Decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza all’Austria, all’Italia e alla Romania
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500000000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.
Il 7 settembre 2018 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi che hanno provocato grandi alluvioni.
Il 20 dicembre 2018 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
Il 14 gennaio 2019 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
Le domande presentate da Romania, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, all’Italia e all’Austria.
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a) l’importo di 8192300 EUR è erogato alla Romania;
b) l’importo di 277204595 EUR è erogato all’Italia;
c) l’importo di 8154899 EUR è erogato all’Austria.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 18 settembre 2019.
Fatto a Strasburgo, il 18 settembre 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente T. TUPPURAINEN