Decisione (PESC) 2019/1789 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC1 concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova.
Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione 2010/573/PESC specificando che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.
In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova fino al 31 ottobre 2020. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2010/573/PESC è così modificata:
1) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 2 bis 1. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato; b) per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), per la preparazione di modifiche dell'allegato. 2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2020. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019 Per il Consiglio La presidente A.-K. Pekonen