Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2021 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea1,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni2,
Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9)3 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento.
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione degli obblighi di riserve minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è opportuno che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2)4 siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi.
È necessaria maggiore trasparenza e chiarezza su una serie di questioni relative all’applicazione degli obblighi di riserva minima, in particolare con riguardo a: (a) le condizioni relative all’applicazione alle istituzioni degli obblighi di riserva minima; (b) la circostanza che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN dell’area dell’euro) possano decidere di sospendere o escludere l’accesso delle istituzioni alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema (operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema); (c) le condizioni alle quali i fondi dovrebbero essere conteggiati come riserve ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima; (d) i requisiti per le domande di autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario; ed (e) le condizioni per la revoca dell’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario.
Affinché il sistema di obblighi di riserva minima dell’Eurosistema sia efficace, è altresì necessario specificare ulteriormente gli obblighi di riserva minima per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica.
È opportuno che le informazioni segnalate dagli intermediari sull’aggregato soggetto a riserva siano sufficientemente dettagliate da consentire una segnalazione accurata ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Inoltre, qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata a norma del presente regolamento, è opportuno che esso comunichi i dati dell’aggregato soggetto a riserva su base aggregata alla BCN competente in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
Al fine di assicurare un giusto equilibrio tra la garanzia dell’accuratezza dei dati sulle riserve obbligatorie minime e la regolare applicazione del quadro normativo, e al fine di evitare che si debbano rilasciare nuovamente autorizzazioni valide e applicabili, qualsiasi intermediario autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) dovrebbe poter continuare tale segnalazione senza dover richiedere una nuova autorizzazione.
In conformità all’articolo 19, paragrafo 1, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE può imporre agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l’euro (Stati membri dell’area dell’euro) di detenere riserve obbligatorie minime in conti presso la BCE e le BCN dell’area dell’euro. Poiché gli enti creditizi detengono conti presso la BCN nelle rispettive giurisdizioni, è opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN.
Il regolamento (CE) n. 2531/98 e il regolamento (CE) n. 2532/98 stabiliscono il potere della BCE di irrogare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segnalazione statistica, anche in caso di inosservanza degli obblighi di riserva minima stabiliti nel presente regolamento.
Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario che le disposizioni del presente regolamento, che sono allineate alla modifica della definizione di «enti creditizi» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 (ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio6), si applichino nella stessa data di applicazione di tale modifica, il 26 giugno 2021. Tuttavia, per ragioni operative, è necessario prevedere che le disposizioni sulla detenzione delle riserve si applichino a decorrere dal 28 luglio 2021, il primo giorno del quinto periodo di mantenimento del 2021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di riserva minima per le seguenti istituzioni:
a) enti creditizi che sono:
i) autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1; o
ii) esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
b) succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l’euro (Stato membro dell’area dell’euro) di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) per «riserve obbligatorie minime» s’intende l’ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale competente;
2) per «obblighi di riserva minima» s’intendono tutti gli obblighi che le istituzioni sono tenute a rispettare ai sensi del presente regolamento in relazione alle riserve obbligatorie minime per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica;
3) per «Stato membro dell’area dell’euro» s’intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
4) per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
5) per «succursale» s’intende una «succursale» come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013;
6) per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro dell’area dell’euro in cui l’istituzione è residente;
7) per «conti di riserva» s’intendono i conti in cui un’istituzione detiene le proprie riserve presso la BCN competente;
8) per «aggregato soggetto a riserva» s’intende la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione;
9) per «coefficiente di riserva» s’intende la percentuale applicata alle voci dell’aggregato soggetto a riserva per il calcolo delle riserve obbligatorie minime di un’istituzione;
10) per «periodo di mantenimento» s’intende l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima;
11) per «saldo di fine giornata» s’intendono le riserve detenute nel momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e sono state effettuate le transazioni collegate all’accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema;
12) per «giorno lavorativo BCN» s’intende un qualsiasi giorno in cui una determinata BCN è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell’Eurosistema;
13) per «giornata lavorativa TARGET» s’intende la «giornata lavorativa» o la «giornata lavorativa di TARGET» come definite all’articolo 2, paragrafo 13, dell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 13), di tale indirizzo;
14) per «residente» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi dell’articolo 1, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio3;
15) per «fusione» s’intende un’operazione con la quale uno o più enti creditizi (le istituzioni incorporate) sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione;
16) per «scissione» s’intende l’operazione con la quale un ente creditizio (istituzione scissa) è sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (istituzioni beneficiarie), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.
Art. 3 Detenzione delle riserve
1.
Le istituzioni di cui all’articolo 1 detengono riserve obbligatorie minime, calcolate in conformità all’articolo 6, nel seguente modo:
a) la media dei saldi di fine giornata in uno o più conti di riserva nel periodo di mantenimento è pari o superiore all’importo calcolato per tale periodo in conformità all’articolo 6;
b) le riserve minime obbligatorie sono detenute su conti di riserva denominati in euro presso le BCN competenti di ciascuno Stato membro dell’area dell’euro in cui sono stabilite;
c) i conti di regolamento presso le BCN possono essere utilizzati come conti di riserva ai fini del presente regolamento;
d) i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.
Ai fini della lettera d), le istituzioni notificano alla BCN competente le eventuali restrizioni ivi indicate senza indebito ritardo.
2. Se un’istituzione ha più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la sede legale o la sede centrale, se situata in tale Stato membro, è responsabile dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo per le succursali in tale Stato membro;
b) tale istituzione deve designare una delle sue succursali nello stesso Stato membro ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo qualora non abbia né una sede legale né una sede centrale in tale Stato membro;
c) la BCN competente deve utilizzare tutti i saldi di fine giornata detenuti nei conti di riserva delle succursali di tale istituzione nello stesso Stato membro per valutare se gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, siano stati adempiuti.
3. La Banca centrale europea (BCE) pubblica sul proprio sito Internet i seguenti elenchi di istituzioni:
a) istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento;
b) istituzioni esenti dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4, escluse le istituzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c).
Art. 4 Esenzioni dagli obblighi di riserva minima
1. Le istituzioni sono esentate dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3 qualora sussista una o l’altra delle seguenti condizioni:
a) un’autorizzazione di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), sia revocata o fatta oggetto di rinuncia;
b) un’istituzione sia sottoposta a una procedura di liquidazione a norma della Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4.
2.
La BCE può concedere esenzioni dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3, su richiesta della BCN competente, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) un’istituzione sia soggetta a un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE;
b) un’istituzione sia soggetta a un ordine di congelamento imposto dall’Unione o da uno Stato membro, o sia soggetta a una misura imposta dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato, che limiti la capacità dell’istituzione di utilizzare i propri fondi;
c) l’accesso di tale istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema sia stato sospeso o escluso dalla BCE e dalle BCN (Eurosistema) ai sensi dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)5;
d) non sia opportuno imporre a tale istituzione riserve obbligatorie minime.
Ai fini del primo comma, lettera c), quando l’accesso di un’istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema è ripristinato dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 158 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’esenzione cessa di applicarsi dall’inizio del periodo di mantenimento successivo.
3. Ai fini della concessione di esenzioni in conformità al paragrafo 2, lettera d), le BCN competenti e la BCE tengono conto di tutti i seguenti elementi:
a) che tale istituzione sia autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;
b) che a tale istituzione sia fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;
c) che tale istituzione sia soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i suoi depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.
Ai fini della lettera a), un’istituzione è autorizzata a perseguire obiettivi specifici solo se esercita funzioni specifiche di pubblica amministrazione o se la legge o i regolamenti vietano a tale istituzione di esercitare l’attività di enti creditizi.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento in questione.
Art. 5 Aggregato soggetto a riserva
1.
Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva utilizzando le informazioni statistiche sulle seguenti passività segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):
a) depositi;
b) titoli di debito emessi.
Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente situata al di fuori dell’area dell’euro, o nei confronti della sede centrale o della sede legale dello stesso ente che è situata al di fuori dell’area dell’euro, tali passività sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva.
2. Dall’aggregato soggetto a riserva, calcolato a norma del paragrafo 1, sono escluse le seguenti passività:
a) passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, qualora tale istituzione:
i) sia soggetta agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento; e
ii) non sia esente o non abbia beneficiato di un’esenzione dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4;
b) passività nei confronti della BCE o di una BCN di uno Stato membro dell’area dell’euro.
3.
Laddove le passività siano escluse dall’aggregato soggetto a riserva ai sensi del paragrafo 2, l’istituzione è tenuta a:
a) informare senza indebito ritardo la BCN competente dell’importo oggetto di esclusione;
b) fornire la prova di tali passività;
c) detrarre l’importo di tali passività dall’aggregato soggetto a riserva dopo aver fornito prova di tale importo alla BCN competente in conformità alla lettera b).
Ai fini della lettera b), ove un’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN competente prova dell’importo delle passività rientranti nella categoria di «titoli di debito emessi», tale istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno una scadenza originaria fino a due anni;
4. La BCE, nel determinare la detrazione forfettaria applicata alle passività rientranti nella categoria dei titoli di debito con scadenza fino a due anni di cui al paragrafo 3, tiene conto del macrocoefficiente relativo all’intera area dell’euro ottenuto come rapporto tra l’ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi nonché dalla BCE e dalle BCN competenti e l’ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.
5. Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento.
6. Gli enti nella coda, come definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Tali istituzioni notificano alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 7.
Art. 6 Calcolo delle riserve obbligatorie minime
1. Le riserve obbligatorie minime detenute dalle istituzioni ai sensi dell’articolo 3 si calcolano applicando, a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5, i seguenti coefficienti di riserva:
a) un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):
i) depositi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
hanno una durata prestabilita superiore a due anni;
sono rimborsabili con preavviso superiore a due anni
sono pronti contro termine;
ii) titoli di debito emessi con scadenza originaria oltre due anni;
b) un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.
2. Le BCN o l’istituzione applicano una detrazione forfettaria pari a 100000 EUR al calcolo delle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione, fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli da 10 a 12.
3. Le BCN utilizzano le riserve obbligatorie minime calcolate conformemente all’articolo 6 al fine di:
a) remunerare gli importi delle riserve obbligatorie minime;
b) valutare l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo, 1, lettera a).
Art. 7 Notifica delle riserve obbligatorie minime
1. Le BCN determinano la procedura per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni. Tale procedura tiene conto se la BCN competente o l’istituzione abbia calcolato le riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 6.
2. Quando la BCN competente calcola le riserve obbligatorie minime di un’istituzione ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
a) la BCN competente notifica a tale istituzione l’ammontare delle sue riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;
b) tale istituzione conferma le proprie riserve obbligatorie minime entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento;
c) qualora l’istituzione non abbia fatto seguito alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.
3. Quando un’istituzione calcola le proprie riserve obbligatorie minime ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
a) tale istituzione notifica alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;
b) la BCN competente conferma le riserve obbligatorie minime di tale istituzione entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento.
c) qualora la BCN competente non risponda alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la BCN competente può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime.
5. Le BCN possono specificare le condizioni e i termini entro i quali le istituzioni possono sottoporre a revisione l’aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime notificate conformemente al presente articolo. Non sono consentite revisioni una volta avvenuta la conferma delle riserve obbligatorie minime di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Le BCN competenti pubblicano i calendari recanti i termini per la notifica e la conferma dei dati pertinenti per il calcolo delle riserve obbligatorie minime ai fini dell’attuazione delle procedure di cui al presente articolo.
7. Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notifica all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.
Art. 8 Periodo di mantenimento
1. Un periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all’orientamento di politica monetaria e termina il giorno precedente l’inizio del periodo di mantenimento successivo, salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo.
2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento sul sito Internet della BCE. Anche le BCN pubblicano tale calendario sui propri siti Internet. Tale calendario è pubblicato dalla BCE e dalle BCN almeno tre mesi prima dell’inizio di ogni anno solare.
3. Il Consiglio direttivo può modificare il calendario di cui al paragrafo 2. Tale calendario modificato deve essere pubblicato sui siti Internet della BCE e delle BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento cui si riferisce la modifica.
Art. 9 Remunerazione
1. La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva allo 0%
2. LA BCN competente corrisponde l’eventuale remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nella seconda giornata lavorativa TARGET successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.
3. I fondi inclusi negli importi delle riserve obbligatorie minime successivamente esclusi da tali riserve obbligatorie minime in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono remunerati dalla BCN competente conformemente alle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria di cui all’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7)6, a partire dalla data in cui trova applicazione la condizione specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), come stabilito dalla BCN competente.
Art. 10 Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario
1. Un’istituzione può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria se tale istituzione intermediaria:
a) risiede nello stesso Stato membro;
b) è soggetta agli obblighi di riserva minima;
c) generalmente svolge taluni compiti amministrativi (ad esempio la gestione della tesoreria) per tale istituzione, oltre alla detenzione delle riserve obbligatorie minime.
2.
Ai fini del paragrafo 1, quando un’istituzione richiede l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria, è tenuta a stipulare un accordo a tal fine con tale istituzione intermediaria. Tale accordo specifica come minimo quanto segue:
a) se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;
b) un periodo di preavviso di almeno 12 mesi, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 7, lettera b).
Se un’istituzione dà il preavviso di cui alla lettera b), è tenuta a informarne la BCN competente senza indebito ritardo.
3. Se la società madre di un gruppo consolida nelle proprie segnalazioni statistiche l’attività delle sue controllate situate nello stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), tale società madre può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario.
4. Se una società madre richiede l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario a norma del paragrafo 3, essa è tenuta a stipulare un accordo con ciascuna istituzione del gruppo per agire in qualità di intermediario. Tali accordi specificano come minimo quanto segue:
a) se la società madre o le controllate desiderano avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;
b) un periodo di preavviso di almeno 12 mesi.
5.
La BCN competente può concedere all’istituzione richiedente l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, dandone notifica a tale istituzione e all’istituzione intermediaria senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 o fino alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 7 e 8.
Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione in virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento.
6. Qualora un’istituzione intermediaria detenga riserve obbligatorie minime per un’altra istituzione ai sensi del presente articolo, essa deve detenerle nei propri conti di riserva in aggiunta alle proprie riserve detenute conformemente al presente regolamento.
7. La BCE o la BCN competente possono, in qualsiasi momento, revocare l’autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 5 qualora sussista una qualsiasi delle seguenti condizioni:
a) una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento;
b) una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 chieda tale revoca dell’autorizzazione ai sensi del presente articolo;
c) le condizioni relative alla detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime esposte al paragrafo 1 non siano più soddisfatte;
d) sussistano ragioni prudenziali relativamente all’ente intermediario.
8. La BCN competente o la BCE valuta, nel determinare se revocare o meno l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7 se:
a) le parti abbiano concordato di risolvere l’accordo consensualmente;
b) l’istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario sia in grado di adempiere i propri obblighi di riserva.
9. Qualora la BCN competente o la BCE revochi l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la revoca dell’autorizzazione entra in vigore alla fine di un periodo di mantenimento, tranne nei casi in cui l’autorizzazione è revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d);
b) qualora l’autorizzazione venga revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d), la revoca ha effetto immediato e il periodo minimo di notifica di cui alla lettera c) del presente paragrafo non si applica
c) La BCN competente o la BCE notifica la revoca a entrambe le parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del periodo di mantenimento finale al quale si applica l’autorizzazione.
10. Nel caso in cui la BCE irroghi sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, essa può irrogare tali sanzioni all’istituzione intermediaria nonché all’istituzione per la quale detiene le riserve.
Art. 11 Segnalazione aggregata dell’aggregato soggetto a riserva
1. Qualora un’istituzione richieda alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente impresa madre ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, tale ente impresa madre può chiedere alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva nonché l’aggregato soggetto a riserva delle istituzioni appartenenti a tale gruppo su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Le BCN possono autorizzare gli enti imprese madri a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
2. Qualora un ente impresa madre richieda alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, la BCN competente deve assicurare che l’accordo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, includa il riconoscimento della possibile perdita della detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, a livello individuale.
3. Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, essa ne dà notifica all’istituzione competente senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o fino alla revoca di tale autorizzazione.
4. Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, una detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è automaticamente dedotta dalle riserve obbligatorie minime detenute dall’intermediario.
5. Un’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata concessa dalla BCE a un’istituzione in virtù dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera valida e applicabile ai fini del presente regolamento fintanto che non sia revocata.