Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1o giugno 2017 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo1, in particolare l’articolo 8 e l’articolo 14, paragrafo 3,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)2, in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/20073, prescrive che i veicoli leggeri devono essere sottoposti a prova in conformità al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC).
In base alla continua verifica delle procedure pertinenti e dei cicli e dei risultati delle prove, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, risulta evidente che le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 ricavate dalle prove dei veicoli in conformità al NEDC non sono più adeguate e non rispecchiano più la realtà delle emissioni effettive a livello mondiale.
In tale ottica, è opportuno stabilire una nuova procedura regolamentare delle prove recependo la procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) nella legislazione dell’Unione.
La WLTP è stata messa a punto dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) e adottata come regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 15 dal Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) nel marzo 2014.
Oltre a fornire dati più realistici sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 per i consumatori e a fini regolamentari, la WLTP istituisce anche un quadro globale per le prove sui veicoli, che porta ad una maggiore armonizzazione a livello internazionale delle prescrizioni per le prove.
La WLTP fornisce una descrizione completa di un ciclo di prova delle emissioni regolamentate di CO2 e inquinanti in condizioni ambientali standardizzate. Per adeguarla al sistema di omologazione dell’UE, è necessario integrarla migliorandone ulteriormente le prescrizioni in tema di trasparenza per quanto riguarda i parametri tecnici, in modo da consentire a parti indipendenti di riprodurre i risultati dei test, e riducendone i margini di flessibilità nell’ambito delle prove.
La proposta prevede inoltre una procedura riveduta per la valutazione della conformità di produzione dei veicoli. Dato che in virtù delle nuove disposizioni il coefficiente di evoluzione della conformità della produzione di cui all’allegato I, punto 4.2.4.1, sarà probabilmente determinato più sovente sulla base di prove specifiche del costruttore piuttosto che facendo ricorso a un valore predefinito, la procedura di prova in questione dovrà essere rivista a tempo debito.
Mentre la WLTP prevede un nuovo ciclo di prova e una nuova procedura per la misurazione delle emissioni, altri obblighi, quali quelli connessi alla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, alla conformità in servizio o alle informazioni per i consumatori sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante rimangono sostanzialmente i medesimi di quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 692/2008.
Per consentire alle autorità di omologazione e ai costruttori di attuare le procedure necessarie a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, attenendosi per quanto possibile al calendario fissato per l’applicazione delle prescrizioni relative alle emissioni, è opportuno applicarlo alle nuove omologazioni a partire dal 1o settembre 2017 per i veicoli delle categorie M1 e M2 e della categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2; per i veicoli nuovi, a partire dal 1o settembre 2018 per i veicoli delle categorie M1 e M2 e della categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2019 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2.
Poiché lo scopo del presente regolamento è il recepimento della WLTP nella legislazione europea, il calendario e le disposizioni transitorie per recepire la procedura di prova delle emissioni misurate in condizioni di guida reali restano invariati rispetto a quelli precedentemente delineati nei regolamenti (UE) 2016/4274 e (UE) 2016/6465 della Commissione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico – Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure attuative del regolamento (CE) n. 715/2007.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio1. Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni», un gruppo di veicoli i quali:
a) non differiscono tra loro per quanto riguarda i criteri costitutivi di una «famiglia di interpolazione» di cui al punto 6.3.2 del regolamento ONU n. 1542;
b) rientrano in un unico «intervallo di interpolazione del CO2» ai sensi del regolamento ONU n. 154, allegato B6, punto 2.3.2, oppure allegato B8, punto 4.5.1;
c) non differiscono tra loro per quanto concerne le caratteristiche che hanno un’influenza non trascurabile sulle emissioni allo scarico, fra cui:
tipi e sequenza dei dispositivi di controllo dell’inquinamento (ad esempio catalizzatore a tre vie, catalizzatore a ossidazione, filtro anti-NOx con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NOx con funzionamento in magro, filtro antiparticolato o combinazioni degli stessi in un unico componente);
ricircolo dei gas di scarico (con o senza, interno/esterno, raffreddato/non raffreddato, a pressione bassa/alta/combinata);
2. «omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda le emissioni», l’omologazione UE dei veicoli per quanto concerne le emissioni allo scarico, le emissioni del basamento, le emissioni per evaporazione e il consumo di carburante;
3. «contachilometri», uno strumento che indica al conducente la distanza totale percorsa dal veicolo dal momento della sua produzione;
4. «dispositivo ausiliario di avviamento», le candelette di preriscaldamento, le modifiche della fasatura di accensione e altri dispositivi che facilitano l’avviamento del motore senza arricchire la miscela aria/carburante;
5. «cilindrata»:
a) il volume nominale del motore nel caso dei motori a pistone alternativo; oppure
b) il doppio del volume nominale del motore nel caso dei motori rotativi a pistoni (Wankel);
6. «sistema a rigenerazione periodica», un dispositivo di controllo delle emissioni allo scarico (ad esempio convertitore catalitico, filtro antiparticolato) che richiede un processo di rigenerazione periodica;
7. «dispositivo di ricambio originale di controllo dell’inquinamento», un dispositivo di controllo dell’inquinamento o un insieme di dispositivi di controllo dell’inquinamento i cui tipi sono indicati nell’allegato I, appendice 4, del presente regolamento, ma che sono commercializzati come entità tecniche indipendenti dal titolare dell’omologazione del veicolo;
8. «tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento», convertitori catalitici e filtri antiparticolato che non differiscono tra loro per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:
a) numero e tipo di substrati, struttura e materiale;
b) tipo di azione di ciascun substrato;
c) volume, rapporto tra area frontale e lunghezza del substrato;
d) contenuto di materiale catalizzatore;
e) percentuale di materiale catalizzatore;
f) densità delle celle;
g) dimensioni e forma;
h) protezione termica;
i) reagente necessario (se del caso);
9. «veicolo monocarburante», un veicolo concepito per funzionare principalmente con un unico tipo di carburante;
10. «veicolo monocarburante a gas», un veicolo monocarburante progettato per funzionare principalmente a GPL, GN/biometano o idrogeno, ma che può anche essere dotato di un sistema a benzina da utilizzarsi soltanto in caso di emergenza o per l’avviamento, con un serbatoio per la benzina avente una capacità non superiore a 15 litri;
11. «veicolo bicarburante» (o «bi-fuel»), un veicolo, munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante, concepito per utilizzare principalmente, per la maggior parte del tempo, un solo carburante alla volta;
12. «veicolo bicarburante a gas», un veicolo bicarburante i cui due carburanti sono benzina (modalità a benzina) e GPL, gas naturale/biometano oppure idrogeno;
13. «veicolo policarburante», un veicolo, munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante, che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti;
14. «veicolo policarburante a etanolo», un veicolo policarburante che può funzionare a benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all’85 % da etanolo (E85);
15. «veicolo policarburante a biodiesel», un veicolo policarburante che può funzionare con carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel;
16. «veicolo ibrido elettrico» (HEV), un veicolo ibrido in cui uno dei convertitori dell’energia di propulsione è costituito da una macchina elettrica;
17. «sottoposto a manutenzione adeguata e utilizzato in modo appropriato», in relazione a un veicolo da sottoporre a prova: veicolo che soddisfa i criteri di accettazione di un veicolo selezionato indicati nell’allegato II, appendice 1;
18. «sistema di controllo delle emissioni», in relazione al sistema OBD, il dispositivo di controllo per la gestione elettronica del motore e qualunque componente del sistema di scarico o di evaporazione in grado di incidere sulle emissioni che invia un input o riceve un output da tale dispositivo di controllo;
19. «spia di malfunzionamento» (MI), un indicatore visivo o acustico che segnala chiaramente al conducente del veicolo il malfunzionamento di uno dei componenti in grado di incidere sulle emissioni e collegato con il sistema OBD, o facente parte del sistema OBD stesso;
20. «malfunzionamento», il guasto di un componente o sistema che influisce sulle emissioni di natura tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154, o l’incapacità del sistema OBD di soddisfare le prescrizioni di base sul monitoraggio di cui all’allegato C5 del regolamento ONU n. 154;
21. «aria secondaria», l’aria introdotta nel sistema di scarico tramite una pompa o una valvola di aspirazione o altri mezzi, al fine di favorire l’ossidazione degli HC e del CO contenuti nei gas di scarico;
22. «ciclo di guida», in relazione ai sistemi OBD, il posizionamento della chiave di accensione su «on» (posizione di contatto), la fase di guida in cui sarebbe individuato un eventuale malfunzionamento e il posizionamento della chiave di accensione su «off» (accensione disinserita);
23 bis. «terzi», soggetti terzi che ottemperano alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione3;
23.
24. «anomalia», in relazione al sistema OBD, le caratteristiche operative temporanee o permanenti, in non più di due distinti componenti o sistemi sottoposti a monitoraggio, che compromettono il monitoraggio OBD altrimenti efficiente di tali componenti o sistemi o non soddisfano tutte le altre prescrizioni dettagliate applicabili all’OBD;
25. «dispositivo di ricambio deteriorato di controllo dell’inquinamento», dispositivo di controllo dell’inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2007, che è stato sottoposto a invecchiamento o deterioramento artificiale in modo da soddisfare le prescrizioni dell’allegato C4, appendice 1, punto 1, del regolamento ONU n. 154;
26. «informazioni OBD del veicolo», le informazioni riguardanti un sistema diagnostico di bordo in relazione con un qualsiasi sistema elettronico del veicolo;
27. «reagente», qualsiasi prodotto, ad esclusione del carburante, che è stoccato a bordo del veicolo e viene immesso nel sistema di post-trattamento dei gas di scarico su richiesta del sistema di controllo delle emissioni;
28. «massa in ordine di marcia», la massa del veicolo, con il/i serbatoio/i del carburante riempito/i per almeno il 90 % della sua/loro capacità, tenendo conto delle masse del conducente, del carburante e dei liquidi, dotato della strumentazione standard conformemente alle specifiche del costruttore, e delle masse della carrozzeria, della cabina, del dispositivo di accoppiamento, della/e ruota/e di scorta e degli attrezzi, qualora il veicolo ne disponga;
29. «accensione irregolare del motore», la mancata combustione nel cilindro di un motore ad accensione comandata dovuta all’essenza di scintilla, a un errato dosaggio del carburante, a una compressione insufficiente o a qualsiasi altra causa;
30. «sistema o dispositivo di avviamento a freddo», un sistema che arricchisce temporaneamente la miscela aria/carburante del motore per agevolarne la messa in moto;
31. «presa di potenza», dispositivo azionato dal motore od operazione che serve ad alimentare un equipaggiamento ausiliario montato sul veicolo;
32. «piccolo costruttore», un costruttore la cui produzione annua a livello mondiale non supera le 10000 unità per l’anno che precede quello in cui è rilasciata l’omologazione e che:
a) non appartiene a un gruppo di costruttori collegati; o
b) appartiene a un gruppo di costruttori collegati la cui produzione annua a livello mondiale non supera le 10000 unità per l’anno che precede quello in cui è rilasciata l’omologazione; o
c) appartiene a un gruppo di costruttori collegati ma gestisce i propri stabilimenti di produzione e il proprio centro di progettazione;
32 bis. «stabilimento di produzione proprio», stabilimento di costruzione o montaggio utilizzato dal costruttore al fine di costruire o di montare per proprio conto veicoli nuovi tra cui, se del caso, veicoli destinati all’esportazione;
32 ter. «centro di progettazione proprio», stabilimento che dipende dal costruttore ed è da esso utilizzato, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo;
32 quater. «piccolissimi costruttori», piccoli costruttori quali definiti al paragrafo 32, che hanno registrato una produzione inferiore alle 1000 unità nella Comunità per l’anno che precede quello in cui è rilasciata l’omologazione.
33. «veicolo dotato esclusivamente di motore/i a combustione interna» (abbreviabile in «veicolo ICE»), un veicolo i cui convertitori dell'energia di propulsione sono tutti motori a combustione interna;
34. «veicolo esclusivamente elettrico» (PEV), un veicolo dotato di un gruppo propulsore formato esclusivamente da macchine elettriche in funzione di convertitori dell’energia di propulsione e da sistemi di stoccaggio ricaricabili dell’energia elettrica per l’immagazzinamento dell’energia di propulsione;
35. «pila a combustibile», un convertitore di energia che trasforma l’energia chimica (in entrata) in energia elettrica (in uscita) o viceversa;
36. «veicolo con pila a combustibile» (FCV), un veicolo dotato di un gruppo propulsore formato esclusivamente da una o più pile a combustibile e da una o più macchine elettriche in funzione di convertitore o convertitori dell’energia di propulsione;
37. «potenza netta», la potenza ottenuta sul banco di prova all’estremità dell’albero motore o di un organo equivalente, al regime corrispondente del motore con i dispositivi ausiliari, verificata a norma dell’allegato XX (misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti del gruppo propulsore elettrico) e determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento;
38. «potenza nominale del motore» (Prated), la potenza netta massima del motore a scoppio o elettrico misurata in kW conformemente alle prescrizioni dell'allegato XX;
39. «potenza massima su 30 minuti», la potenza massima netta di un sistema di trazione elettrico alla tensione CC stabilita al punto 5.3.2 del regolamento UNECE n. 852;
40. «avviamento a freddo»: nell’ambito del rapporto di efficienza in uso dei dispositivi di controllo OBD, per «avviamento a freddo» si intende che la temperatura del fluido di raffreddamento del motore, o temperatura equivalente, è inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 °C in più rispetto alla temperatura ambiente, ove disponibile;
41. «emissioni di guida reali» (RDE), le emissioni di un veicolo nelle normali condizioni di utilizzo;
42. «sistema portatile di misurazione delle emissioni» (PEMS), un sistema portatile di misurazione delle emissioni che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IIIA, appendice 1;
43. «strategia di base di controllo delle emissioni» (BES), una strategia di controllo delle emissioni che è operativa per tutto l’intervallo di regimi e di carico del veicolo se non è attiva una strategia ausiliaria di controllo delle emissioni;
44. «strategia ausiliaria di controllo delle emissioni» (AES), una strategia di controllo delle emissioni che si attiva e sostituisce o modifica una BES per un determinato scopo e in risposta a una serie di condizioni ambientali o di funzionamento specifiche e che resta attiva finché tali condizioni perdurano;
45. «sistema del serbatoio del carburante», dispositivi che concorrono allo stoccaggio del carburante quali il serbatoio del carburante, il bocchettone di immissione, il tappo del serbatoio e la pompa del carburante se installata all'interno o sul serbatoio del carburante;
46. «coefficiente di permeabilità» (PF), il fattore determinato sulla base delle perdite di idrocarburi in un determinato arco di tempo e utilizzato per stabilire le emissioni per evaporazione finali;
47. «serbatoio monostrato non metallico», un serbatoio costituito da un solo strato di materiale non metallico, includendo i materiali solfonati/fluorurati;
48. «serbatoio multistrato», un serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali è un materiale barriera per idrocarburi;
49. «classe di inerzia», una categoria di masse di prova del veicolo corrispondente ad una inerzia equivalente di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 4a, tabella A4a/3, quando la massa di prova è uguale alla massa di riferimento.
Art. 3 Prescrizioni relative all’omologazione
1. Per ottenere l’omologazione CE riguardo alle emissioni, il costruttore dimostra che i veicoli sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento quando sottoposti a prova conformemente alle procedure di cui agli allegati da IIIA a VIII, XI, XVI, XX, XXI e XXII. Il costruttore garantisce altresì che i carburanti di riferimento sono conformi alle specifiche di cui all’allegato IX.
2.
I veicoli sono soggetti alle prove indicate nella figura I.2.4 dell’allegato I.
Per tutti i riferimenti al regolamento ONU n. 154 si applicano unicamente le prescrizioni relative all’Unione europea caratterizzate dal livello 1A. I riferimenti del regolamento ONU n. 154 alle «emissioni di riferimento» sono da intendersi per il presente regolamento come riferimenti alle «emissioni inquinanti».
3.
In alternativa alle prescrizioni di cui agli allegati II, da V a VIII, XI, XVI e XXI, i piccoli costruttori possono chiedere il rilascio dell’omologazione CE per un tipo di veicolo omologato da un’autorità di un paese terzo sulla base degli atti legislativi indicati al punto 2.1 dell’allegato I.
I controlli delle emissioni a fini di controllo tecnico di cui all’allegato IV e le prove del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di cui all’allegato XXI sono necessari per l’ottenimento dell’omologazione CE per quanto riguarda le emissioni a norma del presente paragrafo.
Le autorità di omologazione notificano alla Commissione i dettagli di ciascuna omologazione concessa in base a questo paragrafo.
4. Prescrizioni specifiche concernenti le aperture di entrata dei serbatoi del carburante e la sicurezza del sistema elettronico sono riportate ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato I.
5.
Il costruttore adotta misure tecniche per garantire che le emissioni allo scarico e le emissioni per evaporazione risultino effettivamente limitate, conformemente al presente regolamento, per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni normali di utilizzo.
Tali misure riguardano anche la sicurezza dei tubi flessibili utilizzati per i sistemi di controllo delle emissioni e dei relativi raccordi e collegamenti, che devono essere costruiti in modo conforme al progetto originario.
6. Il costruttore assicura la conformità dei risultati delle prove relative alle emissioni al valore limite applicabile nelle condizioni di prova precisate nel presente regolamento.
7.
Per i veicoli monocarburante viene verificata, nell’ambito della prova di tipo 1, la variazione della composizione del GPL o del GN/biometano, di cui all’allegato B6 del regolamento ONU n. 154 per le emissioni inquinanti, con il carburante utilizzato per la misurazione della potenza netta in conformità all’allegato XX del presente regolamento.
I veicoli bicarburante a gas sono sottoposti a prova con benzina e GPL o GN/biometano. Le prove sul GPL o sul GN/biometano per la variazione della composizione del GPL o del GN/biometano, di cui all’allegato B6 del regolamento ONU n. 154 per le emissioni inquinanti, sono effettuate con il carburante utilizzato per la misurazione della potenza netta in conformità all’allegato XX del presente regolamento.
8.
Per la prova di tipo 2 di cui all’allegato IV, appendice 1, al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico è quello indicato dal costruttore del veicolo. In ogni caso, il tenore massimo di monossido di carbonio non deve superare lo 0,3 % vol.
Quando il motore è in funzione al minimo accelerato, il tenore in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico non deve superare lo 0,2 %, con il motore ad almeno 2000 min-1 e lambda 1 ± 0,03 o al valore indicato dal costruttore.
9. Il costruttore si assicura che per la prova di tipo 3 di cui all’allegato V, il sistema di ventilazione del motore non permetta l’emissione di gas del basamento nell’atmosfera.
10.
La prova di tipo 6 per la misurazione delle emissioni a bassa temperatura di cui all’allegato VIII non si applica ai veicoli diesel.
Inoltre, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione informazioni sulla strategia di funzionamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), compreso il funzionamento a bassa temperatura.
Tali informazioni comprendono anche una descrizione degli eventuali effetti sulle emissioni.
Su richiesta della Commissione, l’autorità di omologazione fornisce informazioni circa l’efficienza dei dispositivi di post-trattamento degli NOx e del sistema EGR alle basse temperature.
11.
Il costruttore garantisce che, per l’intera durata di vita utile di un veicolo omologato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, i risultati finali delle emissioni di guida reali (RDE) del veicolo, determinati in conformità all’allegato IIIA sulla base delle emissioni di qualsiasi prova di tipo 1a effettuata a norma di tale allegato, non superano i limiti di emissione per quanto riguarda gli NOx e il numero di particelle (PN).
L’omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 può essere rilasciata soltanto se il veicolo rientra in una famiglia di prove PEMS convalidate conformemente al punto 3.3 dell’allegato IIIA.
Le prescrizioni di cui all’allegato IIIA non si applicano alle omologazioni relative alle emissioni, in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007, rilasciate ai piccolissimi costruttori.
Art. 4 Prescrizioni relative all’omologazione del sistema OBD
1. Il costruttore garantisce che tutti i veicoli siano dotati di sistema OBD.
2. Il sistema OBD è progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l’identificazione dei tipi di deterioramento o malfunzionamento per l’intera durata di vita del veicolo.
3. Nelle normali condizioni di utilizzo, il sistema OBD è conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
4.
Quando il sistema OBD è sottoposto a prova con un componente difettoso conformemente all’allegato C5, appendice 1, del regolamento ONU n. 154, la relativa spia di malfunzionamento deve attivarsi.
La spia di malfunzionamento del sistema OBD può attivarsi durante la prova anche con livelli di emissioni inferiori ai valori limite per l’OBD di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154.
5. Il costruttore assicura che il sistema OBD sia conforme alle prescrizioni in materia di efficienza in uso indicate nell’allegato XI, appendice 1, punto 1, in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili.
6. Il costruttore mette rapidamente a disposizione delle autorità nazionali e degli operatori indipendenti i dati non cifrati relativi all’efficienza in uso che devono essere registrati e presentati dal sistema OBD di un veicolo conformemente a quanto disposto all’allegato XI, appendice 1, punto 1.
Art. 4 bis Prescrizioni relative all'omologazione concernenti i dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica
Il costruttore garantisce che i seguenti veicoli delle categorie M1, N1 e N2 sono dotati di un dispositivo atto a determinare, memorizzare e rendere disponibili dati sulla quantità di carburante e/o di energia elettrica utilizzata per il funzionamento del veicolo:
1) veicoli dotati esclusivamente di motore/i a combustione interna (ICE) e veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) alimentati esclusivamente a diesel minerale, biodiesel, benzina, etanolo o qualsiasi combinazione di tali carburanti;
2) veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) alimentati a elettricità e con uno qualsiasi dei carburanti di cui al punto 1.
Il dispositivo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XXII.
Art. 5 Domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni
1. Il costruttore presenta all’autorità di omologazione domanda di omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta conformemente al modello di cui all’appendice 3 dell’allegato I.
3. Inoltre, il costruttore fornisce le seguenti informazioni:
a) nel caso dei veicoli dotati di motore ad accensione comandata, una dichiarazione riguardante la percentuale minima di accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che determinerebbe un livello di emissioni superiore ai limiti OBD di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154 se tale percentuale di accensioni irregolari fosse presente fin dall’inizio della prova di tipo 1 scelta per la dimostrazione ai sensi dell’allegato C5 del regolamento ONU n. 154, oppure che potrebbe causare il surriscaldamento di uno o più catalizzatori dei gas di scarico, con conseguente danno irreversibile degli stessi;
b) informazioni scritte dettagliate che descrivano per esteso le caratteristiche operative e di funzionamento del sistema OBD, compreso un elenco di tutte le parti principali del sistema di controllo delle emissioni del veicolo che sono monitorate dal sistema OBD;
c) una descrizione della spia di malfunzionamento utilizzata dal sistema OBD per segnalare al conducente del veicolo la presenza di un guasto;
d) una dichiarazione con la quale il costruttore attesta che il sistema OBD è conforme alle disposizioni dell’allegato XI, appendice 1, punto 1, relative all’efficienza in uso in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili;
e) un piano che descriva in dettaglio i criteri tecnici e la giustificazione per l’incremento del numeratore e del denominatore di ciascun monitor per il quale è richiesto il rispetto delle prescrizioni dell’allegato C5, appendice 1, punti 7.2 e 7.3, del regolamento ONU n. 154, nonché per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale nelle condizioni delineate nell’allegato C5, appendice 1, punto 7.7, del regolamento ONU n. 154;
f) una descrizione dei provvedimenti presi per evitare la manomissione e la modifica dei sistemi di controllo delle emissioni, compreso il computer di controllo delle emissioni, e del contachilometri, con la registrazione dei dati sul chilometraggio ai fini del rispetto delle disposizioni degli allegati XI e XVI;
g) se del caso, i particolari della famiglia di veicoli di cui al punto 6.8.1 del regolamento ONU n. 154;
h) se del caso, copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l’estensione delle omologazioni e l’individuazione dei fattori di deterioramento.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera d), il costruttore utilizza il modello di certificato di conformità alle prescrizioni relative all’efficienza in uso del sistema OBD contenuto nell’appendice 7 dell’allegato I.
5. Ai fini del paragrafo 3, lettera e), l’autorità di omologazione che rilascia l’autorizzazione mette a disposizione delle autorità di omologazione o della Commissione, su richiesta, le informazioni cui si fa riferimento nella medesima lettera e).
6.
Ai fini del paragrafo 3, lettere d) ed e), le autorità di omologazione non rilasciano l’omologazione del veicolo se le informazioni fornite dal costruttore non consentono il rispetto delle prescrizioni dell’allegato XI, appendice 1, punto 1.
I punti 7.2, 7.3 e 7.7 dell’allegato C5, appendice 1, del regolamento ONU n. 154 si applicano in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili.
Per valutare l’applicazione di queste prescrizioni, le autorità di omologazione tengono conto dello stato della tecnologia.
7. Ai fini del paragrafo 3, lettera f), le disposizioni adottate per evitare la manomissione e la modificazione del computer di controllo delle emissioni comprendono un sistema di aggiornamento basato sull’utilizzo di un programma o di una taratura approvati dal costruttore.
8. Per le prove specificate nella figura I.2.4. dell’allegato I, il costruttore presenta al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.
9. La domanda di omologazione dei veicoli monocarburante, bicarburante e policarburante deve essere conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’allegato I.
10. Le modifiche apportate alla costruzione di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente dopo l’omologazione non invalidano automaticamente l’omologazione, se non quando le caratteristiche o i parametri tecnici originari sono modificati in misura tale da influire sulla funzionalità del motore o del sistema di controllo dell’inquinamento.
11.
Affinché le autorità di omologazione siano in grado di valutare l’impiego corretto dell’AES, tenendo conto del divieto relativo agli impianti di manipolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, il costruttore fornisce inoltre una documentazione ampliata, come descritto nell’allegato I, appendice 3a, del presente regolamento.
Per i veicoli omologati con il carattere EB ed EC di cui all’allegato I, appendice 6, tabella 1, il costruttore introduce un indicatore (flag o timer AES) per indicare quando un veicolo funziona in modalità AES anziché in modalità BES. L’indicatore è disponibile attraverso la porta seriale di un connettore diagnostico standard su richiesta di uno scanner generico. L’AES in uso deve essere identificabile attraverso il fascicolo di documentazione ufficiale.
La documentazione estesa è identificata e datata dall'autorità di omologazione e viene conservata da tale autorità per almeno 10 anni dal rilascio dell'omologazione.
Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione esegue una valutazione preliminare dell'AES per i nuovi tipi di veicoli. In tale caso, la documentazione pertinente deve essere fornita all'autorità di omologazione tra 2 e 12 mesi prima dell'inizio del procedimento di omologazione.
L'autorità di omologazione effettua una valutazione preliminare sulla base della documentazione ampliata, di cui all'allegato I, appendice 3a, lettera b), fornita dal costruttore. L'autorità di omologazione procede alla valutazione secondo la metodologia descritta nell'allegato I, appendice 3b, dalla quale può derogare in casi eccezionali e debitamente giustificati.
La valutazione preliminare dell'AES per i nuovi tipi di veicoli rimane valida ai fini dell'omologazione per un periodo di 18 mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori 12 mesi se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione la prova del fatto che sul mercato non è diventata accessibile alcuna tecnologia nuova che modificherebbe la valutazione preliminare dell'AES.
L’autorità di omologazione può sottoporre a prova il funzionamento dell’AES.
Un elenco delle AES ritenute non accettabili dalle autorità di omologazione è compilato annualmente a cura del Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione e messo a disposizione del pubblico dalla Commissione al più tardi entro la fine di marzo dell’anno successivo, qualora vi fossero AES ritenute non accettabili.
Il costruttore fornisce inoltre alle autorità di omologazione un fascicolo di documentazione ufficiale, come indicato nell’appendice 3a dell’allegato I, contenente informazioni sulle AES/BES in grado di consentire a un collaudatore indipendente di stabilire se le emissioni misurate possano essere attribuite a una strategia AES o BES o siano forse dovute a un impianto di manipolazione. In caso di richiesta, il fascicolo di documentazione ufficiale è messo a disposizione di tutte le autorità di omologazione, i servizi tecnici, le autorità di vigilanza del mercato, i terzi e la Commissione.
I veicoli di categoria M1 o N1 devono essere omologati con i caratteri di EA, EB o EC specifici per le emissioni, come indicato nell’allegato I, appendice 6, tabella 1, tenendo conto dei fattori di utilizzo determinati conformemente ai valori di cui all’allegato XXI, punto 3.2, tabella A8.App5/1.
12.
Il costruttore fornisce inoltre all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione relativa alle emissioni ai sensi del presente regolamento («autorità di rilascio dell’omologazione») la documentazione sulla trasparenza delle prove contenente le informazioni necessarie per consentire l’esecuzione delle prove conformemente all’allegato II, punto 5.9.
Quando la piattaforma elettronica ISC è pronta, il costruttore carica su di essa tutti i dati richiesti di tutti i suoi veicoli. Le informazioni contenute nelle liste di trasparenza devono limitarsi alle informazioni prescritte a norma dell’appendice 5 dell’allegato II.
Art. 6 Disposizioni amministrative per l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni
1.
Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione5.
Fatte salve le disposizioni dell’allegato IV del regolamento (UE) 2020/683, la sezione 3 del numero di omologazione è ricavata conformemente all’allegato I, appendice 6.
L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
2.
In deroga al paragrafo 1, su richiesta del costruttore, un veicolo dotato di un sistema OBD può essere ammesso all’omologazione riguardo alle emissioni anche se il sistema presenta una o più anomalie che non lo rendono pienamente conforme alle prescrizioni specifiche dell’allegato XI, a condizione che siano rispettate le disposizioni amministrative specifiche del punto 3 di tale allegato.
L’autorità di omologazione comunica la decisione di rilasciare tale omologazione a tutte le autorità di omologazione degli altri Stati membri conformemente alle prescrizioni dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2018/858.
3. Quando concede un’omologazione CE in applicazione del paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE conforme al modello dell’allegato I, appendice 4.
Art. 7 Modifiche delle omologazioni
Gli articoli 27, 33 e 34 del regolamento (UE) 2018/858 si applicano a tutte le modifiche delle omologazioni rilasciate in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007.
Su richiesta del costruttore, le disposizioni dell’allegato I, punto 3, si applicano senza bisogno di prove ulteriori solo ai veicoli dello stesso tipo.
Art. 8 Conformità della produzione
1.
Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono adottate conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858.
Si applicano le disposizioni di cui all’allegato I, punto 4, del presente regolamento, unitamente al metodo statistico pertinente di cui all’appendice 2 del regolamento ONU n. 154.
2. La conformità della produzione è verificata in base alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione che figura nell’allegato I, appendice 4, del presente regolamento.
Art. 9 Conformità in servizio
1. Le misure volte a garantire la conformità in servizio dei veicoli omologati a norma del presente regolamento sono adottate conformemente alle disposizioni sulla conformità della produzione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858, all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 e all’allegato II del presente regolamento.
2. I controlli della conformità in servizio sono atti a confermare che le emissioni allo scarico e quelle per evaporazione sono limitate in maniera efficace durante la normale vita utile dei veicoli in condizioni normali di utilizzo.
3.
La conformità in servizio viene verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente all'allegato II, appendice 1, che hanno tra 15000 km o 6 mesi, a seconda della condizione che si verifica per ultima, e 100000 km o 5 anni, a seconda della condizione che si verifica per prima. La conformità in servizio per le emissioni per evaporazione viene verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente all'allegato II, appendice 1, che hanno tra 30000 km o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica per ultima, e 100000 km o 5 anni, a seconda della condizione che si verifica per prima.
Le prescrizioni per i controlli della conformità in servizio sono applicabili fino a 5 anni dopo l'emissione dell'ultimo certificato di conformità o del certificato di omologazione individuale per i veicoli di tale famiglia.
4. I controlli della conformità in servizio non sono obbligatori se le vendite annuali della famiglia di veicoli sono inferiori a veicoli nell'Unione per l'anno precedente. Per tali famiglie, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione una relazione sulle eventuali riparazioni in garanzia in relazione con le emissioni e per esse rilevanti come indicato al punto 4 dell’allegato II. Tali famiglie di veicoli possono comunque essere sottoposte a prova conformemente all'allegato II.
5. Il costruttore e l’autorità di rilascio dell’omologazione eseguono i controlli di conformità in servizio conformemente all’allegato II. Altre autorità di omologazione, servizi tecnici, la Commissione e terzi possono effettuare parti dei controlli della conformità in servizio conformemente all’allegato II. I dati necessari per effettuare tali controlli sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione6 e dall’allegato II del presente regolamento.
6. A seguito di una valutazione della conformità, l'autorità di rilascio dell'omologazione decide se una famiglia non soddisfa le disposizioni in materia di conformità in servizio e approva il piano di interventi di ripristino presentato dal costruttore conformemente all'allegato II.
7.
L’autorità di omologazione, il servizio tecnico, la Commissione o il terzo che stabilisca che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio ne dà notifica senza indugio all’autorità di rilascio dell’omologazione, conformemente all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
In seguito a tale notifica e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di rilascio dell’omologazione informa il costruttore che una famiglia di veicoli non supera i controlli relativi alla conformità in servizio e che è necessario seguire le procedure di cui all’allegato II, punti 6 e 7.
Qualora l’autorità di rilascio dell’omologazione stabilisca che non è possibile raggiungere un accordo con un’autorità di omologazione che ha accertato che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio, è necessario avviare la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858.
8. Ai veicoli omologati conformemente all’allegato II, oltre ai paragrafi da 1 a 7 si applica quanto segue:
a) i veicoli sottoposti a omologazione in più fasi, di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/858, sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle disposizioni per l’omologazione in più fasi di cui all’allegato II, punto 5.10.6, del presente regolamento;
b) le auto funebri di cui all’allegato II, parte III, appendice 1, del regolamento (UE) 2018/858, i veicoli blindati quali definiti nell’allegato II, parte III, appendice 2, del regolamento (UE) 2018/858 e i veicoli con accesso per sedie a rotelle quali definiti nell’allegato II, parte III, appendice 3, del regolamento (UE) 2018/858 non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Tutti gli altri veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte III, appendice 4, del regolamento (UE) 2018/858 sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle norme per le omologazioni in più fasi di cui all’allegato II del presente regolamento.
Art. 10 Dispositivi di controllo dell’inquinamento
1.
Il costruttore garantisce che i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento destinati a essere montati su veicoli con omologazione CE che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 abbiano ottenuto l’omologazione CE come entità tecniche indipendenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE, conformemente agli articoli 12 e 13 e all’allegato XIII del presente regolamento.
I convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell’inquinamento agli effetti del presente regolamento.
Le prescrizioni applicabili sono considerate rispettate se i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento sono stati approvati conformemente al regolamento UNECE n. 1037.
2. Non occorre che i dispositivi di ricambio originali di controllo dell’inquinamento che rientrano nel tipo indicato nell’allegato I, appendice 4, addendum, punto 2.3, e sono destinati a essere montati su un veicolo cui fa riferimento il documento di omologazione pertinente, siano conformi all’allegato XIII, purché soddisfino le prescrizioni dei punti 2.1 e 2.2 di tale allegato.
3. Il costruttore garantisce che il dispositivo originale di controllo dell’inquinamento sia provvisto delle marcature di identificazione.
4. Le marcature di identificazione di cui al paragrafo 3 comprendono:
a) la denominazione commerciale o il marchio del costruttore del veicolo o del motore;
b) la marca e il numero identificativo del dispositivo originale di controllo dell’inquinamento riportato nelle informazioni di cui all’allegato I, appendice 3, punto 3.2.12.2.