Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione (UE) 2018/15991 del Consiglio, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), è stato firmato il 19 ottobre 2018.
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7 del trattato, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio in merito a talune modifiche dell’accordo che devono essere adottate con una procedura semplificata. È opportuno autorizzare la Commissione ad approvare le modifiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio a norma dell’articolo 9.18 (Modifica e rettifica dei settori interessati) per quanto riguarda gli allegati da 9-A a 9-I dell’accordo, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La presente disposizione non dovrebbe applicarsi alle modifiche agli impegni di cui all’allegato 9-E, parte 2 dell’accordo. Inoltre, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare le modifiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio a norma degli articoli 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche) e 10.18 (Modifica dell’elenco delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo.
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione.
Conformemente all’articolo 16.16 (Mancanza di efficacia diretta) dell’accordo, l’accordo non dovrebbe conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Lussemburgo, il 8 novembre 2019 Per il Consiglio Il presidente M. Lintilä