall’agricoltore. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno.

Art. 7 Pratiche locali tradizionali nel caso dei prati permanenti

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche locali tradizionali sono le seguenti o una combinazione delle seguenti:

  1. a) pratiche per superfici destinate al pascolo, che hanno carattere tradizionale e sono comunemente applicate in tali superfici;

  2. b) pratiche importanti per la conservazione degli habitat elencati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio17 e dei biotopi e habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18.

Art. 8 Coefficiente di riduzione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Quando applicano l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche tradizionali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, gli Stati membri possono distinguere tra diverse categorie di superfici in modo da applicare coefficienti di riduzione diversi secondo le categorie.

Art. 9 Canapa

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio3. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio4 o, per le varietà da conservare, dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione5.

2. Gli Stati membri istituiscono il sistema per determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito: «tenore di THC») delle varietà di canapa che consente loro di applicare il metodo stabilito nell'allegato III.

3. L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

4. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato III del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione la richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione5, tale comunicazione è inviata al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti nello Stato membro in questione.

6. Ai fini del presente regolamento, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno.

7.

Ai fini dell'esecuzione dei controlli necessari per l'applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato III.

Sezione 3. Agricoltore in attività

Art. 10 Casi in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

1. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera che le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, possiedano superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell’intera superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone fisiche o giuridiche che svolgono sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione un’attività agricola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Art. 11 Proventi ottenuti da attività non agricole

1.

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, ove opportuno, dell’articolo 13 del presente regolamento, i proventi di attività agricole sono quelli che l’agricoltore ha ottenuto dall’attività agricola, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, svolta nella propria azienda, compreso il sostegno dell’Unione ricevuto nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché eventuali aiuti nazionali concessi per le attività agricole, ad eccezione dei pagamenti diretti nazionali integrativi a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

I proventi della trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dell’azienda sono considerati proventi di attività agricole a condizione che i prodotti trasformati restino di proprietà dell’agricoltore e che la trasformazione dia luogo a un altro prodotto agricolo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tutti gli altri proventi sono considerati proventi di attività non agricole.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «proventi» si intendono i proventi lordi prima della deduzione delle relative spese e tasse.

3. Il sostegno dell’Unione di cui al paragrafo 1 è calcolato:

  1. a) in Bulgaria e in Romania, per l’anno 2015, sulla base del pertinente importo di cui all’allegato V, punto A, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  2. b) in Croazia, per ogni anno indicato nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla base dell’importo di cui all’allegato VI, punto A, del suddetto regolamento.