diritto.io

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio del 19 dicembre 2019 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

A norma dell’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio2 sono autorizzati a esonerare dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 5000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio3 il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25000 EUR. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2016.

La decisione di esecuzione 2013/677/UE è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio4 al fine di autorizzare il Granducato di Lussemburgo a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30000 EUR. Detta autorizzazione si applica fino al 31 dicembre 2019 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese, se questa data è anteriore. Tale direttiva non è stata ancora adottata.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2019 il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l’autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2019 e, nel contempo, a innalzare la soglia da 30000 EUR a 35000 EUR.

Con lettera del 21 giugno 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 24 giugno 2019 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Dalle informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo emerge che i motivi della misura di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese, sia per le autorità fiscali e contribuisce in tal modo a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. Il Granducato di Lussemburgo ritiene che un innalzamento della soglia di esenzione a 35000 EUR possa interessare 1106 soggetti passivi, vale a dire l’1,5 % dei soggetti passivi registrati nel paese ai fini dell’IVA nel 2017. Tale innalzamento ridurrebbe pertanto ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi di conformità, contribuendo a semplificare ulteriormente la procedura di riscossione dell’IVA.

La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

Secondo le informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, la misura di deroga con l’innalzamento della soglia avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

La misura di deroga con l’innalzamento della soglia non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto il Granducato di Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio5.

Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo a prorogare la misura di deroga per un ulteriore periodo e a innalzare a 35000 EUR la soglia relativa a detto periodo.

È opportuno che la proroga della misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. È opportuno pertanto autorizzare il Granducato di Lussemburgo a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, se è adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese e la data a partire dalla quale le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi a tale direttiva siano applicabili prima del 31 dicembre 2022, è opportuno che la misura di deroga cessi di applicarsi quando tali disposizioni nazionali diventano applicabili.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/677/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Granducato di Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 35000 EUR. Articolo 2 La presente decisione si applica fino alla prima delle due date seguenti: a) 31 dicembre 2022; b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese.».

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2020.

Art. 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019 Per il Consiglio La presidente K. MIKKONEN