Decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea del 27 aprile 2020 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro (BCE/2020/24) (rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni1, in particolare l’articolo 2,
La decisione BCE/2013/542 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese3. Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche, ai fini di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione della decisione BCE/2013/54.
Sulla scorta dell'esperienza acquisita dalla Banca centrale europea (BCE) nell'applicazione della decisione BCE/2013/54, il sistema di accreditamento dovrebbe essere semplificato eliminando la fase di valutazione di accreditamento provvisorio e introducendo una procedura di valutazione in un’unica fase.
La BCE attribuisce la massima importanza alla condotta etica nell’attività d’impresa dei fabbricanti accreditati e dei loro soggetti controllanti, che devono tutti svolgere la loro attività secondo i più alti standard di etica professionale. Di conseguenza, la condotta etica nell’attività d’impresa dovrebbe far parte dei requisiti inerenti all’accreditamento, in aggiunta ai requisiti in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza.
Anche i requisiti in materia di sicurezza rientrano tra i requisiti inerenti all’accreditamento. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, le ispezioni e i controlli specifici di sicurezza della banca centrale nazionale relativi ai requisiti di sicurezza dovrebbero essere integrati in una decisione distinta e non fare più parte della presente decisione.
Anche i requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza rientrano tra i requisiti inerenti all'accreditamento. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, l'obbligo per le stamperie accreditate di svolgere analisi di sostanze ed elementi chimici delle banconote in euro finite e di riferirne i risultati alla BCE dovrebbe essere integrato in una decisione distinta e non dovrebbe più far parte della presente decisione.
Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione BCE/2013/54 e sostituirla con la presente decisione. Al fine di garantire un'agevole transizione dalle precedenti procedure di accreditamento a quelle previste dalla presente decisione, è opportuno stabilire un periodo transitorio di dodici mesi. Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di condotta etica nell’attività d’impresa, è opportuno fissare un periodo transitorio di trenta mesi. Ciò consentirà ai fabbricanti accreditati di predisporre tutte le misure necessarie per conformarsi ai pertinenti requisiti e obblighi inerenti all’accreditamento ai sensi della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1) per «originazione» si intende la trasformazione del bozzetto delle banconote in euro in layout, separazione dei colori, elementi grafici e lastre di stampa, nonché la preparazione dei layout e dei prototipi per le componenti proposte in tali bozzetti;
2) per «fabbricante» si intende un soggetto giuridico che può essere in grado di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro, fatta eccezione per i soggetti giuridici che sono coinvolti esclusivamente nel trasporto o nella distruzione di elementi di sicurezza dell’euro;
3) per «attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro» si intende una qualsiasi delle seguenti attività: originazione, produzione, trattamento, distruzione, stoccaggio, analisi, spostamento all’interno del sito di fabbricazione o trasporto di elementi di sicurezza dell’euro;
4) per «attività inerente agli elementi dell’euro» si intende la produzione di elementi dell’euro;
5) per «sito di fabbricazione» si intende un luogo utilizzato dal fabbricante, o che questi può utilizzare, per svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;
6) per «elemento di sicurezza dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro di sicurezza utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro; (g) un pigmento di sicurezza; (h) un sensore di sicurezza; (i) una banconota in euro in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in circolazione o ritirate dalla circolazione; (j) qualsiasi componente o informazione ad essa collegata indicata separatamente dalla BCE; e che necessita di protezione in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento;
7) per «elemento dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro;
8) per «accreditamento» si intende il permesso, concesso a un fabbricante con una decisione della BCE, di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro in uno specifico sito di fabbricazione;
9) «per fabbricante accreditato» si intende un fabbricante che ha ottenuto l’accreditamento ai sensi della presente decisione;
10) per «banca centrale nazionale (BCN)» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
11) per «banca centrale nazionale (BCN) responsabile» si intende una BCN che ha commissionato un ordine di produzione di banconote in euro;
12) per «requisito inerente all’accreditamento» si intende uno dei requisiti relativi a, qualità, ambiente, salute e sicurezza, un requisito di ordine etico o inerente l’ubicazione o ogni altro obbligo, stabilito dalla presente decisione o da qualsiasi altro strumento giuridico correlato, che la BCE imponga al fabbricante di soddisfare al fine di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;
13) per «informazioni riservate della BCE» si intendono tutti i requisiti inerenti all’accreditamento, qualsiasi registrazione correlata, a prescindere dal suo supporto di memorizzazione, o tutte le informazioni consistenti in informazioni oggetto di diritto di proprietà intellettuale, tecniche e/o commerciali, e classificate come «ECB-Confidential»;
14) per «procedura di accreditamento» si intende una procedura nella quale viene valutata la conformità dei fabbricanti ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui alla presente decisione, che ha luogo in caso di richiesta di accreditamento da parte dei fabbricanti e nel periodo durante il quale questi ultimi vengono accreditati, e che può comportare sanzioni, anche pecuniarie, in caso di inosservanza di tali requisiti;
15)
16)
17) per «certificazione» si intende un documento rilasciato da un organismo di certificazione indipendente accreditato da un'autorità nazionale di accreditamento, le cui certificazioni sono riconosciute nello Stato membro in cui il fabbricante è situato;
18) per «sistema di gestione» si intende il quadro di politiche, processi e procedure istituito da un fabbricante al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti inerenti all’accreditamento;
19) per «misura» si intende un'azione svolta da un fabbricante per ottemperare ai requisiti inerenti all’accreditamento;
20) per «extranet delle banconote della BCE» si intende un sistema informatico istituito e gestito dalla BCE per fornire informazioni relative ai requisiti inerenti all’accreditamento e accessibile ai fabbricanti accreditati;
21) per «distruzione» si intende un'azione o un processo per rendere un elemento di sicurezza dell'euro praticamente inutilizzabile da parte dei falsari;
22) per «soggetto controllante» si intende qualsiasi organismo amministrativo, direttivo o di vigilanza del fabbricante o qualsiasi persona giuridica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio1, che può rappresentare il fabbricante, prendere decisioni per suo conto o esercitare un controllo sul medesimo; per un fabbricante che fa parte, sul piano giuridico e organizzativo, di una BCN, il soggetto controllante è l’organo decisionale della BCN;
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29) per «produzione d'inchiostro» si intende la preparazione di inchiostro pronto all’uso nella stampa di banconote in euro mediante miscelazione e macinazione delle materie prime e/o dell'inchiostro di base. Tale preparazione non comprende l'aggiunta di componenti specifici a un inchiostro da parte di stamperie o di fabbricanti di carta per banconote in euro, quando rappresenta meno del 12 % in peso dell'inchiostro originale e il solo scopo della loro aggiunta è quello di consentire l'indurimento dell'inchiostro secondo una formulazione predefinita, di adattarne la reologia o l'ombreggiatura o di migliorarne l'essiccazione;
30) per «identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI)» si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme alla norma ISO 17442 assegnato a una entità giuridica;
31) per «revisore indipendente» si intende un ente riconosciuto competente a valutare e dichiarare che un programma di conformità aziendale di un fabbricante è conforme ai principi, alle norme e alle procedure in materia di condotta etica dell’attività d’impresa, compreso il pertinente dipartimento interno di una BCN per un fabbricante che fa parte, sul piano giuridico e organizzativo, di tale BCN, o che è una persona giuridica distinta nei casi in cui la BCN eserciti su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri dipartimenti;
32) per «ispezione» si intende una procedura di valutazione dell’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento, che può consistere in un’ispezione in loco o in un’ispezione a distanza e che si conclude con una relazione concernente l’esito di tale valutazione;
33) per «ispezione in loco» si intende un’ispezione effettuata dalla BCE presso un sito di fabbricazione;
34) per «ispezione a distanza» si intende un’ispezione effettuata dalla BCE mediante la valutazione della documentazione richiesta a un fabbricante condotta al di fuori del sito di fabbricazione;
35) per «giorno lavorativo» si intende ogni giorno eccetto il sabato e la domenica ed eventuali vacanze pubbliche della BCE, come pubblicate sul sito Internet della BCE;
36) per «caso grave di inosservanza» si intende:
a) un caso di inosservanza che ha o ha avuto, effettivamente o potenzialmente, un impatto immediato, grave e negativo, sul rispetto da parte del fabbricante accreditato dei requisiti inerenti all’accreditamento per un’attività inerente agli elementi dell’euro o un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro;
b) una molteplicità di casi di inosservanza che singolarmente non sarebbero considerati come rilevanti, ma verificandosi simultaneamente o ripetutamente nel corso di un determinato procedimento, hanno o hanno avuto un impatto immediato, grave e negativo.
Art. 2 Principi in materia di accreditamento
1. Un fabbricante è tenuto a svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro esclusivamente presso un sito di fabbricazione in relazione al quale la BCE abbia concesso un accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
2. Un fabbricante accreditato può produrre o fornire elementi di sicurezza dell'euro o elementi dell’euro esclusivamente se è autorizzato dalla BCE o al fine di eseguire un ordine commissionato da uno dei seguenti soggetti:
a) un altro fabbricante accreditato che necessita di elementi di sicurezza dell’euro o elementi dell’euro nell’ambito della propria attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;
b) una BCN responsabile;
c) su decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema;
d) la BCE.
3. Un fabbricante accreditato può svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro presso un altro sito di fabbricazione a condizione che sussista la valutazione preliminare della BCE della conformità del fabbricante accreditato rispetto a tutti i requisiti inerenti all’accreditamento nell'altro sito di fabbricazione nonché l'accreditamento del fabbricante da parte della BCE per la richiesta attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso l'altro sito di fabbricazione.
4. Nel valutare le richieste di accreditamento dei fabbricanti o nel valutare la conformità di un fabbricante accreditato con i requisiti inerenti all’accreditamento, la BCE rispetta i principi di parità di trattamento e trasparenza. In particolare, la valutazione della BCE non deve comportare un trattamento preferenziale né attribuire un vantaggio competitivo per alcun fabbricante.
5. La BCE informa i fabbricanti accreditati attraverso l’extranet delle banconote della BCE in merito a qualsiasi aggiornamento dei requisiti inerenti all’accreditamento riguardanti l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro in riferimento alle quali essi hanno ottenuto un accreditamento.
6. I fabbricanti accreditati gestiscono le informazioni riservate della BCE conformemente al regime di riservatezza della BCE, disponibile sull’extranet delle banconote della BCE.
7. La BCE può condividere con le BCN tutte le informazioni pertinenti ricevute dai fabbricanti accreditati.
8. Solo i fabbricanti accreditati sono ammessi a partecipare alle gare d'appalto per gli elementi di sicurezza dell'euro o per gli elementi dell'euro.
9. I fabbricanti accreditati non trasferiscono o cedono il proprio accreditamento a una società controllata, una società consociata o un terzo, senza previo consenso scritto della BCE.
10. Tutte le procedure di accreditamento sono condotte in inglese, a meno che non sussistano circostanze eccezionali relative alla procedura o all'oggetto del contratto che richiedono l'uso di una lingua diversa.
11. I fabbricanti sopportano tutte le spese sostenute e le relative perdite subite in conseguenza dell’applicazione della presente decisione.
Art. 3 Requisiti inerenti all’accreditamento
1. Un fabbricante accreditato rispetta tutti i seguenti requisiti inerenti all’accreditamento:
a) i requisiti relativi a qualità, ambiente, salute e sicurezza, stabiliti dalla presente decisione o da qualsiasi altro strumento giuridico correlato, che la BCE imponga al fabbricante di soddisfare al fine di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;
b) i requisiti di ordine etico di cui all'articolo 4;
c) i seguenti requisiti inerenti all’ubicazione:
i) salvo che il fabbricante sia una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA); o
ii) se il fabbricante è una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea;
d) il possesso di un certificato attestante che, presso il pertinente sito di fabbricazione per la relativa attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro, il proprio sistema di gestione rispetta tutte le norme seguenti:
i) la norma ISO 9001;
ii) la norma ISO 14001;
iii) la norma ISO 45001 o la norma sulla salute e la sicurezza nel lavoro (Occupational Health- and Safety Assessment Series, OHSAS) 18001 fino all'11 marzo 2021, e successivamente solo la norma ISO 45001.
e) i seguenti requisiti di solvibilità:
i) il fabbricante non è oggetto di una procedura di fallimento, insolvenza o liquidazione;
ii) non è in stato di amministrazione controllata;
iii) il fabbricante non ha stipulato un concordato preventivo con i creditori;
iv) le attività del fabbricante non sono cessate;
v) il fabbricante non è oggetto di alcuna procedura o circostanza analoga a quelle di cui ai punti da i) a iv) che si applicano ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.
2. I fabbricanti possono adottare e attuare requisiti più stringenti rispetto ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Se un fabbricante rispetta i requisiti relativi all'ubicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), ma la sua attività è controllata da un soggetto giuridico stabilito al di fuori di uno Stato membro dell'Unione o dell’EFTA, la BCE, nel considerare se respingere la richiesta di accreditamento ai sensi dell'articolo 6 o concedere il proprio previo consenso scritto ai sensi dell’articolo 9, punto 7), lettera b), per tutelare l'integrità delle banconote in euro, tiene debitamente conto di quanto segue:
a) una decisione o un regolamento del Consiglio dell'Unione europea su sanzioni economiche nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune che già si applicano o che il Consiglio intende adottare;
b) un obbligo per gli Stati membri ed eventuali disposizioni, misure o obblighi derivanti da tale obbligo, previsti da atti giuridici dell'Unione direttamente applicabili per l'attuazione di sanzioni economiche nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune;
c) un accordo internazionale ed eventuali disposizioni o misure o obblighi conseguenti o derivanti da tale accordo, approvati dagli organi legislativi dell'Unione o da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. La BCE può, ove ciò sia giustificato dalle circostanze, concedere una deroga relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c).
Art. 4 Requisiti di ordine etico
1. Un fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti deve rispettare tutti i seguenti requisiti di ordine etico:
a) tale fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non è stato condannato con sentenza definitiva per una delle seguenti condotte, ove tali condotte siano avvenute successivamente al 15 novembre 2017 e tale fabbricante accreditato sia stato accreditato prima del 16 novembre 2022, oppure ove tali condotte siano avvenute nei cinque anni precedenti la data della sua richiesta di accreditamento a norma dell’articolo 5 della presente decisione:
i) partecipazione a un’organizzazione criminale, compresi i tipi di condotta di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI;
ii) corruzione attiva e passiva, come definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea6 e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI7 del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
iii) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee8;
iv) reati di terrorismo, compresi i reati di cui agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9;
v) riciclaggio, come definito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio10;
vi) tratta di esseri umani, compresi qualsiasi atto doloso di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 nonché e l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo relativi, di cui all’articolo 3 di tale direttiva;
vii) qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione, della BCE o delle BCN;
b) tale fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non ha tenuto alcuna delle seguenti condotte avvenute successivamente al 15 novembre 2017, se accreditato prima del 16 novembre 2022, o avvenute nei cinque anni precedenti la data della richiesta di accreditamento a norma dell’articolo 5 della presente decisione:
i) violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e/o dei contributi previdenziali e assistenziali, ove ciò sia stato accertato da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito il fabbricante accreditato o di uno Stato membro in cui è svolta l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro;
ii) gravi illeciti professionali, compresi gravi casi di inosservanza degli obblighi professionali, ove ciò sia stato accertato dalle autorità competenti;
iii) la conclusione di accordi volti a provocare distorsioni della concorrenza all’interno del mercato rilevante, ove ciò sia stato accertato dalle autorità competenti;
iv) qualsiasi altra attività che possa compromettere l’integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento effettivo.
c)
d)
e)
f)
2. Un fabbricante accreditato deve istituire e mantenere un programma di conformità aziendale pienamente attuato e operativo per gestire tutte le attività svolte nel suo sito di fabbricazione accreditato. Tale programma di conformità aziendale si applica anche alle attività esterne svolte al di fuori del suo sito di fabbricazione accreditato, ove tali attività siano simili alle attività inerenti all’euro o alle attività di sicurezza dell’euro per le quali la BCE ha concesso l’accreditamento.
3. Il programma di conformità aziendale di cui al paragrafo 2 deve comprendere e attuare, come minimo, i principi, le norme e le procedure stabiliti in uno dei seguenti punti:
a) l’articolo 10 delle regole della Camera di commercio internazionale sulla lotta alla corruzione9;
b) la Banknote Ethics Initiative (iniziativa etica per le banconote)13;
c) la norma ISO 37001;
d) qualsiasi altro programma equivalente.
Sezione II. Procedura di accreditamento
Art. 5 Richiesta di accreditamento
1. Un fabbricante che intende ottenere l’accreditamento per svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso uno specifico sito di fabbricazione trasmette per iscritto alla BCE una richiesta di avvio della procedura di accreditamento. Ciò si applica anche ai fabbricanti coinvolti nella produzione di inchiostro ai sensi all'articolo 1, paragrafo 29.
2. La richiesta scritta di accreditamento comprende:
a) una descrizione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi di sicurezza dell’euro oppure dell’attività inerente agli elementi dell’euro e degli elementi dell’euro;
b) il nome del fabbricante e, se del caso, il soggetto giuridico che richiede l'accreditamento a nome del fabbricante e il suo LEI, se disponibile;
c) l'ubicazione e l'indirizzo esatti del sito di fabbricazione in cui il fabbricante intenda svolgere l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o agli elementi dell’euro;
d) una dichiarazione scritta firmata dai rappresentanti legali del fabbricante che confermi che il fabbricante manterrà riservati i requisiti inerenti all'accreditamento;
e) una descrizione delle attività del fabbricante che elenca i soggetti controllanti e la loro ubicazione;
f) un modulo di autodichiarazione compilato, il cui modello è disponibile sull’extranet delle banconote della BCE, firmato dai rappresentanti legali del fabbricante, attestante che il fabbricante soddisfa tutti i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), della presente decisione;
g) una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente o una certificazione attestante l’attuazione e l’operatività di un programma di conformità aziendale di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3;
h) le copie delle certificazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d);
i) una descrizione delle società controllate o consociate del fabbricante che questi intende coinvolgere nell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;
j) una descrizione dei terzi, comprese le società controllate o consociate del fabbricante, alle quali il costruttore intende subappaltare o che il fabbricante intende impiegare per l'esecuzione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;
k) una sintesi del motivo per cui il fabbricante richiede l'accreditamento e i potenziali vantaggi per l'Eurosistema in caso di concessione dell’accreditamento.
3. Un fabbricante accreditato che chiede l'accreditamento per qualsiasi altra attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o inerente agli elementi dell’euro presenta una richiesta scritta alla BCE. La BCE informa il fabbricante accreditato della documentazione specifica di cui al paragrafo 2 che deve essere presentata per ciascun caso specifico.
Art. 6 Valutazione dell’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento
1. La BCE può rigettare una richiesta di accreditamento prima di valutare l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi del presente articolo se la BCE stabilisce che l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro per la quale è stato richiesto l'accreditamento avrebbe un impatto negativo sull'integrità e sulla catena di produzione delle banconote in euro.
2. La BCE valuta l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all’articolo 3, paragrafo 3, sulla base alla documentazione presentata ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione.
3. In casi eccezionali, la BCE può concedere una deroga all'obbligo di conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, se ritiene che la non conformità di un fabbricante non abbia un impatto significativo sull’osservanza da parte del fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento o sull'integrità delle banconote in euro o sulla reputazione della BCE.
4. Se un fabbricante soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), o, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 4, beneficia di un’esenzione dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), la BCE fornisce al fabbricante la documentazione contenente i requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). La BCE fornisce inoltre al fabbricante dei questionari che il fabbricante compila indicando in che modo soddisfa i requisiti inerenti all’accreditamento. Il fabbricante compila e restituisce i questionari compilati alla BCE entro un termine ragionevole, come definito dalla BCE. Il fabbricante indica in che modo le proprie misure soddisfano i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento e comunica espressamente eventuali limitazioni che potrebbero impedire al fabbricante di conformarsi ai requisiti inerenti all’accreditamento, in particolare eventuali disposizioni normative nazionali relative all'utilizzo di impianti di distruzione specializzati ove non sia possibile rendere tali impianti disponibili presso il sito di fabbricazione.
5. La BCE, nell'ambito della valutazione dell’osservanza da parte del fabbricante dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), verifica innanzitutto che il fabbricante rispetti tutti i requisiti di sicurezza, indicati in una distinta decisione. Una volta verificata l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di sicurezza, la BCE verifica l’osservanza degli altri requisiti inerenti all’accreditamento definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Tutte le valutazioni possono consistere in ispezioni in loco o ispezioni a distanza in conformità all'articolo 11.
6. Se necessario, la BCE può chiedere al fabbricante di presentare, chiarire o completare entro un termine ragionevole, come definito dalla BCE:
a) la documentazione da presentare ai sensi dell'articolo 5;
b) la documentazione da compilare ai sensi del paragrafo 4;
c) le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 5.
7. La BCE rigetta una richiesta di accreditamento incompleta o errata o non completata entro il termine, a seguito della richiesta da parte della BCE di informazioni aggiuntive, chiarimenti o completamento ai sensi del paragrafo 6. La BCE rigetta altresì una richiesta di accreditamento se la richiesta e la documentazione da fornire sono complete, ma indicano che il fabbricante non rispetta i requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 7 Concessione dell'accreditamento
1. La BCE può concedere a un fabbricante l'accreditamento per l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso un sito di fabbricazione, se tale fabbricante ha efficacemente dimostrato l’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli articoli 3 e 4 o se la BCE concede una deroga conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.
2. La BCE concede un accreditamento sotto forma di decisione in cui specifica il soggetto giuridico, il sito di fabbricazione e l’attività inerente agli elementi di sicurezza o l'attività inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso l'accreditamento.
3. In seguito alla notifica dell'accreditamento, il fabbricante accreditato informa la BCE, in modo tempestivo, prima della data di avvio della rispettiva attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro, affinché la BCE proceda alle pertinenti ispezioni nel corso dell’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro.
Art. 8 Registro degli accreditamenti della BCE
1. La BCE tiene un registro degli accreditamenti, che è reso disponibile alle BCN e alle future BCN dell’Eurosistema e ai fabbricanti accreditati attraverso la extranet delle banconote della BCE. Il registro degli accreditamenti contiene:
a) un elenco di tutti i fabbricanti a cui è stato concesso un accreditamento;
b) in relazione a ogni fabbricante accreditato:
i) l’indicazione dell’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso un accreditamento;
ii) il sito di fabbricazione per l’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso un accreditamento;
iii) informazioni relative agli elementi di sicurezza dell’euro o agli elementi dell’euro prodotti in ciascun sito di fabbricazione.
2. La BCE aggiorna periodicamente il registro degli accreditamenti con lo status di accreditamento dei fabbricanti accreditati, nonché con le informazioni fornite dai fabbricanti accreditati ai sensi della presente decisione. Al fine di procedere all’aggiornamento periodico del registro degli accreditamenti, la BCE può raccogliere dai fabbricanti accreditati, dalle BCN e dalle future BCN dell’Eurosistema ogni altra informazione rilevante che essa reputi necessaria per mantenere l’accuratezza e la correttezza delle informazioni contenute nel registro.
3. Qualora adotti una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 17, la BCE registra senza indugio, dopo avere notificato al fabbricante accreditato la propria decisione, tutte le seguenti informazioni nel registro degli accreditamenti:
a) la portata e la durata della sospensione;
b) tutte le modifiche che incidono sullo status di accreditamento del fabbricante accreditato concernenti:
i) il nome;
ii) il sito di fabbricazione pertinente;
iii) l’elemento di sicurezza dell’euro o l’elemento dell’euro e l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro interessato/a dalla sospensione, in conformità alle conclusioni della decisione di sospensione.
4. Qualora adotti una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18, la BCE rimuove senza indugio, dopo aver notificato al fabbricante accreditato la propria decisione, le seguenti informazioni dal registro degli accreditamenti in conformità alle conclusioni della decisione di revoca:
a) il nome del fabbricante accreditato;
b) il sito di fabbricazione;
c) l’elemento di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro;
d) l’elemento dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro.
5. Un fabbricante accreditato informa la BCE se le informazioni sul fabbricante accreditato contenute nel registro degli accreditamenti sono incomplete o errate. Se accerta che tali informazioni sono incomplete o errate, la BCE modifica il registro degli accreditamenti.
Art. 9 Obblighi dei fabbricanti accreditati al fine di conservare l’accreditamento
Un fabbricante accreditato adempie ai seguenti obblighi al fine di conservare il proprio accreditamento per il sito di fabbricazione interessato:
1) mantenere riservati i requisiti di accreditamento e rispettare la classificazione di riservatezza della BCE di tutti i documenti come indicata nell’extranet delle banconote della BCE;
2) informare per iscritto la BCE di ogni rinnovo o modifica delle certificazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), fornendo ogni volta una copia del certificato nuovo o modificato, entro tre mesi dalla data del rinnovo o della modifica;
3) informare immediatamente per iscritto la BCE in caso di revoca dei certificati relativi ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o, se del caso, all’articolo 4, paragrafi 2 e 3;
4) fornire su base annua, entro due mesi dalla fine dell’anno civile, quanto segue:
a) un modulo di autodichiarazione compilato, il cui modello è disponibile sull’extranet delle banconote della BCE, firmato dal rappresentante legale del fabbricante, attestante che il fabbricante accreditato e i suoi soggetti controllanti hanno rispettato i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e b);
b) una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente o una certificazione attestante l’attuazione e l’operatività per l’intero anno solare di un programma di conformità aziendale di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
I fabbricanti accreditati presentano la prima autodichiarazione, come richiesto in base alla lettera a), e la prima dichiarazione scrittarilasciata e firmata da un revisore indipendente, o una certificazione, come richiesto ai sensi della lettera b), entro la fine di febbraio 2024, che coprano in entrambi i casi l’intero anno solare del 2023.
5) informare immediatamente per iscritto la BCE in merito al decorso di un periodo ininterrotto di 36 mesi durante il quale il fabbricante accreditato non ha svolto alcuna attività inerente agli elementi dell’euro, ad eccezione della distruzione, dello stoccaggio, dell'analisi o dello spostamento all'interno di un sito di fabbricazione di elementi di sicurezza dell'euro, o non ha condotto alcuna attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro;
6) riferire per iscritto alla BCE, quando svolge un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro, conformemente ai requisiti di sicurezza, in merito a qualsiasi discrepanza nei quantitativi di elementi di sicurezza dell'euro individuati nel corso dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro presso il proprio sito di fabbricazione accreditato;
7) informare immediatamente la BCE e chiederne il previo consenso scritto qualora intenda svolgere una delle seguenti attività:
a) la modifica di qualsiasi misura adottata presso il sito di fabbricazione interessato che incida o sia suscettibile di incidere, in qualsiasi modo, sull'osservanza dei pertinenti requisiti inerenti all'accreditamento;
b) la modifica dell’assetto proprietario;
c) l’avvio di una procedura di liquidazione del fabbricante accreditato o di qualunque procedura analoga;
d) la riorganizzazione della propria impresa o della propria struttura con modalità suscettibili di incidere sull'attività per la quale l'accreditamento è stato concesso;
e) il subappalto o il coinvolgimento di parti terze, comprese le società controllate o consociate del fabbricante accreditato, in un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o agli elementi dell'euro per i quali il fabbricante ha ricevuto l'accreditamento, a prescindere dal fatto che il subappalto o il coinvolgimento di parti terze in un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o agli elementi di dell'euro sia destinato a svolgersi presso il pertinente sito di fabbricazione o altrove;
8) informare immediatamente per iscritto le BCN responsabili nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al punto 7), lettera e);
9) informare immediatamente per iscritto la BCE qualora si applichi una delle condizioni seguenti:
a) il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti non rispetta le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
b) il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti ha prova di essere oggetto di indagini amministrative o penali riguardanti una delle condotte elencate all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o l’inosservanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
c) il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti è stato condannato con sentenza definitiva per una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
10) informare immediatamente per iscritto la BCE quando intende avviare un processo di qualificazione, come stabilito separatamente dalla BCE nei pertinenti requisiti di qualità, per qualsiasi elemento di sicurezza dell'euro o elemento dell'euro. La notifica comprende informazioni sulle previste date di avvio e di conclusione del processo di qualificazione;
11) istituire le procedure necessarie per garantire che le versioni più recenti di tutti i documenti pertinenti disponibili per i fabbricanti accreditati attraverso l’extranet delle banconote della BCE siano state adeguatamente distribuite presso il sito di fabbricazione accreditato.
Art. 10 Previo consenso scritto della BCE
1. La BCE concede il proprio previo consenso scritto entro un termine ragionevole per le attività elencate all’articolo 9, punto 7), nei casi in cui il fabbricante accreditato richiedente soddisfi tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento e tutti i pertinenti obblighi.
2. La BCE può concedere il proprio previo consenso scritto a condizione che il fabbricante accreditato richiedente ottemperi a tutte le restrizioni o obbligazioni che la BCE può imporre allo stesso.
3. La BCE può negare il proprio previo consenso scritto qualora pervenga alla conclusione che la capacità del fabbricante accreditato di ottemperare ai requisiti o agli obblighi inerenti all’accreditamento sarà compromessa nel caso in cui il fabbricante accreditato svolga una delle attività di cui all’articolo 9, punto 7).
Art. 11 Ispezioni
1. La BCE valuta se un fabbricante accreditato rispetta i requisiti inerenti all’accreditamento mediante ispezioni in loco o ispezioni a distanza
2. La BCE effettua le ispezioni a distanza in riferimento a qualunque documento richiesto dalla BCE che sia rilevante al fine di valutare l’osservanza da parte del fabbricante accreditato dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento. Le richieste di documentazione che la BCE rivolge a un fabbricante accreditato non costituiscono un'ispezione a distanza del sito, a meno che la richiesta non faccia esplicito riferimento a un'ispezione a distanza.
3. La BCE può effettuare ispezioni in loco, con o senza preavviso.
4. Nel corso di un'ispezione in loco la BCE valuta il rispetto da parte del fabbricante accreditato dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento presso il sito di fabbricazione.
5. La BCE avvia le ispezioni in loco con preavviso alla data previamente concordata con il fabbricante accreditato. Il fabbricante accreditato garantisce che nel corso dell'ispezione la pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro sia svolta presso il sito di fabbricazione.
6. La BCE decide in merito alla durata dell'ispezione in loco, con o senza preavviso, al fine di garantire che siano ottenute informazioni sufficienti per valutare il rispetto da parte del fabbricante accreditato di tutti i requisiti inerenti all’accreditamento. La BCE può sospendere un'ispezione in loco in corso al fine di consentire al fabbricante accreditato di dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.
7. Il fabbricante accreditato accorda alla BCE l'accesso a tutte le aree del sito di fabbricazione e a tutti i documenti che essa ritiene pertinenti per l'ispezione.
8. Il fabbricante accreditato restituisce alla BCE tutta la documentazione richiesta per l'ispezione, come il questionario di ispezione compilato, disponibile nell'extranet delle banconote della BCE, o ogni altra documentazione che la BCE fornisca al fabbricante accreditato prima dell'ispezione, almeno dieci giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'ispezione in loco o come altrimenti specificato dalla BCE.
Art. 12 Casi di inosservanza
1. Ognuna delle seguenti condotte di un fabbricante accreditato costituisce un caso di inosservanza:
a) l’inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento elencati all’articolo 3, paragrafo 1;
b) per quanto riguarda i casi di inosservanza individuati in precedenza, la mancata attuazione delle migliorie entro i termini come concordato con la BCE;
c) l’inosservanza degli obblighi elencati all’articolo 9;
d) il rifiuto di consentire alla BCE l'accesso immediato al sito di fabbricazione o a tutti i documenti che la BCE ritiene necessari per l'ispezione;
e) una discrepanza nei registri degli elementi di sicurezza dell'euro connessa a una violazione dei requisiti di sicurezza da parte del fabbricante accreditato;
f) la trasmissione alla BCE e, ove applicabile, a una BCN, di dichiarazioni dimostratesi false o ingannevoli o di documenti dimostratisi falsificati, nell’ambito di qualsiasi procedura prevista dalla presente decisione;
g) la violazione dell’obbligo di rispettare la classificazione di riservatezza di tutti i documenti relativi alla presente decisione.
2. La BCE notifica al fabbricante accreditato qualsiasi caso di inosservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli articoli 3 e 4 o degli obblighi di cui all'articolo 9 entro un termine ragionevole dopo che la BCE è venuta a conoscenza del caso di inosservanza.
3. Un fabbricante accreditato pone rimedio a qualsiasi caso di inosservanza entro un termine concordato con la BCE conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.