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Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE1, in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo2 («regolamento finanziario per l’11o FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento finanziario per l’11o FES e tenendo conto dell’ipotesi di iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) avanzata dalla Commissione nell’ambito della sua proposta di strumento di finanziamento esterno per il periodo successivo al 2020, entro il 15 ottobre 2019 la Commissione deve presentare una proposta che specifichi: a) il massimale dell’importo del contributo per il 2021; b) l’importo annuo del contributo per il 2020; c) l’importo della prima frazione del contributo per il 2020; d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2022 e 2023.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi imputabili al 10o FES per la BEI e all’11o FES per la Commissione.

Con decisione (UE) 2019/10933, il 26 giugno 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4400000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4000000000 EUR, così ripartiti: 3700000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.

Art. 2

L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4700000000 EUR, così ripartiti: 4400000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.

Art. 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale prima frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 4

La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2022 è fissata a 2700000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI; la previsione per il 2023 è fissata a 2000000000 EUR per la Commissione e a 100000000 EUR per la BEI.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019 Per il Consiglio La presidente A.-K. Pekonen