Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell’ambito della criminalità organizzata, e costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani sono una priorità dell’Unione e degli Stati membri.
La presente direttiva è parte dell’azione globale contro la tratta di esseri umani, che include azioni che coinvolgono paesi terzi, come dichiarato nel «Libro bianco sulle iniziative per rafforzare la dimensione esterna dell’Unione nelle iniziative contro la tratta di esseri umani: verso un’azione dell’Unione europea a livello mondiale contro la tratta di esseri umani» approvata dal Consiglio il 30 novembre 2009. In tale contesto è opportuno realizzare azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta per svolgere un’opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi terzi interessati a sviluppare un’adeguata legislazione per contrastare la tratta.
La presente direttiva riconosce la specificità di genere del fenomeno e che la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso fini diversi. Per questo motivo, anche le misure di assistenza e sostegno dovrebbero integrare una specificità di genere laddove opportuno. I fattori che spingono le persone a lasciare il proprio paese d’origine (fattori «push») e quelli che le attraggono nei paesi di destinazione (fattori «pull») possono divergere in base ai settori interessati, ad esempio l’industria del sesso o lo sfruttamento del lavoro nel settore edile, agricolo o della servitù domestica.
L’Unione si è impegnata a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta di esseri umani3 e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani4. Inoltre, il programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini5, adottato dal Consiglio europeo, accorda una netta priorità alla lotta contro la tratta di esseri umani. È opportuno prevedere ulteriori misure, quali il sostegno per lo sviluppo di indicatori comuni generali dell’Unione per l’identificazione delle vittime della tratta, mediante lo scambio di migliori prassi tra tutte le parti in causa, in particolare i servizi sociali pubblici e privati.
Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare per rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani. Sono a tal proposito essenziali una stretta cooperazione transfrontaliera che comprenda lo scambio di informazioni e di migliori prassi nonché un dialogo aperto e costante tra le autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie degli Stati membri. Il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi di tratta di esseri umani dovrebbe essere agevolato da una cooperazione rafforzata con Europol e Eurojust, l’istituzione di squadre investigative comuni e l’attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali6.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative la cui attività è riconosciuta nella lotta contro la tratta di esseri umani, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell’impatto delle misure di contrasto della tratta.
La presente direttiva adotta un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani alla lotta contro la tratta di esseri umani, e nell’attuazione della stessa, è opportuno tener conto della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti7, e della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare8. I principali obiettivi della presente direttiva sono una più rigorosa prevenzione e repressione e la protezione dei diritti delle vittime. La presente direttiva adotta inoltre una comprensione contestuale delle varie forme della tratta ed è volta a garantire che ogni forma sia combattuta con le misure più efficaci.
Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile rispetto agli adulti e corrono quindi maggiori rischi di divenire vittime della tratta di esseri umani, è necessario che la presente direttiva sia applicata tenendo conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo.
Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani. È opportuno rilevare che la Convenzione del Consiglio d’Europa contiene un meccanismo di valutazione, composto dal gruppo di esperti nella lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) e dal Comitato delle parti. Per evitare la duplicazione di sforzi è opportuno sostenere il coordinamento tra le organizzazioni internazionali con competenze in materia di azioni contro la tratta di esseri umani.
La presente direttiva lascia impregiudicato il principio di non respingimento («non refoulement») conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati (Convenzione di Ginevra), nonché all’articolo 4 e all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l’accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell’accattonaggio, compreso l’uso per l’accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell’ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L’espressione «sfruttamento di attività criminali» dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell’integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l’adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.
I livelli delle pene nella presente direttiva riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta di esseri umani. Per questo motivo la presente direttiva utilizza come base i livelli 3 e 4 delle conclusioni del Consiglio, del 24 e 25 aprile 2002, sull’approccio da adottare per l’armonizzazione delle pene. Quando il reato è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la pena dovrebbe essere più severa. Nel contesto della presente direttiva, fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio qualora sia stata messa in pericolo la vita della vittima, o se il reato è stato perpetrato con ricorso a violenze gravi, quali la tortura, il consumo forzato di droghe/medicinali, lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o ha altrimenti causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, ciò dovrebbe altrettanto tradursi in pene più severe. Nella presente direttiva ogni riferimento alla consegna dovrebbe intendersi ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri9. La gravità del reato commesso potrebbe essere considerata nell’ambito dell’esecuzione della sentenza.
Nella lotta alla tratta di esseri umani è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato10, e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato11. È opportuno promuovere l’uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l’assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento e l’applicazione della legislazione transfrontaliera dell’Unione contro le attività della tratta.
È opportuno tutelare le vittime della tratta di esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall’azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l’uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l’immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell’essere oggetto della tratta. Tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, a prevenire un’ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. Tale protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.
Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di tratta di esseri umani, l’avvio delle indagini non dovrebbe, in via di principio, essere subordinato alle dichiarazioni o all’accusa formulate dalla vittima. Qualora richiesto dalla natura dell’atto, l’azione penale dovrebbe essere consentita per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Le autorità di contrasto e le autorità inquirenti dovrebbero essere adeguatamente formate, in particolare per migliorare l’esecuzione internazionale delle norme e la cooperazione giudiziale. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei responsabili dell’indagine e dell’azione penale relative a tali reati gli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata e altri reati gravi, tra cui, l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.
Per garantire un’azione penale efficace contro i gruppi della criminalità internazionale che hanno il centro delle loro attività in uno Stato membro e che sono dediti alla tratta di esseri umani nei paesi terzi, è opportuno stabilire la giurisdizione sul reato di tratta quando l’autore del reato ha la cittadinanza di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro. Analogamente, si potrebbe stabilire la giurisdizione quando l’autore del reato risiede abitualmente in uno Stato membro, la vittima ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro, o il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro.
Mentre la direttiva 2004/81/CE prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani che siano cittadini di paesi terzi e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri12, disciplina l’esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l’allontanamento, la presente direttiva stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta di esseri umani e non riguarda di conseguenza le condizioni di soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani nel territorio degli Stati membri.
È necessario che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero fornire le risorse per finanziare l’assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime. L’assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali misure è opportuno tenere conto, in base ad una valutazione individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle circostanze, del contesto culturale e delle esigenze della persona interessata. L’assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti ad una persona non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno. Qualora la vittima non risieda legalmente nello Stato membro interessato, l’assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti incondizionatamente almeno durante il periodo di riflessione. Se, una volta completato il processo di identificazione o scaduto il periodo di riflessione, la vittima non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nello Stato membro interessato, o se la vittima ha lasciato il territorio di detto Stato membro, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva. Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa delle gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato, o qualora la sicurezza della vittima sia a rischio per le dichiarazioni da essa rese nel procedimento penale, l’assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale.
La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale13 stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero poter accedere inoltre rapidamente alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l’assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse la consulenza legale e l’assistenza legale sarebbero in pratica gratuite per costoro. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l’intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.
Le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti solitamente legati al reato di tratta, quali sfruttamento sessuale, abusi sessuali, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. Si dovrebbero evitare ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, ad esempio, nei casi consentiti, attraverso la produzione, quanto prima possibile nel corso del procedimento, della videoregistrazione di tali audizioni. A tal fine, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l’età, di un’eventuale gravidanza, dello stato di salute, di una eventuale disabilità o di altre circostanze personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell’attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L’eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente al diritto nazionale, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.
Le misure di assistenza e sostegno alle vittime dovrebbero essere fornite su base consensuale e informata. Le vittime dovrebbero pertanto essere al corrente degli aspetti salienti delle suddette misure, che non dovrebbero essere loro imposte. Il rifiuto da parte della vittima delle misure di assistenza o sostegno non dovrebbe comportare l’obbligo per le autorità competenti dello Stato membro interessato di offrire alla vittima misure alternative.
Oltre alle misure a disposizione di tutte le vittime della tratta di esseri umani, è opportuno che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Tali misure dovrebbero essere applicate tenendo conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. Quando l’età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore ai diciotto anni, si dovrebbe presumere che la persona in questione sia un minore e la stessa dovrebbe ricevere assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. L’accesso all’istruzione aiuterebbe il minore a reintegrarsi nella società. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.
È opportuno dedicare un’attenzione particolare ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici. Gli Stati membri dovrebbero applicare misure di accoglienza specifiche per le esigenze del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani, dal momento in cui è identificato fino a quando si perviene a una soluzione duratura, provvedendo all’applicazione delle salvaguardie procedurali del caso. È opportuno adottare le misure necessarie per provvedere, laddove opportuno, alla nomina di un tutore e/o di un rappresentante ai fini della salvaguardia dell’interesse superiore del minore. È opportuno decidere il più rapidamente possibile del futuro di ciascuna vittima minore non accompagnata, per trovare soluzioni durevoli basate su valutazioni caso per caso tenendo conto innanzitutto del suo interesse superiore. Tra le soluzioni durature vi potrebbe essere il rimpatrio e la reintegrazione nel paese d’origine o di rimpatrio, l’integrazione nella società ospitante, il rilascio di uno status di protezione internazionale o di altro tipo in conformità alla legislazione nazionale degli Stati membri.
Se, conformemente alla presente direttiva, occorre nominare il tutore e/o rappresentante di un minore, questi ruoli possono essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, da un’istituzione o da un’autorità.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di divenire vittime della tratta, attraverso la ricerca, inclusa la ricerca su nuove forme di tratta di esseri umani, l’informazione, la sensibilizzazione e l’istruzione. Nell’ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad occuparsene. Tale obbligo di formazione dovrebbe essere promosso per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime: operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l’immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell’infanzia, nonché personale sanitario e consolare, ma potrebbe estendersi a seconda delle circostanze locali ad altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.
La direttiva 2009/52/CE prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, consapevolmente ricorrono al lavoro o ai servizi di una persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio da parte di una persona con la consapevolezza che essa è vittima della tratta. Potrebbe essere così perseguita la condotta dei datori di lavoro di cittadini di paesi terzi in posizione regolare e di cittadini dell’Unione, e quanti ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi persona vittima della tratta, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta di esseri umani, raccogliere statistiche, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e presentare relazioni periodiche. Tali relatori nazionali o meccanismi equivalenti sono già costituiti in una rete informale dell’Unione istituita dalle conclusioni del Consiglio sull’istituzione di una rete europea di relatori nazionali o meccanismi equivalenti sul traffico di esseri umani del 4 giugno 2009. Un coordinatore anti-tratta parteciperebbe ai lavori di tale rete, che offre all’Unione e agli Stati membri informazioni strategiche obiettive, affidabili, raffrontabili e aggiornate nell’ambito della tratta di esseri umani e uno scambio di esperienze e migliori prassi nel settore della prevenzione e repressione della tratta a livello dell’Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di partecipare alle attività comuni dei relatori nazionali o meccanismi equivalenti.
Per valutare i risultati delle azioni anti-tratta, l’Unione dovrebbe continuare a sviluppare il suoi lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati per elaborare statistiche raffrontabili.
Alla luce del programma di Stoccolma e al fine di sviluppare una strategia consolidata dell’Unione contro la tratta di esseri umani, intesa a rafforzare ulteriormente l’impegno e gli sforzi dell’Unione e degli Stati membri nella prevenzione e repressione di tale tratta, gli Stati membri dovrebbero agevolare i compiti del coordinatore anti–tratta, tra i quali possono figurare ad esempio il miglioramento del coordinamento e della coerenza, evitando una duplicazione degli sforzi, tra le istituzioni e le agenzie dell’Unione nonché tra gli Stati membri e gli interlocutori internazionali, il contributo allo sviluppo di politiche e strategie dell’Unione nuove o vigenti rilevanti per la lotta contro la tratta di esseri umani o la comunicazione alle istituzioni dell’Unione.
La presente direttiva mira a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2002/629/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione quadro sia modificata nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell’adozione della presente direttiva.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»14, gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro la tratta di esseri umani, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d’informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva. non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione. non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime.
Art. 2 Reati relativi alla tratta di esseri umani
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento.
2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.
3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale.
4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1. Il presente paragrafo non si applica allo sfruttamento della maternità surrogata di cui al paragrafo 3, a meno che la madre surrogata sia minore.
6. Ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.
Art. 3 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all’articolo 2.
Art. 4 Pene
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno cinque anni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove tale reato:
a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori;
b) sia stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata15;
c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure
d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave, compreso un pregiudizio fisico o psicologico.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel caso di un reato di cui all'articolo 2, siano considerate circostanze aggravanti, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:
a) il fatto che il reato sia stato commesso da funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni;
b) il fatto che l'autore del reato abbia agevolato o si sia reso responsabile, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 3 siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.
Art. 5 Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:
a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui all’articolo 2, all’articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.
4. Ai sensi della presente direttiva, per «persona giuridica» s’intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Art. 6 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, sia punibile con sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, per i reati di cui all’articolo 2, all’articolo 3 e all’articolo 18 bis, paragrafo 1, includano sanzioni pecuniarie penali o non penali e possano comprendere altre sanzioni o misure penali o non penali quali:
a) esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici;
b) esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
c) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali;
d) ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
e) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
f) provvedimenti giudiziari di scioglimento
g) chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
h) laddove vi sia un pubblico interesse, pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.
e)
Art. 7 Sequestro e confisca
Art. 8 Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali o altre attività illecite che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.
Art. 9 Indagini e azione penale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui all’articolo 2, all’articolo 3 e all’articolo 18 bis, paragrafo 1, non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell’atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3, laddove tali reati siano commessi o agevolati mediante tecnologie dell'informazione o della comunicazione, dispongano di competenze e capacità tecnologiche adeguate. Gli Stati membri sono incoraggiati, ove opportuno e conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, a creare unità specializzate in seno alle autorità di contrasto e alle autorità inquirenti.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.
Art. 10 Giurisdizione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui all’articolo 2, all’articolo 3 e all’articolo 18 bis, paragrafo 1, nei casi seguenti:
a) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio; oppure
b) l’autore del reato è un suo cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui all’articolo 2, all’articolo 3 e all’articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi al di fuori del suo territorio, nei casi seguenti:
a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;
b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di detto Stato membro; oppure
c) l’autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro.
3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, ciascuno Stato membro adotta, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e può adottare, nei casi di cui al paragrafo 2, le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alle seguenti condizioni:
a) i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi; oppure
b) il reato sia perseguibile solo su querela da parte della vittima nel luogo in cui è stato commesso, oppure su denuncia dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.
Art. 11 Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza specializzata e sostegno, con un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori, prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 e dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest’ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe.
4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, uno o più meccanismi miranti alla rapida individuazione, all'identificazione, all'assistenza e al sostegno delle vittime identificate e presunte, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero delle vittime.
I compiti dei meccanismi di orientamento che operano conformemente al presente paragrafo comprendono almeno quanto segue:
a) stabilire norme minime per l'individuazione e la rapida identificazione delle vittime, e adattare le procedure di individuazione e identificazione alle varie forme di sfruttamento contemplate dalla presente direttiva;
b) orientare la vittima al sostegno e all'assistenza più adeguati;
c) stabilire accordi di cooperazione o protocolli con le autorità competenti in materia di asilo per garantire che siano forniti assistenza, sostegno e protezione alle vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale o che desiderano chiedere tale protezione, tenendo conto della situazione individuale della vittima.
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro, compresi rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate, e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.
5 bis. I rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate di cui al paragrafo 5 sono messi a disposizione in numero sufficiente e sono facilmente accessibili alle vittime presunte e identificate della tratta. I rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate aiutano le vittime nel percorso di recupero, offrendo loro condizioni di vita adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente. Sono inoltre attrezzate per rispondere alle esigenze specifiche dei minori, compresi quelli vittime della tratta.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, il periodo di riflessione e ripresa ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/13473 e del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio4 o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.
7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall’eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale.