Decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio dell’11 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/20741 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.
Il Consiglio ha sottolineato che le misure restrittive sono graduali, mirate, flessibili e reversibili, senza colpire la popolazione in generale, e mirano a promuovere un processo credibile e significativo che possa portare a una soluzione pacifica negoziata.
Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione in Venezuela il 22 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/902, in cui ha indicato sette persone nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074.
Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si afferma che le elezioni presidenziali anticipate in Venezuela e le elezioni regionali tenutesi il 20 maggio 2018 non sono state libere né regolari. L’Unione ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali e ha dichiarato che agirà rapidamente allo scopo di imporre ulteriori misure restrittive mirate e reversibili.
Il 25 giugno 2018, a seguito delle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2018, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/9013, in cui ha indicato nell’elenco undici persone.
Il 25 ottobre 2018 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione nella quale ha affermato che l’Unione continua a essere convinta che l’unica soluzione possibile all’attuale crisi sia una soluzione politica, democratica e pacifica e ha sottolineato l’impegno dell’Unione a ricorrere a tutti gli strumenti politici per contribuire a raggiungere tale soluzione.
Il 6 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/16564, in cui ha prorogato le misure restrittive in vigore in considerazione della situazione in Venezuela alla luce del perdurare e dell’aggravarsi della crisi politica, economica e sociale in tale paese.
In gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019, l’alto rappresentante ha rilasciato dichiarazioni a nome dell’Unione sulla situazione in Venezuela, in cui ha sottolineato la disponibilità dell’Unione a continuare a prodigarsi per ripristinare la democrazia e lo Stato di diritto, ad adottare ulteriori misure e a reagire mediante misure appropriate alle decisioni e azioni che compromettono ulteriormente le istituzioni e i principi democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
L’8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/11715, in cui ha aggiornato la motivazione relativa a tre persone elencate.
Il 16 luglio 2019 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione nella quale affermava che la relazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani conferma in modo chiaro e dettagliato la portata e la gravità delle violazioni dei diritti umani, l’erosione dello Stato di diritto e lo smantellamento delle istituzioni democratiche in Venezuela. L’Unione ha inoltre fatto presente di essere pronta ad avviare i lavori per l’applicazione di misure mirate nei confronti dei membri delle forze di sicurezza coinvolti nella tortura e in altre gravi violazioni dei diritti umani.
Il 26 settembre 2019, a seguito della dichiarazione del 16 luglio 2019 e alla luce del perdurare della grave situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/15966, in cui ha indicato nell’elenco sette persone.
In tale contesto e conformemente all’articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore tenuto conto della situazione in Venezuela.
Tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, è opportuno prorogare le misure restrittive in vigore, comprese tutte le indicazioni negli elenchi, fino al 14 novembre 2020. Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.
Le singole indicazioni di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 sono state riesaminate e le informazioni relative a otto persone dovrebbero essere modificate.
È opportuno inoltre aggiungere una disposizione alla decisione 2017/2074 che precisi che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma di tale decisione.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/2074,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2017/2074 è così modificata:
1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9bis 1. Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e II; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche degli allegati I e II. 2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio7, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
2) All’articolo 13, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2020.».
3) L’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI