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Decisione (UE) 2019/2246 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione dell’elenco degli arbitri conformemente all’articolo 29.8 dell’accordo

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo») è stato firmato il 30 ottobre 2016.

A norma della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio1, alcune parti dell’accordo sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017.

L’articolo 29.8, paragrafo 1, dell’accordo prevede che il comitato misto CETA istituito a norma dell’articolo 26.1 dell’accordo, istituisca un elenco di almeno 15 persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA, in merito all’adozione dell’elenco degli arbitri conformemente all’articolo 29.8 dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente K. Mikkonen