Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea del 15 ottobre 2019 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)
Testo vigente
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli da 17 a 19,
La decisione BCE/2014/231 è stata modificata in modo sostanziale2. Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione della decisione.
Il Consiglio direttivo può adeguare la remunerazione di tutte o di parte delle riserve in eccesso degli enti. Il 12 settembre 2019 il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso, che esonera parte delle riserve di liquidità in eccesso degli enti, ossia le riserve in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria, dalla remunerazione negativa al tasso applicabile alle operazioni di deposito presso la banca centrale. In particolare, il Consiglio direttivo ha deciso di esentare un multiplo della riserva obbligatoria degli enti. Il Consiglio direttivo ha deciso di fissare a sei il moltiplicatore iniziale «m» della riserva obbligatoria degli enti utilizzato per calcolare la parte esentata delle riserve in eccesso degli enti per tutti gli enti ammissibili e a zero per cento il tasso di interesse iniziale applicabile alle riserve in eccesso esentate. Tale moltiplicatore «m» e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate possono essere modificati nel corso del tempo dal Consiglio direttivo.
La decisione di introdurre un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso è volta a sostenere la trasmissione della politica monetaria basata sul sistema bancario, mantenendo al contempo il contributo positivo dei tassi di interesse negativi all’orientamento accomodante della politica monetaria e alla convergenza continua e duratura dell’inflazione verso l’obiettivo della Banca centrale europea (BCE). Il sistema a due livelli assicura quindi che i costi dei tassi negativi per gli enti non interferiscano con la regolare trasmissione della politica monetaria basata prevalentemente sul sistema bancario nell’area dell’euro.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Remunerazione delle riserve in eccesso
1.
Le riserve in eccesso degli enti soggetti all’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1)1 detenute presso i conti di riserva degli enti come definiti all’articolo 2, punto 7, di tale regolamento, che superano la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio2 e del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (di seguito, le «riserve in eccesso») sono remunerate come illustrato di seguito:
a) per gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)3:
i) al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale stabilite nell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e
ii) allo 0 per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore, se non soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale stabilite nell’articolo 22 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
b) per gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) il cui accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale dell’Eurosistema è limitato, sospeso o escluso a causa dell’applicazione di misure discrezionali ai sensi dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60):
i) al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, per l’importo complessivo detenuto nei depositi presso la banca centrale e come riserve in eccesso fino al limite stabilito dalle misure discrezionali; nonché
ii) allo zero per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore, per l’importo che supera il limite e in caso di sospensione o esclusione;
c) per gli enti che non sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), allo zero per cento o al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.
I fondi esclusi dalle riserve minime ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sono remunerati dalla BCN competente in conformità ai rispettivi termini. Qualora i fondi che avrebbero dovuto essere esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) siano stati inavvertitamente inclusi negli importi delle riserve minime e conseguentemente siano esclusi da tali riserve ai sensi di tale disposizione, essi non sono considerati riserve in eccesso per il periodo durante il quale sono stati inclusi e sono remunerati dalla BCN competente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento. I fondi non detenuti presso i conti di riserva degli enti oppure nei depositi presso la banca centrale sono remunerati dalla BCN competente ai sensi delle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria come stabilite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), oppure all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11)4, a seconda dei casi.
2. Una parte delle riserve in eccesso di un ente detenute nei conti di riserva dell’ente ai sensi degli articolo 2 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) fino a un multiplo della riserva obbligatoria dell’ente (di seguito «detrazione») è esentata dalla regola di remunerazione di cui al paragrafo 1. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate sono specificati dal Consiglio direttivo e successivamente pubblicati sul sito Internet della BCE. Gli aggiustamenti del moltiplicatore «m» e/o del tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applicano a partire dal periodo di mantenimento successivo alla comunicazione della decisione del Consiglio direttivo, salvo che sia diversamente specificato. Le riserve in eccesso esentate sono determinate sulla base della media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva dell’ente, ai sensi degli articolo 2 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), durante un periodo di mantenimento. Le disponibilità in depositi presso l’Eurosistema non sono considerate riserve in eccesso.
3. Gli interessi dovuti o guadagnati sulle riserve in eccesso esentate o non esentate sono dedotte tramite addebito sui conti di riserva dell’ente interessato, oppure a seconda dei casi, pagato nella seconda giornata operativa della BCN successiva la fine del periodo di mantenimento su cui è stato calcolato l’interesse.
4. In caso di enti che detengono riserve obbligatorie attraverso un intermediario ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), la detrazione è calcolata come stabilito nel presente paragrafo. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione si applica alle riserve obbligatorie aggregate che devono essere mantenute dell’ente intermediario interessato per conto proprio e per tutti gli enti per i quali mantiene le riserve obbligatorie ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applica unicamente alle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva dell’intermediario interessato ai sensi degli articolo 2 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
5. In caso di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, come indicato all’articolo 187 bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), si applicano i paragrafi da 1 a 4.
Art. 2 Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE
1.
La BCE applica i tassi di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) ad alcuni depositi detenuti presso la BCE come segue:
a) per i conti accesi in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea5, alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea6, alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea7, alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea8 e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio9, il tasso di remunerazione come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11);
b) per gli altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a), il tasso di remunerazione come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
Tuttavia, per il periodo in cui è necessaria la giacenza di depositi di cui alla lettera a) anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle disposizioni normative o contrattuali applicabili al servizio interessato, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
a)
b)
2.
La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera c), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a:
a) il programma NextGenerationEU;
b) lo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+)9;
c) qualsiasi altro programma di finanziamento dell’Unione europea come convenuto dalla BCE e dalla Commissione:
Tuttavia,per l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non eccedente l’importo di 20 miliardi di euro, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera c), punto ii) della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
a)
b)
3. La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera d), della decisione (UE) 2024/1209 (ECB/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio12, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso.
Art. 3 Abrogazione
1. La decisione BCE/2014/23 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato II.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal settimo periodo di mantenimento delle riserve del 2019 con inizio il 30 ottobre 2019.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 ottobre 2019 Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario Draghi