Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 85,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio2 quale organo dell’Unione dotato di personalità giuridica, con l’obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. Il quadro giuridico di Eurojust è stato modificato dalle decisioni 2003/659/GAI3 e 2009/426/GAI4 del Consiglio.
L’articolo 85 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone inoltre che siano fissate le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
L’articolo 85 TFUE stabilisce altresì che Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).
Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2002/187/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione 2002/187/GAI sia sostituita integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento.
Poiché la Procura europea (EPPO) è stata istituita mediante una cooperazione rafforzata, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio5 è vincolante nella sua interezza ed è direttamente applicabile solo agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. Pertanto, per gli Stati membri che non partecipano a EPPO, Eurojust rimane pienamente competente per le forme gravi di criminalità elencate nell’allegato 1 del presente regolamento.
L’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) richiama il principio di leale cooperazione, in virtù del quale l’Unione e gli Stati membri devono rispettarsi e assistersi reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal TUE e dal TFUE.
Al fine di facilitare la cooperazione tra Eurojust e EPPO, Eurojust dovrebbe affrontare ove necessario le questioni di rilevanza per la Procura europea.
Alla luce dell’istituzione di EPPO mediante una cooperazione rafforzata, dovrebbe essere stabilita chiaramente la ripartizione delle competenze tra EPPO ed Eurojust in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Dalla data in cui EPPO assume i suoi compiti Eurojust dovrebbe essere in grado di esercitare la sua competenza nei casi riguardanti reati per i quali EPPO è competente qualora tali reati riguardano sia gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO sia gli Stati membri che non vi prendono parte. In tali casi, Eurojust dovrebbe agire su richiesta di tali Stati membri non partecipanti o di EPPO. In ogni caso, Eurojust dovrebbe rimanere competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ogni qualvolta EPPO non è competente o qualora, pur essendolo, non esercita la propria competenza in tale ambito. Gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO possono continuare a chiedere il sostegno di Eurojust in tutti i casi riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. EPPO ed Eurojust dovrebbero sviluppare una stretta collaborazione operativa conformemente ai loro rispettivi mandati.
Affinché Eurojust possa assolvere il suo compito e sviluppare tutto il suo potenziale nella lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, è opportuno rafforzarne le funzioni operative riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri nazionali, e potenziarne la dimensione europea facendo partecipare la Commissione al comitato esecutivo dell’Agenzia e associando maggiormente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle sue attività.
Il presente regolamento dovrebbe pertanto determinare le modalità dell’associazione parlamentare, modernizzare la struttura di Eurojust e semplificarne l’attuale quadro giuridico, mantenendo quegli elementi che sono risultati efficaci per il funzionamento di Eurojust.
È opportuno definire chiaramente le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri per le quali Eurojust è competente. Dovrebbero essere altresì precisati i casi che non interessano due o più Stati membri ma che richiedono un’azione penale su basi comuni. Siffatti casi possono includere le indagini e le azioni penali che interessano un solo Stato membro e un paese terzo qualora sia stato concluso un accordo con tale paese terzo o qualora vi sia una necessità specifica di coinvolgere Eurojust. Tale azione penale può altresì riferirsi a casi che interessano uno Stato membro e hanno ripercussioni a livello di Unione.
Quando esercita funzioni operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio. Nell’agire di propria iniziativa, Eurojust può assumere un ruolo più proattivo nel coordinamento di casi, ad esempio prestando sostegno alle autorità nazionali nelle loro indagini e azioni penali. Ciò può comprendere il coinvolgimento di Stati membri che potrebbero inizialmente non essere stati ricompresi nel caso e l’individuazione di collegamenti tra casi sulla base delle informazioni che gli sono state trasmesse da Europol, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), da EPPO e dalle autorità nazionali. In tale contesto, Eurojust ha inoltre la possibilità di elaborare linee guida, documenti orientativi e analisi dell’attività operativa nell’ambito del suo lavoro strategico.
Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust dovrebbe anche poter prestare sostegno qualora le indagini, pur interessando unicamente lo Stato membro in questione, abbiano ripercussioni a livello di Unione. Esempi di tali indagini includono i casi in cui è coinvolto un membro di un’istituzione o di un organismo dell’Unione. Tali indagini includono anche i casi che coinvolgono un numero significativo di Stati membri e che potrebbero richiedere una risposta europea coordinata.
I pareri scritti di Eurojust non sono vincolanti per gli Stati membri, ma è opportuno darvi un seguito in conformità del presente regolamento.
Per garantire che Eurojust possa prestare sostegno e coordinare le indagini transfrontaliere, è necessario che tutti i membri nazionali dispongano dei necessari poteri operativi in relazione al rispettivo Stato membro e in conformità del diritto di tale Stato membro per cooperare tra loro e con le autorità nazionali in modo più coerente ed efficace. Ai membri nazionali dovrebbero essere conferiti quei poteri che permettono a Eurojust di adempiere adeguatamente al suo compito: accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali, contattare direttamente le autorità competenti e scambiare informazioni con loro e partecipare alle squadre investigative congiunte. I membri nazionali possono, conformemente al rispettivo diritto nazionale, mantenere i poteri derivanti dalla loro funzione di autorità nazionali. D’intesa con l’autorità nazionale competente o in casi urgenti, i membri nazionali possono altresì disporre misure investigative e consegne controllate, nonché emettere ed eseguire richieste di assistenza giuridica reciproca o riconoscimento reciproco. Poiché tali poteri devono essere esercitati in conformità del diritto nazionale, gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero essere competenti per il controllo di tali misure, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale.
È necessario dotare Eurojust di una struttura amministrativa e di gestione che gli consenta di svolgere i suoi compiti in modo più efficace, sia conforme ai principi applicabili alle agenzie dell’Unione e rispetti appieno i diritti e le libertà fondamentali, preservandone nel contempo le specificità e salvaguardandone l’indipendenza quando esercita le funzioni operative. A tal fine, occorre chiarire le funzioni dei membri nazionali, del collegio e del direttore amministrativo e istituire un comitato esecutivo.
È opportuno prevedere disposizioni che distinguano chiaramente tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio, riducendo quindi al minimo gli oneri amministrativi dei membri nazionali in modo che si concentrino sulle attività operative di Eurojust. I compiti di gestione del collegio dovrebbero comprendere, in particolare, l’adozione dei programmi di lavoro di Eurojust, del bilancio, della relazione annuale di attività e degli accordi di lavoro con i partner. È opportuno che il collegio funga da autorità che ha il potere di nomina riguardo al direttore amministrativo. Il collegio dovrebbe inoltre adottare il regolamento interno di Eurojust. Dato che tale regolamento potrebbe influenzare le attività giudiziarie degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio competenze di esecuzione per l’approvazione dello stesso.
Al fine di migliorare la governance di Eurojust e semplificare le procedure, occorre istituire un comitato esecutivo che assista il collegio nelle funzioni di gestione e consenta un processo decisionale snello per le questioni non operative e strategiche.
La Commissione dovrebbe essere rappresentata in sede di collegio quando questo esercita funzioni di gestione. Il rappresentante della Commissione in sede di collegio dovrebbe anche essere il suo rappresentante in sede di comitato esecutivo, per garantire la sorveglianza non operativa e l’orientamento strategico di Eurojust.
Al fine di assicurare l’efficiente gestione corrente di Eurojust, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore e risponda al collegio. Il direttore amministrativo dovrebbe predisporre e attuare le decisioni del collegio e del comitato esecutivo. Il direttore amministrativo dovrebbe essere nominato in base al merito e a comprovate capacità amministrative e gestionali, nonché alla competenza e all’esperienza in materia.
Il collegio dovrebbe eleggere un presidente e due vicepresidenti di Eurojust, scegliendoli tra i suoi membri nazionali, con un mandato di quattro anni. Quando un membro nazionale è eletto presidente, lo Stato membro interessato dovrebbe poter distaccare un’altra persona adeguatamente qualificata all’ufficio nazionale e chiedere una compensazione dal bilancio di Eurojust.
Per «persone adeguatamente qualificate» si intendono persone che dispongono delle qualifiche e dell’esperienza necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti per garantire l’efficace funzionamento degli uffici nazionali. Esse possono avere lo status di aggiunto o assistente del membro nazionale che è stato eletto presidente o possono esercitare una funzione più amministrativa o tecnica. Ciascuno Stato membro dovrebbe poter decidere in merito ai propri requisiti al riguardo.
Il quorum e le procedure di voto dovrebbero essere disciplinati nel regolamento interno di Eurojust. In casi eccezionali, qualora un membro nazionale e il suo aggiunto siano assenti, l’assistente del membro nazionale interessato dovrebbe avere il diritto di votare in sede di collegio purché l’assistente abbia lo status di magistrato, vale a dire di pubblico ministero, giudice o rappresentante di un’autorità giudiziaria.
Poiché il meccanismo di compensazione incide sul bilancio, il presente regolamento dovrebbe conferire al Consiglio competenze di esecuzione per determinare tale meccanismo.
Occorre istituire un meccanismo di coordinamento permanente all’interno di Eurojust che ne assicuri una maggiore efficienza e la capacità di essere disponibile su base permanente e di intervenire in casi urgenti. Ciascuno Stato membro dovrebbe fare in modo che i propri rappresentanti siano presenti nel meccanismo di coordinamento permanente e disponibili per un intervento 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
È opportuno istituire sistemi di coordinamento nazionale Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro svolto dai corrispondenti nazionali di Eurojust, dal corrispondente nazionale in materia di terrorismo, dall’eventuale corrispondente nazionale di Eurojust per le questioni di competenza di EPPO, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti della rete delle squadre investigative comuni e dai rappresentanti nelle reti istituite con decisioni 2002/494/GAI6, 2007/845/GAI7 e 2008/852/GAI del Consiglio8. Gli Stati membri possono decidere che uno o più di tali compiti debbano essere svolti dallo stesso corrispondente nazionale.
Per stimolare e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale è fondamentale che Eurojust riceva dalle autorità nazionali le pertinenti informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal fine, occorre che le autorità nazionali competenti informino senza indebito ritardo i rispettivi membri nazionali della costituzione e dei risultati delle squadre investigative comuni. Le autorità nazionali competenti dovrebbero altresì informare senza indebito ritardo i membri nazionali sui casi di competenza di Eurojust riguardanti direttamente almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri. In determinate circostanze, dovrebbero altresì informare i membri nazionali sui conflitti di giurisdizione, le consegne controllate e le ripetute difficoltà di cooperazione giudiziaria.
La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio9 stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. Al fine di garantire lo stesso livello di protezione per le persone fisiche mediante diritti giuridicamente tutelati in tutta l’Unione e di prevenire disparità che possano ostacolare lo scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che le norme per la protezione e la libera circolazione dei dati personali operativi trattati da Eurojust siano coerenti con la direttiva (UE) 2016/680.
Le norme generali contenute nel capo specifico del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio10 sul trattamento dei dati personali operativi dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche sulla protezione dei dati contenute nel presente regolamento. Tali norme specifiche dovrebbero essere considerate come lex specialis rispetto alle disposizioni contenute in tale capo del regolamento (UE) 2018/1725 (lex specialis derogat legi generali). Al fine di ridurre la frammentazione giuridica, le norme specifiche sulla protezione dei dati contenute nel presente regolamento dovrebbero essere coerenti con i principi alla base di tale capo del regolamento (UE) 2018/1725, nonché con le disposizioni di tale regolamento relative al controllo indipendente, ai ricorsi giurisdizionali, alla responsabilità e alle sanzioni.
La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati esige una chiara attribuzione delle responsabilità per la protezione dei dati in conformità del presente regolamento. È opportuno gli Stati membri siano responsabili dell’esattezza dei dati da essi trasferiti a Eurojust e trattati senza modifiche da parte di Eurojust, dell’aggiornamento di tali dati e della liceità del trasferimento di tali dati a Eurojust. Eurojust dovrebbe avere la responsabilità di garantire l’esattezza dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da analisi o dalla raccolta di dati dello stesso Eurojust e dell’aggiornamento di tali dati. Eurojust dovrebbe assicurare che i dati siano trattati in modo lecito e corretto e siano raccolti e trattati per finalità determinate. Eurojust dovrebbe altresì assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alla finalità per le quali sono trattati, siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento di tale finalità e siano trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali e la riservatezza del trattamento di dati.
Nel regolamento interno di Eurojust dovrebbero essere incluse garanzie adeguate per la conservazione dei dati personali operativi a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici.
È opportuno che l’interessato possa esercitare il diritto di accesso di cui al regolamento (UE) 2018/1725 ai dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust. L’interessato può presentare, a intervalli ragionevoli e gratuitamente, un’apposita domanda a Eurojust o all’autorità di controllo nazionale nello Stato membro di sua scelta.
Le disposizioni del presente regolamento in materia di protezione dei dati non pregiudicano le norme applicabili relativamente all’ammissibilità dei dati personali come prova nei procedimenti istruttori e giudiziari.
Tutti i trattamenti di dati personali da parte di Eurojust, nell’ambito delle sue competenze, per lo svolgimento diretto dei propri compiti dovrebbero essere considerati come trattamento di dati personali operativi.
Poiché Eurojust tratta anche dati personali amministrativi, non connessi a indagini penali, il trattamento di tali dati dovrebbe essere soggetto alle norme generali del regolamento (UE) 2018/1725 .
Se i dati personali operativi sono trasmessi o forniti a Eurojust dallo Stato membro, l’autorità competente, il membro nazionale o il corrispondente nazionale per Eurojust dovrebbero avere il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione di tali dati personali operativi.
Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, Eurojust o la persona autorizzata al trattamento dei dati dovrebbe tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Eurojust e ciascuna persona autorizzata al trattamento dei dati dovrebbero essere tenuti a cooperare con il Garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, detto registro a sua disposizione, affinché possa essere utilizzato per monitorare i trattamenti. Eurojust o la persona autorizzata al trattamento dei dati che tratta dati personali in sistemi di trattamento non automatizzati dovrebbe aver posto in essere metodi efficaci per dimostrare la liceità del trattamento, rendere possibile l’autocontrollo e assicurare l’integrità e la sicurezza dei dati, quali registrazioni o altre forme di documentazione.
Il comitato esecutivo di Eurojust dovrebbe nominare, tra i membri del personale in organico, un funzionario che dovrebbe essere responsabile della protezione dei dati. La persona nominata come responsabile della protezione dei dati di Eurojust dovrebbe aver ricevuto una formazione specifica sulla normativa e la prassi in materia di protezione dei dati al fine di acquisire una conoscenza specialistica in tale settore. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in relazione al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati da Eurojust.
Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere la responsabilità di controllare e assicurare la completa applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione dei dati con riferimento al trattamento dei dati personali operativi da parte di Eurojust. Al Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero essere conferiti poteri necessari ai fini di un effettivo svolgimento delle sue funzioni. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere il diritto di consultare Eurojust per quanto concerne le richieste presentate, di deferire questioni a Eurojust per risolvere questioni emerse nel trattamento dei dati personali operativi, di presentare proposte per migliorare la protezione degli interessati e di ordinare a Eurojust di svolgere operazioni specifiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali operativi. Di conseguenza il Garante necessita dei mezzi per assicurare che gli ordini siano rispettati ed eseguiti. Esso dispone quindi inoltre del potere di emettere un avvertimento a Eurojust. L’avvertimento è emesso sotto forma di richiamo orale o scritto all’obbligo di eseguire gli ordini del Garante europeo della protezione dei dati o di conformarsi alle proposte del medesimo, accompagnato da un richiamo alle misure specifiche che saranno applicate in caso di mancato rispetto o rifiuto da parte di Eurojust.
Le funzioni e i poteri del Garante europeo della protezione dei dati, come il potere di ordinare a Eurojust di effettuare la rettifica, la limitazione del trattamento o la cancellazione dei dati personali operativi che sono stati trattati in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento, non dovrebbero estendersi ai dati personali contenuti nei fascicoli nazionali.
Per agevolare la cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, facendo però salve l’indipendenza del Garante europeo della protezione dei dati o la sua responsabilità per il controllo di Eurojust con riguardo alla protezione dei dati, il Garante e le autorità nazionali dovrebbero riunirsi periodicamente in sede di comitato europeo per la protezione dei dati, in conformità delle norme sul controllo coordinato di cui al regolamento (UE) 2018/1725 .
In quanto primo destinatario sul territorio dell’Unione dei dati forniti o estratti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, Eurojust dovrebbe essere responsabile della relativa esattezza. Eurojust dovrebbe adottare misure per verificare nella misura del possibile l’esattezza dei dati al momento del loro ricevimento o della loro trasmissione ad altre autorità.
Eurojust dovrebbe essere soggetto alle norme generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale applicabile alle istituzioni, agli organi e organismi dell’Unione.
Eurojust dovrebbe poter scambiare dati personali pertinenti e mantenere relazioni di collaborazione con le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione nella misura necessaria per l’assolvimento dei suoi compiti o dei loro compiti.
Per garantire la limitazione delle finalità, è importante assicurare che i dati personali possano essere trasferiti da Eurojust a organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali soltanto se necessario ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Eurojust. A tal fine, occorre assicurare, in caso di trasferimento di dati personali, che il destinatario garantisca che utilizzerà i dati o procederà al loro trasferimento successivo a un’autorità competente di un paese terzo unicamente per la finalità per la quale sono stati inizialmente trasferiti. Il trasferimento successivo dei dati dovrebbe aver luogo in conformità del presente regolamento.
Tutti gli Stati membri sono affiliati all’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Per svolgere la propria missione, l’Interpol riceve, conserva e diffonde dati personali ai fini di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora dati personali operativi siano trasferiti da Eurojust all’Interpol e a paesi che hanno distaccato membri presso l’Interpol, si dovrebbe applicare il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio11 e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio12.
Quando Eurojust trasferisce dati personali operativi a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell’articolo 218 TFUE, dovrebbero essere previste adeguate garanzie per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche onde assicurare il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Eurojust dovrebbe garantire che un trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale avvenga unicamente se necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, e che il titolare del trattamento nel paese terzo o presso l’organizzazione internazionale sia un’autorità competente ai sensi del presente regolamento. Un trasferimento dovrebbe essere effettuato solo da Eurojust in qualità di titolare del trattamento. Tale trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, se sono state fornite adeguate garanzie o se si applicano deroghe in specifiche situazioni.
Eurojust dovrebbe poter trasferire dati personali ad autorità di paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di una decisione della Commissione che sancisca l’adeguatezza del livello di protezione dei dati nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale in questione («decisione di adeguatezza») oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza, sulla base di un accordo internazionale concluso dall’Unione a norma dell’articolo 218 TFUE o di un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso tra Eurojust e il paese terzo prima di applicazione del presente regolamento.
Laddove ravvisi l’esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il collegio dovrebbe poter proporre al Consiglio di attirare l’attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione per l’avvio di negoziati per un tale accordo internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE.
I trasferimenti non effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza dovrebbero essere autorizzati unicamente qualora siano offerte adeguate garanzie in uno strumento giuridicamente vincolante, atto ad assicurare la protezione dei dati personali, o qualora Eurojust abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati e, sulla base di tale valutazione, ritenga che esistano adeguate garanzie con riguardo alla protezione dei dati personali. Tali strumenti giuridicamente vincolanti potrebbero ad esempio consistere in accordi bilaterali giuridicamente vincolanti che sono stati conclusi dagli Stati membri e recepiti nel loro ordinamento giuridico e che potrebbero essere fatti valere dai loro interessati, così da garantire il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati, compreso il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziaria. All’atto della valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati, Eurojust dovrebbe poter tener conto degli accordi di cooperazione conclusi tra Eurojust e i paesi terzi che consentono lo scambio di dati personali. Eurojust dovrebbe poter inoltre tenere conto del fatto che il trasferimento di dati personali sarà soggetto a obblighi di riservatezza e al principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. Inoltre, Eurojust dovrebbe tener conto del fatto che i dati personali non saranno utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano. Benché tali condizioni possano ritenersi garanzie adeguate che consentono il trasferimento dei dati, Eurojust dovrebbe poter richiedere garanzie supplementari.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, si può procedere a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti soltanto in situazioni specifiche, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona, o per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato, qualora lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali; per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; in un singolo caso per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse; o in un singolo caso per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tali deroghe dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo e non dovrebbero consentire trasferimenti frequenti, ingenti e strutturali di dati personali o trasferimenti su larga scala di dati, ma andrebbero invece limitate ai dati strettamente necessari. Tali trasferimenti dovrebbero essere documentati e, su richiesta, messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati per consentire il monitoraggio della loro liceità.
In casi eccezionali, Eurojust dovrebbe poter prolungare i termini per la conservazione dei dati personali operativi per il conseguimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del principio di limitazione delle finalità applicabile al trattamento dei dati personali nel contesto di tutte le sue attività. Le decisioni in tal senso dovrebbero essere adottate avendo considerato attentamente tutti gli interessi in gioco, anche degli interessati. La decisione di prorogare un termine per il trattamento dei dati personali, nei casi in cui il termine di prescrizione dell’azione penale sia scaduto in tutti gli Stati membri interessati, andrebbe adottata soltanto quando sussiste un’esigenza specifica di assistenza ai sensi del presente regolamento.
Eurojust dovrebbe intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, basati sulla concertazione e sulla complementarità. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a chiarirne i ruoli rispettivi e le relazioni reciproche, preservando nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea.
Nella misura necessaria per l’assolvimento dei suoi compiti, occorre che Eurojust mantenga relazioni di cooperazione con gli altri istituzioni, organi e organismi dell’Unione, con EPPO, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
Per potenziare la cooperazione operativa tra Eurojust e Europol e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle due agenzie, è opportuno che Eurojust consenta a Europol di accedere ai dati a sua disposizione in base a un sistema di riscontro positivo o negativo («hit/no hit»). È opportuno che Eurojust ed Europol provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto i rispettivi mandati e le eventuali restrizioni stabilite dagli Stati membri. Tali accordi di lavoro dovrebbero garantire l’accesso a tutte le informazioni che sono state fornite a Europol per i controlli incrociati e la possibilità di eseguire interrogazioni sui dati in conformità delle salvaguardie specifiche e delle garanzie di protezione dei dati previste dal presente regolamento. L’accesso da parte di Europol ai dati disponibili presso Eurojust dovrebbe essere limitato, mediante dispositivi tecnici, alle informazioni rientranti nei rispettivi mandati di dette agenzie dell’Unione.
Eurojust ed Europol dovrebbero tenersi reciprocamente informati sulle attività che comportino il finanziamento di squadre investigative comuni.
Nella misura necessaria per l’assolvimento dei suoi compiti, Eurojust dovrebbe poter scambiare dati personali con le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione nel pieno rispetto della tutela della vita privata nonché dei diritti e delle libertà fondamentali.
Eurojust dovrebbe rafforzare la cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, secondo una strategia definita in consultazione con la Commissione. A tale scopo, è opportuno prevedere che Eurojust distacchi magistrati di collegamento in paesi terzi per raggiungere obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati dagli Stati membri sulla base dell’azione comune 96/277/GAI del Consiglio13.
Si dovrebbe disporre che Eurojust coordini l’esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora queste debbano essere eseguite in almeno due Stati membri nell’ambito di una stessa indagine. Eurojust dovrebbe effettuare tale coordinamento con l’accordo degli Stati membri interessati,
Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Eurojust disponga di un bilancio autonomo sufficiente a svolgere correttamente i suoi compiti, alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell’Unione, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, dei loro aggiunti e assistenti che sono a carico dello Stato membro. Occorre che la procedura di bilancio dell’Unione si applichi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti e dovrebbe essere approvata dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.
Al fine di aumentare la trasparenza e il controllo democratico di Eurojust è necessario stabilire un meccanismo a norma dell’articolo 85, paragrafo 1, TFUE per la valutazione congiunta da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle attività di Eurojust. La valutazione dovrebbe avvenire nell’ambito di una riunione interparlamentare di commissione, presso i locali del Parlamento europeo a Bruxelles, con la partecipazione dei membri delle commissioni competenti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La riunione interparlamentare di commissione si dovrebbe tenere nel pieno rispetto del principio di indipendenza di Eurojust per quanto riguarda i provvedimenti adottati in determinati casi operativi o l’obbligo del segreto e della riservatezza.
È opportuno valutare periodicamente l’applicazione del presente regolamento.
È opportuno che i procedimenti di Eurojust siano trasparenti in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e che il collegio adotti disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell’Unione e negli Stati membri, in particolare a norma dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell’Unione dovrebbero valere anche per Eurojust, al fine di non pregiudicare in alcun modo l’obbligo di riservatezza nella sua attività operativa. Le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l’obbligo di riservatezza di Eurojust.
Al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità di Eurojust di fronte ai cittadini dell’Unione, è opportuno che Eurojust pubblichi sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato esecutivo e, se del caso, le sintesi dei risultati delle riunioni di quest’ultimo, nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati.
A Eurojust dovrebbe applicarsi il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio14.
A Eurojust dovrebbe applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.
È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l’insediamento di Eurojust nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all’insieme del personale Eurojust e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È opportuno che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il funzionamento di Eurojust, anche in termini di scolarizzazione multilingue a orientamento europeo e di adeguati collegamenti di trasporto, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.
Poiché l’Agenzia Eurojust istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’unità Europol istituita con decisione 2002/187/GAI, è opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall’unità Eurojust istituita con la suddetta decisione rimangano in vigore.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un’entità responsabile di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un’azione penale su basi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio16, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 5 marzo 2014.
Il presente regolamento rispetta pienamente i diritti fondamentali e le garanzie e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Istituzione, obiettivi e compiti di eurojust
Art. 1 Istituzione dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
1. È istituita l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
2. Eurojust istituito con il presente regolamento sostituisce e succede all’unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI.
3. Eurojust ha personalità giuridica.
Art. 2 Compiti
1. Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, da Europol, da EPPO e dall’OLAF.
2. Nello svolgimento dei propri compiti Eurojust:
a) tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell’Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust;
b) agevola l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto il principio del riconoscimento reciproco.
3. Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa o su richiesta di EPPO nei limiti delle sue competenze.
Art. 3 Competenza di Eurojust
1. Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità di cui all’allegato I. Tuttavia, dalla data in cui EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue competenze, tranne nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO.
2. Eurojust esercita le sue competenze per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’Istituzione di EPPO ma per i quali EPPO non è competente o decide di non esercitare la sua competenza. Eurojust, EPPO e gli Stati membri interessati si consultano e cooperano tra lor al fine di facilitare l’esercizio delle competenze di Eurojust a norma del presente paragrafo. Le modalità pratiche relative a tale esercizio a norma del presente paragrafo sono disciplinate dall’accordo di lavoro di cui all’articolo 47, paragrafo 3.
3. Per quanto riguarda altri tipi di reati diversi da quelli di cui all’allegato I, Eurojust può altresì, nell’ambito dei suoi compiti, prestare assistenza nelle indagini e nelle azioni penali su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro.
4. Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati all’allegato I. Le categorie seguenti di reati sono considerati reati connessi:
a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere i reati gravi elencati all’allegato I;
b) i reati commessi per agevolare o compiere i reati gravi elencati all’allegato I;
c) i reati commessi per assicurare l’impunità degli autori dei reati gravi elencati all’allegato I.
5.
Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo o uno Stato membro e un’organizzazione internazionale, se con tale paese terzo o organizzazione internazionale è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell’articolo 52, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.
La decisione riguardante l’eventuale prestazione di assistenza giudiziaria a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale da parte degli Stati membri e le modalità di tale prestazione spetta esclusivamente all’autorità competente dello Stato membro interessato, fatto salvo il diritto nazionale applicabile, dell’Unione o internazionale.
6. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione, ma abbiano ripercussioni a livello dell’Unione. Prima di agire su richiesta della Commissione, Eurojust consulta l’autorità competente dello Stato membro interessato. Tale autorità competente può, entro un termine fissato da Eurojust, opporsi all’esecuzione della richiesta da parte di Eurojust, motivando in ogni caso la sua posizione.
Art. 4 Funzioni operative di Eurojust
1. Eurojust ha le seguenti funzioni operative:
a) informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
b) assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
c) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
d) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete giudiziaria europea;
e) cooperare strettamente con EPPO sulle materie di sua competenza;
f) prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni;
g) sostenere i centri di competenze specializzate dell’Unione sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e, ove opportuno, parteciparvi;
h) collaborare con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V TFUE;
i) sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità di cui all’allegato 1.
j) sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.
2. Nell’assolvimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:
a) avviino un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;
b) accettino che una di esse è più indicata ad avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;
c) si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;
d) istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
e) gli comunichino le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti;
f) dispongano misure investigative speciali;
g) prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale.
3. Eurojust può inoltre:
a) fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;
b) fornire un sostegno logistico, compresa l’assistenza per la traduzione, l’interpretazione e l’organizzazione di riunioni di coordinamento.
4. Qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un’indagine o un’azione penale a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettere a) o b), Eurojust formula un parere scritto sul caso. Eurojust invia immediatamente il parere agli Stati membri interessati.
5. Su richiesta di un’autorità competente, o di propria iniziativa, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento alle richieste e alle decisioni che si basano sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Eurojust invia immediatamente il parere agli Stati membri interessati.
6. Le autorità competenti degli Stati membri interessati rispondono senza indebito ritardo alle richieste di Eurojust di cui al paragrafo 2, e ai pareri scritti di cui al paragrafo 4 o 5. Le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutarsi di ottemperare alle richieste o di seguire i pareri scritti ove ciò leda interessi essenziali di sicurezza nazionale o comprometta il successo di un’indagine in corso o la sicurezza di una persona.
Art. 5 Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo
1. Eurojust, quando agisce ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali interessati. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il collegio si concentra su questioni operative e su questioni di altro tipo direttamente connesse con aspetti operativi. Esso interviene nelle questioni amministrative solo nella misura necessaria ad assicurare l’espletamento delle sue funzioni operative.
2. Eurojust agisce tramite il collegio:
a) quando agisce ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2:
i) se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust;
ii) se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
b) quando agisce ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, 4 o 5;
c) quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi;
d) quando adotta il bilancio annuale di Eurojust, nel qual caso la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;
e) quando adotta il documento di programmazione di cui all’articolo 15 o la relazione annuale di attività di Eurojust, nel qual caso la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;
f) quando elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti a norma dell’articolo 11;
g) quando nomina il direttore amministrativo o, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico a norma dell’articolo 17;
h) quando adotta gli accordi di lavoro conclusi a norma degli articoli 47, paragrafo 3, e dell’articolo 52;
i) quando adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi;
j) quando adotta relazioni, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l’attività operativa di Eurojust, ogniqualvolta tali documenti siano di natura strategica;
k) quando nomina magistrati di collegamento a norma dell’articolo 53;
l) quando adotta qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal presente regolamento o che esula dalla responsabilità del direttore amministrativo a norma dell’articolo 18;
m) se altrimenti previsto dal presente regolamento.
3. Quando svolge i suoi compiti, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio.
4. Il collegio può assegnare compiti amministrativi supplementari al direttore amministrativo e al comitato esecutivo oltre a quelli previsti dagli articoli 16 e 18 conformemente alle sue necessità operative. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il collegio può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore amministrativo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore amministrativo.
5. Il collegio adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento interno di Eurojust. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo a maggioranza di due terzi, la decisione è adottata a maggioranza semplice. Il regolamento interno di Eurojust è approvato dal Consiglio mediante atti di esecuzione.
Capo II. Struttura e organizzazione di eurojust
Sezione I. Struttura
Art. 6 Struttura di Eurojust
La struttura di Eurojust comprende:
a) i membri nazionali;
b) il collegio;
c) il comitato esecutivo;
d) il direttore amministrativo.
Sezione II. Membri nazionali
Art. 7 Status dei membri nazionali
1. Ciascuno Stato membro distacca presso Eurojust un membro nazionale in conformità del proprio ordinamento giuridico. Il luogo normale di lavoro di tale membro nazionale è la sede di Eurojust.
2. Ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e un assistente. In linea di principio, il luogo normale di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente è, in linea di principio, la sede di Eurojust. Ciascuno Stato membro può decidere che l’aggiunto o l’assistente o entrambi abbiano il loro luogo normale di lavoro nello Stato membro di origine. Ove lo Stato membro adotti una siffatta decisione, ne informa il collegio. Se necessario per esigenze operative di Eurojust, il collegio può chiedere allo Stato membro di stabilire il luogo di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente o di entrambi, per un periodo di tempo specificato, nella sede di Eurojust. Lo Stato membro ottempera alla richiesta del collegio senza indebito ritardo.
3. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust. Gli Stati membri informano Eurojust e la Commissione della nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti.
4. I membri nazionali e gli aggiunti devono avere lo status di magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri conferiscono loro almeno i poteri previsti dal presente regolamento affinché possano svolgere i loro compiti.
5. Il mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Nei casi in cui l’aggiunto non possa agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, quest’ultimo, alla scadenza del suo mandato, rimane in carica, con il consenso dello Stato membro interessato, fino al rinnovo del suo mandato o fino alla sua sostituzione.
6. Gli Stati membri nominano i membri nazionali e i loro aggiunti sulla base di una rilevante esperienza pratica di alto livello comprovata nel settore della giustizia penale.
7. L’aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l’assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo status di cui al paragrafo 4.
8. Le informazioni operative scambiate tra Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite dei membri nazionali.
9. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti sono a carico dello Stato membro, fatto salvo l’articolo 12.
10. Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell’ambito dei compiti di Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative.
Art. 8 Poteri dei membri nazionali
1. I membri nazionali hanno il potere di:
a) agevolare o altrimenti sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione, inclusa EPPO;
c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali del proprio Stato membro;
d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono attribuire ulteriori poteri ai membri nazionali in conformità del loro diritto nazionale. Tali Stati membri comunicano formalmente alla Commissione e al collegio tali poteri.
3. Di concerto con l’autorità nazionale competente i membri nazionali possono, in conformità del diritto nazionale:
a) emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giuridica reciproca o di riconoscimento reciproco;
b) disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17.
4. Nei casi urgenti e qualora non sia possibile individuare o contattare tempestivamente l’autorità nazionale competente, i membri nazionali possono adottare le misure di cui al paragrafo 3 in conformità del loro diritto nazionale, a condizione che ne informino quanto prima l’autorità nazionale competente.
5. Il membro nazionale ha facoltà di presentare una proposta all’autorità competente nazionale l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4 se l’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 3 e 4 da parte del membro nazionale confligge con
a) le norme costituzionali di uno Stato membro; oppure
b) gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale di uno Stato membro riguardanti:
i) la suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;
ii) la divisione funzionale dei compiti tra procure; oppure
iii) la struttura federale dello Stato membro interessato.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 5, la proposta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall’autorità nazionale competente.
Art. 9 Accesso ai registri nazionali
I membri nazionali hanno accesso alle informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del proprio Stato membro, o sono quanto meno in grado di ottenerle, in conformità del loro diritto nazionale:
a) casellario giudiziario;
b) registri delle persone arrestate;
c) registri relativi alle indagini;
d) registri del DNA;
e) altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all’assolvimento dei propri compiti.
Sezione III. Collegio
Art. 10 Composizione del collegio
1. Il collegio è composto da:
a) tutti i membri nazionali; e
b) un rappresentante della Commissione quando il collegio esercita le funzioni di gestione.
Il rappresentante della Commissione nominato a norma della lettera b) del primo comma è anche il rappresentante della Commissione in seno al comitato esecutivo a norma dell’articolo 16, paragrafo 4.
2. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni di gestione del collegio senza diritto di voto.
3. Il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
4. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno di Eurojust, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.
Art. 11 Presidente e vicepresidenti di Eurojust
1. Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono. Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza dei due terzi dopo il secondo turno, i vicepresidenti sono eletti a maggioranza semplice dei membri del collegio, mentre continua a essere necessaria la maggioranza dei due terzi per l’elezione del presidente.
2. Il presidente esercita le sue funzioni a nome del collegio. Il presidente:
a) rappresenta Eurojust;
b) convoca e presiede le riunioni del collegio e del comitato esecutivo e tiene informato il collegio delle questioni di suo interesse;
c) dirige i lavori del collegio e controlla la gestione quotidiana di Eurojust assicurata dal direttore amministrativo;
d) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento interno di Eurojust.
3. I vicepresidenti esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2, conferite loro dal presidente. Essi sostituiscono il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Il presidente e i vicepresidenti, nell’esercizio delle loro funzioni specifiche, sono assistiti dal personale amministrativo di Eurojust.
4. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta.
5. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo mandato è prorogato affinché possa svolgere le funzioni di presidente o vicepresidente.
6. Se il presidente o i vicepresidenti non sono più in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle loro funzioni, possono essere destituiti dalle loro funzioni dal collegio su proposta di un terzo dei suoi componenti. La decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio, esclusi il presidente o vicepresidente interessati.
7. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente di Eurojust, lo Stato membro interessato può distaccare un’altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l’ufficio nazionale per la durata dell’incarico esercitato dall’altro membro nazionale quale presidente. In tal caso, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione ai sensi dell’articolo 12.