diritto.io

Decisione (UE) 2019/2106 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra1 («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio2.

L’accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio3. L’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione stabilisce che lo strumento di approvazione dell’Unione deve essere notificato soltanto una volta che la Confederazione svizzera abbia messo in vigore la normativa necessaria che estende il proprio ETS al trasporto aereo e la sezione B dell’allegato I dell’accordo sia stata modificata di conseguenza.

L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

Nel corso della riunione del 5 dicembre 2019 il comitato misto sarà chiamato ad adottare la decisione relativa alla modifica degli allegati I e II dell’accordo.

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo, in quanto gli allegati modificati vincoleranno l’Unione.

Una volta che il comitato misto avrà modificato gli allegati I e II dell’accordo per tenere conto dei pertinenti sviluppi della legislazione, in particolare della normativa svizzera che estende l’ETS della Svizzera al trasporto aereo, saranno ritenute soddisfatte le condizioni di collegamento previste dall’accordo e sarà pertanto opportuno che l’Unione notifichi il suo strumento di approvazione alla Confederazione svizzera.

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella seconda riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo è quella di sostenere l’adozione, da parte del comitato misto, delle modifiche di tali allegati figuranti nell’appendice del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche tecniche marginali di tali allegati senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019 Per il Consiglio Il presidente H. Kosonen