Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio del 16 settembre 2019 che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC1 che ha aggiornato e sostituito il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998.
Successivamente all'adozione della posizione comune 2008/944/PESC, una serie di sviluppi sia a livello dell'Unione che a livello internazionale hanno dato origine a nuovi obblighi e impegni per gli Stati membri.
Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT), che regolamenta il commercio internazionale di armi convenzionali. Tutti gli Stati membri sono Stati parti dell'ATT. L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione.
Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla revisione della posizione comune 2008/944/PESC e sull'attuazione dell'ATT, in cui incaricava il gruppo di lavoro competente di valutare nuovamente l'attuazione di tale posizione comune e il conseguimento dei suoi obiettivi nel 2018.
Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che comprende, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile.
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, che ha sostituito la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni adottata dal Consiglio europeo nel 2005. La sua finalità è quella di guidare un'azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l'acquisizione illegale delle armi leggere e armi di piccolo calibro («SALW») e delle relative munizioni da parte di terroristi, criminali e altri attori non autorizzati, e promuovere la rendicontabilità e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda il commercio legale di armi.
In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato dell'Unione europea, l'Unione garantisce la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A tale riguardo il Consiglio prende atto, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio2 e dei regolamenti (UE) n. 258/20123 e (UE) 2019/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio.
È opportuno rafforzare la politica dell'Unione in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari aggiornando la posizione comune 2008/944/PESC.
È pertanto opportuno modificare la posizione comune 2008/944/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione comune 2008/944/PESC è così modificata:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ciascuno Stato membro valuta caso per caso, basandosi sui criteri di cui all'articolo 2, le domande di licenza d'esportazione che gli pervengono, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti da governo a governo, riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, citato all'articolo 12.»;
b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Qualora emergano nuove informazioni pertinenti ciascuno Stato membro è incoraggiato a riesaminare le licenze d'esportazione riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE dopo la loro concessione.»;
2) all'articolo 2, il paragrafo 1, è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Criterio 1: rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall'Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi e impegni internazionali.»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
i) sono inserite le lettere seguenti: «b bis) gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù della convenzione su certe armi convenzionali e dei pertinenti protocolli allegati; b ter) gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato sul commercio delle armi;»;
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa);»;
iii) è aggiunta la lettera seguente: «c bis) gli impegni degli Stati membri nell'ambito del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti;».
3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Fatto salvo il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio5, i criteri di cui all'articolo 2 della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all'articolo 4 devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice uso specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio qualora vi siano seri motivi per ritenere che gli utilizzatori finali di tali prodotti e tecnologie siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario. È inteso che i riferimenti della presente posizione comune alla tecnologia e alle attrezzature militari comprendono tali prodotti e tecnologie.
4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Per ottimizzare l'efficacia della presente posizione comune gli Stati membri operano, nel quadro della PESC, per rafforzare la loro cooperazione e promuovere la loro convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti, ivi comprese informazioni sulle notifiche delle decisioni di rifiuto e sulle politiche in materia di esportazioni di armi, nonché mediante l'individuazione di possibili misure volte ad aumentare ulteriormente la convergenza.».
5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica al servizio europeo per l'azione esterna, informazioni sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e su come esso ha applicato la presente posizione comune con riferimento all'anno civile precedente. 2. Una relazione annuale dell'UE, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, è presentata al Consiglio per adozione e messa a disposizione del pubblico sotto forma di relazione descrittiva e di banca dati online consultabile sul sito web del servizio europeo per l'azione esterna. 3. Inoltre, ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove applicabile.».
6) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Il manuale per l'uso della presente posizione comune, che è riveduto periodicamente, fornisce orientamenti per l'applicazione della presente posizione comune.».
7) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 La presente posizione comune è riveduta cinque anni dopo l'adozione della decisione (PESC) 2019/15606 del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019 Per il Consiglio La presidente T. Tuppurainen