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Decisione di esecuzione (UE) 2020/113 della Commissione del 23 gennaio 2020 recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2020) 232] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 20, lettere p) e t),

A norma dell’allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.

Con la decisione 2009/11/CE della Commissione3 sono stati autorizzati nove metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione sono consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

La Spagna ha chiesto alla Commissione di ritirare l’autorizzazione del metodo «Ultrafom 300» dalla lista dei metodi autorizzati per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio, dato che il metodo non è più in uso nel suo territorio.

La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo e l’aggiornamento delle formule di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 i principi su cui si basano tali metodi, i risultati della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/11/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

  1. (1) l’articolo 1 è così modificato:

    1. a) il primo comma è così modificato:

      1. i) la lettera (c) è soppressa;

      2. ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) l’apparecchio denominato «gmSCAN» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell’allegato;»;

      3. iii) è aggiunta la seguente lettera j): «j) l’apparecchio denominato «OptiScan TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 10 dell’allegato.»;

    2. b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli: a) in cui il numero di macellazioni non supera 700 suini la settimana in media annua; e b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 50 capi l’ora.»;

  2. (2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione