Decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione del 6 febbraio 2020 relativa all’approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in determinate autovetture e veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/20111, in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
Il 12 aprile 2019 i costruttori Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italia SpA, Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Mitsubishi Electric Corporation, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Daimler AG, Denso Corporation e SEG Automotive Germany GmbH hanno presentato una domanda congiunta («la domanda») relativa all’approvazione, in quanto tecnologia innovativa, della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di sistemi di propulsione con motore a combustione interna.
La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/20112 e n. 427/20143 della Commissione, e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4 (versione luglio 2018). A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, la domanda era corredata di una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato.
La tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt che convertono l’energia meccanica in energia elettrica con un determinato tasso di efficienza di conversione è una tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO2 con modalità non contemplate dalle misurazioni effettuate nell’ambito della prova sulle emissioni nel quadro del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) stabilito nel regolamento n. 692/2008 della Commissione5, ed è già stata approvata per l’uso in autovetture con le seguenti decisioni di esecuzione della Commissione: 2013/341/UE6, 2014/465/UE7, (UE) 2015/1588, (UE) 2015/2959, (UE) 2015/228010 e (UE) 2016/58811; mentre, per l’uso in veicoli commerciali leggeri, è stata approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione12 (in seguito denominate «precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni»).
La domanda, tuttavia, fa riferimento alla nuova procedura di prova standard, la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione13, ed è dimostrato che anche le misurazioni effettuate nell’ambito della prova delle emissioni conformemente alla procedura WLTP non includono i risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia utilizzata negli alternatori efficienti a 12 Volt.
In base sia all’esperienza acquisita con la valutazione delle domande relative alle tecnologie che contribuiscono a migliorare l’efficienza degli alternatori nel quadro delle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, sia alle relazioni e alle altre informazioni fornite nella domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che la tecnologia utilizzata per gli alternatori efficienti a 12 Volt soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.
La domanda presenta una metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 ottenuti utilizzando la tecnologia contenuta negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri. Tale metodologia, oltre a fare riferimento alla procedura WLTP, differisce dalla metodologia di prova di cui alle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni soprattutto per la definizione del consumo energetico e della velocità media e perché ricorre a una procedura di rodaggio.
È opportuno adeguare le definizioni del consumo di energia e della velocità media al fine di tenere conto della procedura WLTP. Tuttavia per quanto riguarda l’aggiunta alla metodologia di prova di una procedura di rodaggio per l’alternatore, la domanda non ne stabilisce con sufficiente precisione le modalità di esecuzione, né specifica come tenere conto degli effetti prodotti. Inoltre, il fatto che si possa tenere conto di simili effetti, ove necessario, è già previsto nella metodologia di prova esistente illustrata nelle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, in quanto è richiesto che l’efficienza dell’alternatore sia misurata almeno cinque volte. Poiché l’efficienza degli alternatori è determinata sulla base della media dei risultati delle misurazioni, eventuali effetti del rodaggio, positivi o negativi, possono essere adeguatamente presi in considerazione nella determinazione finale dell’efficienza, se necessario aumentando il numero delle misurazioni. In tale contesto, non è opportuno integrare il metodo di prova con una specifica procedura di rodaggio supplementare come proposto nella domanda.
È altresì opportuno mantenere i tassi di efficienza della conversione agli stessi livelli già approvati dalle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, dato che non è stata fornita alcuna prova attestante che gli alternatori con tasso di efficienza di conversione inferiore soddisfano la percentuale di penetrazione del mercato stabilita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la metodologia di prova modificata dovrebbe essere considerata adeguata per determinare i risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa in questione.
I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia utilizzata per gli alternatori efficienti a 12 Volt che soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione. A tal fine, i costruttori dovrebbero accertarsi che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia utilizzata per l’alternatore efficiente a 12 Volt soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente al metodo di prova di cui alla presente decisione.
Per facilitare una più ampia diffusione degli alternatori efficienti a 12 Volt nei veicoli nuovi, il costruttore dovrebbe anche avere la facoltà di presentare un’unica domanda per la certificazione dei risparmi di CO2 di vari alternatori efficienti a 12 Volt. È tuttavia opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo degli alternatori che offrono la massima efficienza.
Spetta all’autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione per la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso di una tecnologia innovativa. Se la certificazione è rilasciata, l’autorità di omologazione deve garantire che tutti gli elementi presi in considerazione per la certificazione siano registrati in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica e che insieme a questa viene conservata, e che tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione su richiesta.
Al fine di determinare il codice generale di eco-innovazione da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, è necessario attribuire un codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa.
A partire dal 2021, il rispetto da parte dei costruttori dei loro obiettivi specifici in materia di emissioni di CO2 deve essere stabilito sulla base delle emissioni di CO2 determinate in conformità della WLTP. I risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori a partire dall’anno civile 2021,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Tecnologia innovativa
La tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt destinati alla conversione di energia meccanica in energia elettrica è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del fatto che non è contemplata dalla normale procedura di prova di cui al regolamento (UE) 2017/1151 e purché la tecnologia innovativa sia conforme alle seguenti condizioni:
a) è installata in autovetture (M1) e veicoli commerciali leggeri (N1) con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti;
b) è usata esclusivamente per caricare la batteria del veicolo e per alimentare il sistema elettrico del veicolo quando il motore è acceso;
c) la sua efficienza, ossia il tasso di conversione da energia meccanica a energia elettrica, è pari ad almeno il:
i) 73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore;
ii) 73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;
iii) 74,2 % per i veicoli alimentati a diesel.
iv) 74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;
v) 74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;
vi) 76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;
vii) 75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.
Art. 2 Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
1. Il costruttore può chiedere a un’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia approvata conformemente all’articolo 1 («la tecnologia») per uno o vari alternatori efficienti a 12 Volt con riferimento alla presente decisione.
2. Il costruttore si assicura che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 1.
3. Se i risparmi di CO2 sono stati certificati conformemente all’articolo 3, il fabbricante si assicura che i risparmi certificati e il codice di eco-innovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nei certificati di conformità dei veicoli interessati.
Art. 3 Certificazione dei risparmi di CO2
1. L’autorità di omologazione si assicura che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all’allegato.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia di diversi alternatori efficienti a 12 Volt in relazione a una versione di un veicolo, l’autorità di omologazione determina quale degli alternatori efficienti a 12 Volt sottoposti a prova genera i risparmi di CO2 più bassi. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 3.
3. L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al paragrafo 1 o 2 e il codice dell’eco-innovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
3 bis. Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 certificati come segue:
a) per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b) per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.
4. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
5. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia impiegata nell’alternatore efficiente a 12 Volt, o negli alternatori, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1 e se il risparmio di CO2 ottenuto è pari a 0,5 g CO2/km o superiore, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, nel caso delle autovetture o del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli commerciali leggeri.
Art. 4 Codice di eco-innovazione
1. Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di eco-innovazione n. 29.
2. I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di eco-innovazione possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione La president Ursula von der Leyen