diritto.io

Decisione (UE) 2020/721 del Consiglio del 19 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 8 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l’ambiente marino e la salute umana e a migliorare la sicurezza della navigazione in mare.

Il Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 75a sessione («MEPC 75»), dovrebbe adottare le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («annesso VI della MARPOL»), come indicato nell’allegato del documento IMO MEPC 75/3.

Nella sua 102a sessione, («MSC 102»), il comitato per la sicurezza marittima dell’IMO dovrebbe adottare modifiche delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («capitolo II-1 della SOLAS»), come indicato nell’allegato 1 del documento IMO MSC 102/3, modifiche delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»), come indicato nell’allegato 2 del documento IMO MSC 102/3, e modifiche della risoluzione A.658(16) sull’uso e sull’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio [«risoluzione A.658(16)»].

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC 75, poiché le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della MARPOL sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione2.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MSC 102, poiché le modifiche delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della SOLAS, delle parti A-1 e B-1 del codice IGF e della risoluzione A.658(16) sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle direttive 2009/45/CE3, e 2014/90/UE4 del Parlamento europeo e del Consiglio e sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione5.

Le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della MARPOL assicurerebbero l’applicazione coerente del limite del tenore di zolfo dello 0,50 % nei combustibili per uso marittimo, di cui alla regola 14. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche allo scopo di conseguire i previsti benefici per la salute e per l’ambiente derivanti dalla riduzione delle emissioni di anidride solforosa prodotte dalla combustione a bordo.

Le modifiche del capitolo II-1, parte A-1, della SOLAS consentirebbero una maggiore sicurezza delle operazioni di ormeggio delle navi. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche poiché assicurano un aggiornamento generale degli attuali dispositivi di ormeggio.

Le modifiche del capitolo II-1, parti B, B-1 e da B-2 a B-4, della SOLAS garantirebbero la coerenza delle disposizioni relative alla tenuta stagna delle navi. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche in quanto assicurano la coerenza delle disposizioni relative alla tenuta stagna in tutta la parte B, compresa la questione fondamentale dei calcoli della stabilità delle navi in condizioni di avaria.

Le modifiche delle parti A-1 e B-1 del codice IGF apporterebbero miglioramenti per quanto riguarda il contenimento del combustibile, la sicurezza antincendio, le prove di trazione per la saldatura dei materiali metallici e le prove non distruttive per il sistema di contenimento del combustibile sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del codice IGF. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche poiché apportano maggiore chiarezza in merito agli spazi che devono essere provvisti di adeguati sistemi di riduzione della pressione, e introducono misure di sicurezza supplementari per i locali di preparazione dei combustibili.

Le modifiche della risoluzione A.658(16) comporterebbero la soppressione dei termini «carbon arc» per sostituirli con modalità di prova aggiornate per i materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche in quanto consentono l’uso di tecnologie all’avanguardia.

L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e del codice IGF. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione.

È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione è sostenere l’adozione delle modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, di cui all’allegato del documento MEPC 75/3 dell’IMO, come pure l’approvazione della circolare MSC-MEPC.5 di cui all’allegato 8 del documento III 6/15 dell’IMO. La posizione riguarda le modifiche e la circolare in questione nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.

Art. 2

1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione è approvare la circolare MSC-MEPC.5 di cui all’allegato 8 del documento III 6/15 dell’IMO e sostenere l’adozione delle modifiche:

  1. a) delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all’allegato 1 del documento MSC 102/3 dell’IMO;

  2. b) delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all’allegato 2 del documento MSC 102/3 dell’IMO;

  3. c) della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio.

2. La posizione di cui al paragrafo 1 riguarda la circolare e le modifiche suddette nella misura in cui tale circolare e tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.

Art. 3

1. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, esprimono le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dalla circolare di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2020 Per il Consiglio Il presidente G. Grlić Radman