Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2250 del Consiglio del 19 dicembre 2019 recante approvazione del regolamento interno di Eurojust
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
Conformemente al regolamento (UE) 2018/1727, il collegio di Eurojust («collegio») adotta il regolamento interno di Eurojust. Tale regolamento interno è approvato dal Consiglio mediante atti di esecuzione.
Il progetto del regolamento interno è stato approvato, conformemente al regolamento (UE) 2018/1727, articolo 5, paragrafo 5 dal collegio il 12 dicembre 2019. Il progetto di distinto regolamento interno relativo al trattamento e alla protezione dei dati personali di cui all’articolo 17 del regolamento interno è stato approvato dal collegio il 16 dicembre 2019.
Il regolamento interno e il distinto regolamento interno relativo al trattamento e alla protezione dei dati personali di cui al relativo articolo 17, dovrebbe essere approvato dal Consiglio.
La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e non partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1727.
L’Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà esecuzione al regolamento (UE) 2018/1727,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il regolamento interno di Eurojust e il distinto regolamento interno relativo al trattamento e alla protezione dei dati personali di cui al relativo articolo 17, è approvato.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019, Per il Consiglio Il president K. Mikkonen