Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio del 26 novembre 2018 recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri1, dall'altro, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE2 («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Corte dei conti3,
visto il parere della Banca europea per gli investimenti,
Il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio4 stabilisce modalità dettagliate per l'esecuzione finanziaria dell'11o Fondo europeo di sviluppo («11o FES»). Tali modalità riguardano tra l'altro i principi applicabili, la costituzione delle risorse dell'11o FES, gli agenti finanziari e le entità incaricate delle funzioni di esecuzione del bilancio, le decisioni di finanziamento, gli impegni e i pagamenti, gli strumenti di finanziamento, compresi appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari e fondi fiduciari dell'Unione, la presentazione dei conti e la contabilità, l'audit esterno della Corte dei conti e il discarico da parte del Parlamento europeo, e il Fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).
A fini di semplificazione e di coerenza, il regolamento (UE) 2015/323 è stato quanto più possibile allineato con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione6. Tale allineamento è stato conseguito mediante riferimenti diretti a tali due regolamenti; esso ha consentito, da un lato, un'agevole individuazione delle specificità dell'esecuzione finanziaria dell'11o FES e, dall'altro, ha ridotto l'eterogeneità delle regole dell'Unione in materia di finanziamento dell'azione esterna che comporta un onere inutile per i destinatari, la Commissione e altri soggetti coinvolti.
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono stati fusi e sostituiti da un unico atto giuridico, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio7, che ha introdotto modifiche e miglioramenti rilevanti e ha semplificato le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. A fini di semplificazione, è opportuno che il regolamento finanziario per l'11o FES sia quanto più possibile allineato con tale regolamento. Per motivi di chiarezza giuridica e tenendo conto del numero rilevante di modifiche necessarie per tale allineamento, il regolamento (UE) 2015/323 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
Occorre tenere presente che il quadro per l'esecuzione finanziaria dell'11o FES è costituito, in aggiunta al presente regolamento dall'accordo di partenariato ACP-UE8, in particolare dall'allegato IV, nonché dall'accordo interno, dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio e dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio9.
È opportuno che l'esecuzione finanziaria dell'11o FES rispetti i principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'unità di conto, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Tenuto conto del suo carattere pluriennale, l'11o FES non dovrebbe essere soggetto al principio di bilancio dell'annualità.
È necessario stabilire modalità d'esecuzione per il versamento dei contributi degli Stati membri all'11o FES nonché per l'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare («PTOM») cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Le regole riguardanti gli agenti finanziari, vale a dire gli ordinatori e i contabili, la delega delle loro funzioni e le rispettive responsabilità dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 in quanto, nell'esecuzione dell'11o FES a norma del presente regolamento, tali agenti operano nel quadro della Commissione.
Occorre stabilire modalità d'esecuzione dettagliate in base alle quali l'ordinatore delegato conclude gli accordi necessari per garantire la corretta esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale.
Le regole riguardanti i metodi di esecuzione, ad esempio in materia di conferimento di compiti di esecuzione del bilancio e di condizioni e limiti di tale conferimento, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Dovrebbe inoltre essere prevista una disposizione sull'ulteriore conferimento di compiti di esecuzione del bilancio che rispecchi quella contenuta nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio10 al fine di garantire un'esecuzione coerente dei finanziamenti per l'azione esterna. È tuttavia opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni specifiche relative ai soggetti che sostituiscono temporaneamente l'ordinatore nazionale, al mandato conferito dagli Stati ACP e PTOM a un prestatore di servizi, nonché al rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione in caso di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM.
Nell'esecuzione dell'11o FES da parte della Commissione a norma del presente regolamento, è opportuno che le disposizioni relative alle decisioni di finanziamento siano allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Le regole in materia di impegni dovrebbero essere allineate con quelle di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, eccetto per gli impegni accantonati. Inoltre è opportuno prevedere una proroga dei termini, qualora necessaria, per le azioni attuate in regime di gestione indiretta da parte di Stati ACP o PTOM.
I termini relativi ai pagamenti dovrebbero essere allineati con quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. È opportuno stabilire disposizioni speciali per i casi in cui, nell'ambito della gestione indiretta, gli Stati ACP e i PTOM non sono incaricati dell'esecuzione dei pagamenti e di conseguenza la Commissione continua a versarli ai destinatari.
Le varie disposizioni in materia di esecuzione, relative al revisore interno, alla buona amministrazione e ai mezzi di ricorso, al sistema informatico, alla trasmissione elettronica, all'amministrazione elettronica, alle sanzioni amministrative e pecuniarie e all'uso della banca dati centrale sull'esclusione, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Inoltre, quando l'11o FES è eseguito in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM, è opportuno rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'irrogazione di sanzioni.
Le regole relative ad appalti, sovvenzioni, premi ed esperti dovrebbero essere allineate con quelle di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le regole relative agli strumenti finanziari e ai fondi fiduciari dell'Unione dovrebbero essere allineate con gli opportuni adeguamenti, tenuto conto della natura dell'11o FES. È opportuno che il sostegno di bilancio ai PTOM tenga conto dei legami istituzionali con lo Stato membro interessato.
Le regole relative alla presentazione dei conti e alla contabilità, all'audit esterno e al discarico dovrebbero rispecchiare quelle di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
È necessario stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti dovrebbe esercitare i propri poteri in relazione all'11o FES.
Occorre stabilire le condizioni alle quali la BEI dovrebbe gestire le risorse dell'11o FES.
Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse dell'11o FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE.
Le disposizioni transitorie dovrebbero stabilire le regole riguardanti il trattamento delle rimanenze e delle entrate derivanti dall'8o, 9o e 10o il Fondo europeo di sviluppo («precedenti FES») nonché l'applicazione del presente regolamento alle operazioni residue da essi previste.
L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe mirare a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità dell'11o FES, secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno, dalla decisione 2013/755/UE o dal regolamento (UE) 2015/322,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parte prima. Disposizioni fondamentali
Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11o FES e alla presentazione e alla revisione dei conti.
Art. 2 Relazione con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
1. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non comprendono le disposizioni procedurali che non sono pertinenti all'11o FES.
2. I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili all'11o FES.
3. I riferimenti specifici contenuti nel presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono intesi come riferimenti dinamici, comprese le modifiche successivamente apportate a tali disposizioni.
4. All'11o FES si applica mutatis mutandis la decisione [2018/…] della Commissione, relativa alle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione.
Art. 3 Disposizioni generali
1. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 devono essere interpretati come segue:
a) «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: «risorse dell'11o FES»;
b) «atto di base»: in funzione del contesto pertinente, l'accordo interno, la decisione 2013/755/UE o il regolamento (UE) 2015/322;
c) «bilancio»: l'«11o FES»;
d) «impegni di bilancio»: gli '«impegni finanziari»;
e) «linea di bilancio»: la «dotazione»;
f) «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio partner che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11o FES.
3. Si applicano gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Titolo II. Principi finanziari
Art. 4 Principi finanziari
L'esecuzione delle risorse dell'11o FES rispetta i seguenti principi:
a) unità e verità del bilancio;
b) unità di conto;
c) universalità;
d) specializzazione;
e) sana gestione finanziaria e performance;
f) trasparenza.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Art. 5 Principi dell'unità e della verità del bilancio
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati solo mediante imputazione all'11o FES.
Si applica l'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Art. 6 Principio dell'unità di conto
Si applica l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Art. 7 Principio dell'universalità
1. Si applica l'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.
2. Le entrate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.
3. L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro dell'11o FES.
Art. 8 Entrate con destinazione specifica
1. Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica:
a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/322;
b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;
c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;
d) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari o dalle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
e) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), primo comma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3.
Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.
Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.
4. Si applicano gli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.
5. Le risorse dell'11o FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione. Tuttavia, le risorse dell'11o FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; in tal caso i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.
Art. 9 Principio della specializzazione
1. Le risorse dell'11o FES sono stanziate per scopi specifici, per Stato ACP o PTOM e in base ai principali strumenti di cooperazione.
2. Per quanto riguarda gli Stati ACP, i principali strumenti di cooperazione sono fissati dal protocollo finanziario di cui all'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'assegnazione delle risorse (dotazioni indicative) si basa inoltre sull'accordo interno e sul regolamento (UE) 2015/322 e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno.
3. Per quanto riguarda i PTOM, i principali strumenti di cooperazione figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione 2013/755/UE. L'assegnazione di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.
Art. 10 Principio della sana gestione finanziaria e performance e controllo interno
Si applicano l'articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 33, paragrafo 3, nonché gli articoli 34 e 36 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Art. 11 Principio della trasparenza
1. Si applicano l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi a norma dell'articolo 7 dell'accordo interno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per «ubicazione» si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.