Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019 che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'obbligo di sbarco è data piena attuazione al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2019. Quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.
Le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2019 dovrebbero tenere conto del fatto che in linea di principio i rigetti non saranno più autorizzati. Pertanto, le possibilità di pesca dovrebbero essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore relativo agli sbarchi totali). I quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco dovrebbero essere dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.
Per alcuni stock il parere del CIEM ha raccomandato l'assenza di catture. Se i TAC relativi a questi stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui sono effettuate catture accessorie di tali stock darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questi stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di questi TAC dovrebbe consentire di evitare qualsiasi aumento della mortalità degli stock considerati e offrire incentivi per il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire un pool per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.
Per ridurre progressivamente le catture indesiderate degli stock considerati, a partire dal 2019 gli Stati membri dovrebbero attuare piani pluriennali per la riduzione delle catture accessorie nelle pertinenti attività di pesca, al fine di ridurre progressivamente le catture indesiderate degli stock considerati mediante l'adozione di misure nazionali ed eventualmente una collaborazione a livello regionale per presentare raccomandazioni comuni alla Commissione nel 2019. Tali piani per la riduzione delle catture accessorie devono essere valutati dallo CSTEP e riesaminati a distanza di due anni dalla loro entrata in vigore. Inoltre, a partire dal 2019 tutte le navi cui sono assegnati questi TAC specifici dovrebbero attuare un sistema di documentazione completa delle catture.
Secondo il parere scientifico, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a, e da 7da 7h) continua ad essere gravemente minacciata. La biomassa dello stock riproduttore è in calo dal 2005 ed è attualmente al di sotto del Blim. La mortalità per pesca è aumentata nel corso delle serie temporali, raggiungendo un picco nel 2013 prima di scendere rapidamente al di sotto della mortalità per pesca che risulta nel rendimento massimo sostenibile del tasso-obiettivo (FMSY). Le stime indicano uno scarso reclutamento a partire dal 2008, tranne per le classi di età 2013 e 2014 per le quali evidenziano livelli medi di reclutamento. Il CIEM raccomanda che, nei casi in cui si applica l'approccio del rendimento massimo sostenibile (MSY), il prelievo complessivo non superi 1789 tonnellate nel 2019, il che rappresenta un valore maggiore rispetto a quello contenuto nel parere del 2018. Pertanto, potrebbe essere autorizzato un volume di catture più elevato nella pesca di questa specie praticata con ami e palangari. È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure per le catture accessorie inevitabili di spigola mediante taluni altri attrezzi, prevedendo nel contempo un aumento limitato delle catture ammissibili. Le misure di gestione della pesca ricreativa della spigola dovrebbero essere adattate, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e il limite di cattura, che dovrebbero tuttavia essere applicati per un periodo più lungo.
Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla L.), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla europea nel Mar Mediterraneo. È opportuno creare condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi stabilire un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla europea in tutte le fasi del ciclo della vita anche nelle acque dell'Unione della zona CIEM, come pure nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/20072 e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea, per le acque dell'Unione della zona CIEM è appropriato fissarlo tra il 1o agosto 2019 e il 29 febbraio 2020.
Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragion d'essere nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel presupposto che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1o gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ed è entrato in vigore nel 2018. Le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 del piano dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in ottemperanza delle condizioni stabilite dal piano. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie nel Mare del Nord dovrebbero essere stabilite conformemente all'approccio precauzionale, come disposto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del suddetto regolamento, è opportuno utilizzare l'intervallo FMSY superiore per la sogliola nella divisione CIEM 2a e nella sottozona 4.
I TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio4 e nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio5. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio6 è ricostituire la biomassa degli stock interessati a un livello che rispetti i limiti di sicurezza biologica, conformandosi nel contempo ai dati scientifici. Secondo il parere scientifico, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto delle variazioni nei limiti di sicurezza biologica, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP è opportuno fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile formulato dal CIEM.
A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l'altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale7 non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, dovrebbe essere stabilito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio8 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si deve applicare l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2019 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio9, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2019, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia10 e le Isole Fær Øer11, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia12, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2019. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l'Unione possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in fase di sviluppo per le loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda l'assegnazione dell'Unione, delle informazioni ricevute dagli Stati membri, in particolare Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Detta assegnazione di nuove possibilità di pesca è stata approvata dall'ICCAT nella riunione annuale del 2018 ed è quindi opportuno istituire un criterio di ripartizione per queste possibilità di pesca aggiuntive.
Nel 2019 il TAC per il pesce spada del Mediterraneo è ridotto in linea con la raccomandazione ICCAT 16- 05. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri che praticano la pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte tali misure nel diritto dell'Unione.
Nella 37a riunione annuale del 2018 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il periodo dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2019 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2018.
Nella riunione annuale del 2017 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nella IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Tali disposizioni non sono state rivedute nella riunione annuale del 2018 e dovrebbero pertanto continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 23 al 27 gennaio 2019. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2018 e dovrebbe pertanto continuare a essere attuata nel diritto dell'Unione.
Nella sua riunione annuale del 2018 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale nel 2016. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla CCSBT.
Nella riunione annuale del 2018 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.
Nella 15a riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione attraverso una modifica delle presenti possibilità di pesca nel 2019.
Nella 40a riunione annuale del 2018 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2019 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2019, 2020 e il 2021 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mare Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di cattura stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
Nella 42 a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla europea (Anguilla anguilla L.) nel Mar Mediterraneo. Tali misure sono già attuate a livello dell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1100/2007. La raccomandazione prevede inoltre un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere recepito nel diritto dell'Unione e definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007, al suo piano o piani di gestione per l'anguilla e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro. La chiusura si applica a tutte le acque marine del Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione.
Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.
In occasione della 5a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2018 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2018, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2019. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese13, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2019 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2020, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020.
Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14.
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2019, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) i limiti di cattura per il 2019 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2020;
b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2019 al 31 gennaio 2020, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 27, 28 e 41, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices — FAD);
c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 29 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a) pescherecci dell'Unione;
b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione15;
h) «registro della flotta peschereccia unionale»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Art. 4 Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/200916;
b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
53° 30′ N 15° 00′ O,
53° 30′ N 11° 00′ O,
51° 30′ N 11° 00′ O,
51° 30′ N 13° 00′ O,
51° 00′ N 13° 00′ O,
51° 00′ N 15° 00′ O,
53° 30′ N 15° 00′ O;
e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
43° 00′ N 8° 00′ O,
43° 00′ N 10° 00′ O,
42° 00′ N 10° 00′ O,
42° 00′ N 8° 00′ O;
f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
42° 00′ N 8° 00′ O,
42° 00′ N 10° 00′ O,
38° 30′ N 10° 00′ O,
38° 30′ N 9° 00′ O,
40° 00′ N 9° 00′ O,
40° 00′ N 8° 00′ O;
g) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
h) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;
i) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio17;
j) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio18;
k) «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19;
l) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica20;
m) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico21;
n) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano22;
o) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio23;
p) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale24;
q) «zona dell'accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale25;
r) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale26;
s) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale27;
t) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
u) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
longitudine 150° O,
longitudine 130° O,
latitudine 4° S,
latitudine 50° S.
Titolo II. Possibilità di pesca per i pescherecci dell'unione
Capo I. Disposizioni generali
Art. 5 TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio28 e nelle relative disposizioni di applicazione.
Art. 6 TAC stabiliti dagli Stati membri
1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b) consentono:
i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi; o
ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2019 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a) i TAC adottati;
b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
Art. 7 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:
a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
b) sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.
Art. 8 Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC riguardanti le catture accessorie inevitabili relative all'introduzione dell'obbligo di sbarco
1. Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nel presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di un pool per lo scambio di contingenti, aperto a partire dal 1o gennaio 2019. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo al pool dei contingenti fino al 31 marzo 2019.
3. I quantitativi prelevati dal pool non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2019, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito al pool per lo scambio di contingenti.
4. I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce al pool, che figurano nell'appendice dell'allegato IA.
5. Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. Nei casi in cui il suddetto meccanismo non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, facendo in modo che i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
Art. 9 Limitazioni dello sforzo di pesca
Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le misure seguenti relative allo sforzo di pesca:
a)
b) allegato IIB per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.
Art. 10 Misure relative alla pesca della spigola
1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2.
In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2019 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2019, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
a) con reti a strascico29, per catture accessorie inevitabili non superiori a 400 chilogrammi ogni due mesi e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
b) con reti da circuizione30, per catture accessorie inevitabili non superiori a 210 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
c) con ami e palangari31, per un massimo di 5,5 tonnellate per nave all'anno;
d) con reti da posta fisse32, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all'anno.
Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.
3.
I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:
a) dal 1o gennaio 2019 al 31 marzo e dal 1o novembre al 31 dicembre 2019 sono autorizzate unicamente attività di pesca di cattura e rilascio che offrano tassi elevati di sopravvivenza della spigola. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b) dal 1o aprile al 31 ottobre 2019 non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere conservati al massimo tre esemplari di spigola per pescatore al giorno.
Art. 11 Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM
È proibita qualsiasi attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM, come pure nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere determinato da ciascuno Stato membro tra il 1o agosto 2019 e il 29 febbraio 2020. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1o giugno 2019.