Decisione (UE) 2020/243 del Consiglio del 13 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte, presentate da varie parti, di modificare le appendici di tale convenzione e per quanto riguarda la revoca di una riserva notificata di tale convenzione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 82/461/CEE del Consiglio1 ed è entrata in vigore il 1o novembre 1983.
Conformemente all’articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») può adottare decisioni per modificare le appendici della convenzione.
Nella sua tredicesima riunione, che si terrà dal 15 al 22 febbraio 2020, la conferenza delle parti adotterà decisioni intese a modificare le appendici della convenzione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano le appendici della convenzione saranno vincolanti per l’Unione.
L’Unione ha presentato proposte, che non richiederebbero modifiche del diritto unionale, per l’iscrizione della specie Tetrax tetrax nell’allegato I della convenzione e delle specie Galeorhinus galeus, Tetrax tetrax e Sphyrna zygaena nell’allegato II della convenzione. Le modifiche proposte non richiederebbero alcun cambiamento nel diritto dell’Unione.
Altre parti della convenzione hanno presentato proposte relative all’iscrizione di Elephas maximus indicus, Panthera onca, Ardeotis nigriceps, Houbaropsis bengalensis bengalensis, Diomedea antipodensis e Carcharhinus longimanus nell’allegato I della convenzione e all’iscrizione di Panthera onca, Ovis vignei e Sphyrna zygaena (popolazione regionale presente nelle zone economiche esclusive di Brasile, Uruguay e Argentina e nelle acque internazionali adiacenti) nell’allegato II della convenzione.
L’Unione dovrebbe sostenere la propria proposta per l’inclusione nell’allegato II della convenzione della popolazione mondiale di Sphyrna zygaena, preferendola alla proposta presentata da un’altra parte della convenzione volta a includere solo la popolazione regionale presente nelle zone economiche esclusive di Brasile, Uruguay e Argentina e nelle acque internazionali adiacenti.
L’Unione dovrebbe sostenere tutte le altre proposte in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione.
L’Unione non fa parte dell’area di distribuzione delle specie Elephas maximus indicus, Ardeotis nigriceps e Houbaropsis bengalensis bengalensis, la cui aggiunta all’allegato I della convenzione non richiederebbe, pertanto, alcuna modifica del diritto dell’Unione.
L’Unione non fa parte dell’area di distribuzione della specie Ovis vignei, la cui aggiunta all’allegato II della convenzione non richiederebbe, pertanto, alcuna modifica del diritto dell’Unione.
Nell’Unione la specie Panthera onca è presente solo nella Guyana francese, territorio che non è disciplinato dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio,2, in quanto si applica solo nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato. La protezione delle specie nella Guyana francese, compresa la Panthera onca, è garantita dalla legislazione nazionale. L’iscrizione di questa specie nell’allegato I della convenzione non richiederebbe pertanto alcuna modifica del diritto dell’Unione.
La specie di uccelli Diomedea antipodensis non è presente nell’Unione. La politica comune della pesca dell’Unione e la regolamentazione delle attività di pesca da parte delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca offrono strumenti appropriati affinché l’Unione possa contribuire a gestirne la protezione. Di conseguenza, l’aggiunta di questa specie all’allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell’Unione.
La politica comune della pesca dell’Unione e la regolamentazione delle attività di pesca da parte delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca offrono strumenti appropriati affinché l’Unione possa contribuire a gestire la protezione della specie ittica Carcharhinus longimanus. Inoltre, la pesca e la detenzione di questa specie sono vietate ai sensi del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio3. L’iscrizione di questa specie nell’allegato I della convenzione non richiederebbe pertanto alcuna modifica del diritto dell’Unione.
Il regolamento (UE) 2019/124 vieta la pesca e la detenzione della specie Cetorhinus maximus, iscritta nell’allegato I della convenzione ma per la cui iscrizione è ancora in vigore una riserva da parte dell’Unione. La revoca di questa riserva non richiederebbe, pertanto, alcuna modifica del diritto dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella tredicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:
a) approvare l’iscrizione delle seguenti specie nell’allegato I della convenzione:
Tetrax tetrax,
Elephas maximus indicus,
Panthera onca,
Ardeotis nigriceps,
Houbaropsis bengalensis bengalensis,
Diomedea antipodensis,
Carcharhinus longimanus;
b) approvare l’iscrizione delle seguenti specie nell’allegato II della convenzione:
Tetrax tetrax,
Galeorhinus galeus,
Sphyrna zygaena (popolazione mondiale),
Panthera onca,
Ovis vignei.
Art. 2
La Commissione, a nome dell’Unione, comunica al depositario della convenzione la revoca della sua riserva in merito all’iscrizione del Cetorhinus maximus nell’allegato I della convenzione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020 Per il Consiglio Il presidente A. Metelko-Zgombić