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Decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio del 9 dicembre 2019 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC1 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/22312 che modifica la decisione 2010/788/PESC, in risposta all’ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella RDC. La decisione (PESC) 2016/2231 ha introdotto, tra l’altro, misure restrittive autonome all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC.

Sulla base di un riesame delle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 12 dicembre 2020 e cancellare due persone dall’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC.

È opportuno modificare le motivazioni relative ad alcune persone inserite nell’elenco di cui all’allegato II.

Alla decisione 2010/788/PESC dovrebbe essere aggiunta una disposizione che specifichi che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma di tale decisione.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

  1. 1) É inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis 1. Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e II; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche degli allegati I e II. 2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio3, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

  2. 2) all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2020. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»;

  3. 3) l’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES