Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La dimensione mondiale della navigazione impone all’Unione di applicare e sostenere il quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima. Le convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima impongono agli Stati di bandiera di assicurare che l’equipaggiamento installato a bordo delle navi sia conforme a determinati requisiti di sicurezza per quanto attiene a progettazione, costruzione ed efficienza e di rilasciare i relativi certificati. A tal fine l’organizzazione marittima internazionale (IMO) e gli organismi internazionali ed europei di normalizzazione hanno elaborato norme dettagliate di efficienza e di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo.
Gli strumenti internazionali lasciano un significativo margine di manovra alle amministrazioni di bandiera. In assenza di armonizzazione ciò si traduce in livelli di sicurezza variabili per prodotti che le autorità competenti hanno certificato come conformi a tali convenzioni e norme; tutto questo ha ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato interno in quanto risulta difficile che gli Stati membri accettino che un equipaggiamento certificato in un altro Stato membro sia installato a bordo di navi che battono la loro bandiera senza procedere a ulteriori verifiche.
L’armonizzazione a livello dell’Unione risolve tali problemi. La direttiva 96/98/CE del Consiglio3 ha pertanto stabilito regole comuni per eliminare le differenze nell’applicazione delle norme internazionali mediante una serie di requisiti chiaramente identificati e di procedure uniformi di certificazione.
Esistono nel diritto dell’Unione diversi altri strumenti che fissano requisiti e condizioni finalizzati, tra l’altro, a garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno o che perseguono obiettivi ambientali, per determinati prodotti di natura simile all’equipaggiamento utilizzato a bordo delle navi ma che non sono conformi alle norme internazionali; questi requisiti e condizioni possono a loro volta differire notevolmente dalla legislazione interna dell’Unione e sono in costante evoluzione. I prodotti in questione non possono pertanto essere certificati dagli Stati membri in conformità delle pertinenti convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima. L’equipaggiamento destinato all’installazione a bordo di navi UE in conformità di norme di sicurezza internazionali dovrebbe pertanto essere disciplinato esclusivamente dalla presente direttiva che, in ogni caso, dovrebbe essere considerata la lex specialis; dovrebbe inoltre essere definita una marcatura specifica per indicare che l’equipaggiamento che ne è munito è conforme ai requisiti di cui ai pertinenti strumenti e convenzioni internazionali entrati in vigore.
Oltre a definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l’equipaggiamento marittimo, gli strumenti internazionali talvolta autorizzano l’adozione di misure che deviano dai requisiti prescritti ma che, a determinate condizioni, sono idonee a raggiungere lo scopo di tali requisiti. La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 prevede la possibilità di progettazioni e sistemazioni alternative che possono essere applicate da singoli Stati membri sotto la propria responsabilità.
L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 96/98/CE ha evidenziato la necessità di adottare misure aggiuntive per migliorare i meccanismi di applicazione ed esecuzione di detta direttiva e semplificare il contesto regolamentare, garantendo al contempo che i requisiti dell’IMO siano applicati e attuati in modo armonizzato in tutta l’Unione.
È opportuno pertanto stabilire che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l’equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.
Per consentire una leale concorrenza nello sviluppo dell’equipaggiamento marittimo, dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per promuovere l’impiego di norme aperte in modo da metterle a disposizione gratuitamente oppure dietro pagamento di un importo simbolico e consentirne a chiunque la copia, la distribuzione e l’uso gratuiti o ad un costo simbolico.
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce i principi comuni e le disposizioni di riferimento destinate ad essere applicate in tutta la legislazione settoriale per fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di questa legislazione. Tale decisione costituisce un quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti e un testo di riferimento per la normativa esistente. Tale quadro generale garantisce soluzioni adeguate ai problemi individuati in fase di attuazione della direttiva 96/98/CE. È pertanto necessario incorporare nella presente direttiva le definizioni e le disposizioni di riferimento della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle caratteristiche specifiche del settore dell’equipaggiamento marittimo.
Al fine di dotare le autorità di vigilanza del mercato di mezzi supplementari specifici per agevolarne il compito, potrebbe essere introdotta a tempo debito un’etichetta elettronica a integrazione o in sostituzione del marchio di conformità.
È opportuno definire le responsabilità degli operatori economici con modalità che siano proporzionate e non discriminatorie per gli operatori economici che sono stabiliti nell’Unione, tenendo conto del fatto che una percentuale significativa dell’equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe non essere mai importata o distribuita nel territorio degli Stati membri.
Poiché l’equipaggiamento marittimo è installato a bordo delle navi al momento della loro costruzione o riparazione in qualsiasi parte del mondo, la vigilanza del mercato appare particolarmente difficile e non può essere efficacemente coadiuvata da controlli ai confini. Pertanto, dovrebbero essere precisati con chiarezza i rispettivi obblighi degli Stati membri e degli operatori economici nell’ambito dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che a bordo delle navi che battono la loro bandiera sia montato esclusivamente equipaggiamento conforme e che tale obbligo sia rispettato attraverso il rilascio, la convalida o il rinnovo dei certificati di siffatte navi da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera a norma delle convenzioni internazionali, nonché attraverso regimi nazionali di vigilanza del mercato istituiti in conformità del quadro unionale di vigilanza del mercato di cui al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Nell’adempimento di tali obblighi gli Stati membri dovrebbero essere assistiti dai sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione di conformità, per lo scambio di informazioni in rapporto agli equipaggiamenti marittimi approvati, alle domande ritirate o respinte e alla non conformità degli equipaggiamenti.
Nel primo caso, l’apposizione del marchio di conformità all’equipaggiamento marittimo da parte del fabbricante o, se del caso, dell’importatore dovrebbe costituire la garanzia, a norma dei rispettivi obblighi previsti dalla presente direttiva, che l’equipaggiamento è conforme e può essere immesso sul mercato per essere installato a bordo di una nave UE. Successivamente, occorrono determinate disposizioni per far sì che il marchio di conformità, una volta apposto, rimanga garanzia di sicurezza mantenendone le norme di applicazione, e per far sì che le autorità nazionali di vigilanza del mercato espletino efficacemente i compiti di cui sono incaricate. Il fabbricante o, se de caso, l’importatore o il distributore, dovrebbe essere obbligato a fornire alle autorità competenti informazioni complete e non ingannevoli relativamente all’equipaggiamento su cui ha apposto il marchio di conformità per far sì che l’equipaggiamento marittimo mantenga le caratteristiche di sicurezza. Il fabbricante dovrebbe essere obbligato a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato anche per quanto riguarda le norme in base a cui l’equipaggiamento è stato prodotto e certificato, e dovrebbe altresì osservare la dovuta diligenza relativamente all’equipaggiamento marittimo che immette sul mercato. In tal senso, un fabbricante con sede fuori dell’Unione dovrebbe nominare un rappresentante autorizzato per assicurare la collaborazione con le competenti autorità nazionali.
La conformità alle norme di prova internazionali può essere dimostrata al meglio applicando procedure di valutazione della conformità come quelle di cui alla decisione n. 768/2008/CE. Dovrebbero tuttavia essere messe a disposizione dei fabbricanti soltanto le procedure di valutazione della conformità che sono conformi ai requisiti degli strumenti internazionali.
Al fine di garantire che gli accertamenti sui casi di presunta non conformità si basino su una procedura equa ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad adottare tutte le misure che permettano una valutazione dei rischi organica e obiettiva; se ritiene che gli Stati membri abbiano soddisfatto tale condizione, la Commissione non dovrebbe essere obbligata a ripetere tale valutazione in sede di revisione delle misure restrittive adottate dagli Stati membri in relazione all’equipaggiamento non conforme.
Allorché svolge i suoi compiti investigativi riguardo agli organismi notificati, la Commissione, tenendo debito conto del suo ruolo indipendente, dovrebbe tenere informati gli Stati membri e collaborare quanto più possibile con essi.
Qualora le autorità di vigilanza di uno Stato membro ritengano che l’equipaggiamento marittimo cui si applica la presente direttiva possa presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, è opportuno che effettuino valutazioni o prove in relazione all’equipaggiamento in questione. Ove sia individuato un rischio, lo Stato membro dovrebbe invitare l’operatore economico interessato a adottare le misure correttive appropriate, oppure a ritirare o a richiamare l’equipaggiamento in questione.
L’uso di equipaggiamento marittimo sprovvisto del marchio di conformità dovrebbe essere consentito in circostanze eccezionali, soprattutto quando non sia possibile per una nave acquisire equipaggiamento provvisto del marchio in un porto o in una struttura al di fuori dell’Unione o se tale equipaggiamento provvisto del marchio non sia disponibile sul mercato.
È necessario assicurare che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva non sia compromesso dall’assenza di norme internazionali o da gravi carenze o anomalie nelle norme vigenti, comprese le norme di prova, per elementi specifici di equipaggiamento marittimo che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. È inoltre necessario individuare gli elementi specifici dell’equipaggiamento marittimo sui quali potrebbe essere apposta l’etichetta elettronica. È necessario, inoltre, mantenere aggiornato un elemento non essenziale della presente direttiva, ovvero i riferimenti alle norme di cui all’allegato III, quando nuove norme sono disponibili. Dovrebbe essere pertanto delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’adozione, a determinate condizioni e in via provvisoria, di specifiche tecniche e norme di prova armonizzate e la modifica di tali riferimenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli strumenti internazionali dovrebbero essere applicati in modo uniforme nel mercato interno. È necessario, pertanto, che per ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo, per il quale le convenzioni internazionali prevedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera, siano individuati in modo chiaro e tempestivo i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza, come pure le relative norme di prova stabilite negli strumenti internazionali per tale equipaggiamento e che siano adottati criteri e procedure comuni, compresi calendari, per l’applicazione di tali requisiti e norme da parte degli organismi notificati, delle autorità degli Stati membri e degli operatori economici, compresi gli operatori responsabili dell’installazione dell’equipaggiamento a bordo di una nave UE. È inoltre necessario garantire che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva non sia compromesso da lacune nelle specifiche tecniche e nelle norme di prova applicabili o qualora l’IMO non sia stato in grado di produrre norme adeguate per l’equipaggiamento marittimo che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Gli strumenti internazionali, con l’eccezione delle norme di prova, dovrebbero applicarsi automaticamente nella loro versione aggiornata. Al fine di attenuare il rischio che l’introduzione nella legislazione unionale di nuove norme di prova provochi alla flotta dell’Unione e agli operatori economici difficoltà sproporzionate, dal punto di vista della chiarezza e della certezza del diritto, l’entrata in vigore di siffatte nuove norme di prova non dovrebbe essere automatica, ma dovrebbe piuttosto essere indicata espressamente dalla Commissione.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Per facilitare un’attuazione armonizzata, rapida e semplice della presente direttiva, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione.
Conformemente alla prassi in uso, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.
Al momento di esaminare questioni relative alla presente direttiva diverse dalla sua attuazione o dalle sue violazioni, ad esempio in seno a un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento dovrebbe ricevere, in linea con la pratica vigente, tutte le informazioni e documentazioni e, se del caso, un invito a partecipare alle riunioni.
Ai fini di un’effettiva applicazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione e dell’esecuzione dei compiti che tali atti assegnano alla Commissione, quest’ultima è assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima conformemente al regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Le autorità competenti e tutti gli operatori economici dovrebbero adoperarsi per facilitare la comunicazione scritta, in conformità della prassi internazionale, al fine di trovare mezzi comuni di comunicazione.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero migliorare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento da installare a bordo delle navi nonché assicurare la libera circolazione di tale equipaggiamento all’interno dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le misure da adottare rappresentano una modifica rilevante delle disposizioni di cui alla direttiva 96/98/CE e, pertanto, nell’interesse della chiarezza, è opportuno che tale direttiva sia abrogata e sostituita dalla presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivo
L’obiettivo della presente direttiva è migliorare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all’interno dell’Unione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «equipaggiamento marittimo», l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 3;
2) «nave UE», nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;
3) «convenzioni internazionali», le seguenti convenzioni, e i relativi protocolli e codici di applicazione obbligatoria, adottate sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l’approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell’equipaggiamento da installare a bordo delle navi:
la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (Colreg),
la convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento del mare da parte delle navi del 1973 (Marpol),
la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (Solas),
4) «norme di prova», le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo fissate dalle seguenti organizzazioni:
Organizzazione marittima internazionale (IMO),
Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
Commissione elettrotecnica internazionale (CEI),
Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec),
Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU),
Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI),
la Commissione, in conformità dell’articolo 8 e all’articolo 27, paragrafo 6, della presente direttiva,
autorità di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l’Unione è parte contraente,
5) «strumenti internazionali», le convenzioni internazionali, unitamente alle risoluzioni e circolari dell’IMO che danno esecuzione a tali convenzioni nella versione aggiornata, e le norme di prova;
6) «marchio di conformità», il simbolo di cui all’articolo 9 e che figura nell’allegato I o, se del caso, l’etichetta elettronica di cui all’articolo 11;
7) «organismo notificato», un organismo designato dall’amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 17;
8) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
9) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione;
10) «fabbricante», una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
11) «rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
12) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo;
13) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato equipaggiamento marittimo;
14) «operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
15) «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
16) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
17) «valutazione della conformità», il processo compiuto dagli organismi notificati, a norma dell’articolo 15, finalizzato a dimostrare che l’equipaggiamento marittimo è conforme ai requisiti della presente direttiva;
18) «organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione;
19) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di equipaggiamento marittimo che è già stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo di navi UE;
20) «ritiro», qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura;
21) «dichiarazione UE di conformità», una dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformità dell’articolo 16;
22) «prodotto», un elemento dell’equipaggiamento marittimo.
Art. 3 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica all’equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell’Unione nel momento in cui l’equipaggiamento è installato a bordo.
2. Benché l’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 possa rientrare anche nell’ambito di applicazione di strumenti del diritto dell’Unione diversi dalla presente direttiva, ai fini dell’articolo 1 tale equipaggiamento è soggetto esclusivamente alla presente direttiva.
Art. 4 Requisiti per l’equipaggiamento marittimo
1. L’equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi UE alla data di cui all’articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, o successivamente a tale data, è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento è installato a bordo.
2. La conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al paragrafo 1 è dimostrata unicamente sulla base delle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 15.
3. Si applicano gli strumenti internazionali, fatta salva la procedura di controllo di conformità stabilita all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
4. I requisiti e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicati in maniera uniforme, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 2.
Art. 5 Applicazione
1. Gli Stati membri, allorquando rilasciano, convalidano o rinnovano i certificati delle navi battenti la loro bandiera, come richiesto dalle convenzioni internazionali, si assicurano che l’equipaggiamento marittimo a bordo di tali navi sia conforme ai requisiti della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’equipaggiamento marittimo presente a bordo delle navi battenti la loro bandiera sia conforme ai requisiti degli strumenti internazionali applicabili all’equipaggiamento già installato a bordo. Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per assicurare l’uniforme applicazione di tali misure, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 3.
Art. 6 Funzionamento del mercato interno
Gli Stati membri non vietano l’immissione sul mercato o l’installazione a bordo di navi UE di equipaggiamento marittimo, né rifiutano il rilascio di certificati ad esso relativi alle navi battenti la loro bandiera o il rinnovo di detti certificati, se tale equipaggiamento è conforme alla presente direttiva.
Art. 7 Trasferimento di una nave alla bandiera di uno Stato membro
1. Una nave non UE che deve essere trasferita alla bandiera di uno Stato membro, nel corso del trasferimento deve essere sottoposta ad ispezione da parte dello Stato membro di accoglienza per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondano ai certificati di sicurezza e se siano conformi alla presente direttiva e rechino il relativo marchio di conformità oppure se siano, secondo l’amministrazione di tale Stato membro, equivalenti al tipo di equipaggiamento marittimo certificato in conformità della presente direttiva a decorrere dal 18 settembre 2016.
2. Qualora non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell’equipaggiamento marittimo, gli Stati membri possono stabilire requisiti di equivalenza soddisfacenti, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali.
3. Qualora tale equipaggiamento non rechi il marchio di conformità o l’amministrazione non lo ritenga equivalente, esso è sostituito.
4. All’equipaggiamento marittimo considerato equivalente a norma del presente articolo lo Stato membro rilascia un certificato che accompagna costantemente tale equipaggiamento. Tale certificato conferisce il permesso dello Stato membro di bandiera di detenere l’equipaggiamento a bordo della nave e impone restrizioni o stabilisce eventuali disposizioni relative all’utilizzo di tale equipaggiamento.
Art. 8 Norme relative all’equipaggiamento marittimo
1. Fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, quale modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3, l’Unione persegue l’elaborazione da parte dell’IMO e degli organismi di normalizzazione di adeguate norme internazionali, comprese specifiche tecniche e norme di prova dettagliate, per l’equipaggiamento marittimo il cui uso o la cui installazione a bordo delle navi sono considerati necessari per migliorare la sicurezza marittima o prevenire l’inquinamento marino. La Commissione monitora periodicamente tali sviluppi.
2.
In assenza di una norma internazionale per uno specifico elemento di equipaggiamento marittimo, in casi eccezionali ove debitamente giustificato da un’analisi adeguata e allo scopo di rimuovere una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute o all’ambiente, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 37, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.
È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati.
Tali specifiche tecniche e norme di prova si applicano a livello provvisorio fino a quando l’IMO abbia adottato una norma per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.
3.
In circostanze eccezionali, ove debitamente giustificato da un’adeguata analisi e qualora sia necessario per rimuovere una minaccia inaccettabile individuata per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente dovuta a una carenza o un’anomalia grave nella norma esistente per un elemento specifico di equipaggiamento marittimo indicato dalla Commissione a norma dell’articolo 35, paragrafo 2 o 3, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 37, specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo, unicamente nella misura necessaria per porre rimedio alla carenza o all’anomalia grave.
È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati.
Tali specifiche tecniche e norme di prova si applicano a livello provvisorio fino a quando l’IMO abbia riesaminato la norma applicabile a tale elemento specifico di equipaggiamento marittimo.
4. La Commissione rende accessibili a titolo gratuito le specifiche tecniche e le norme adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3.
5. Per i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nello svolgimento delle sue attività a norma del paragrafo 1 e nell'adottare specifiche tecniche e norme di prova conformemente ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Capo 2. Marchio di conformità
Art. 9 Marchio di conformità
1. L’equipaggiamento marittimo, la cui conformità ai requisiti della presente direttiva sia stata dimostrata in conformità delle pertinenti procedure di valutazione della conformità, reca il marchio di conformità.
2. Il marchio di conformità non è apposto su nessun altro prodotto.
3. La forma del marchio di conformità da utilizzare è illustrata nell’allegato I.
4. L’uso del marchio di conformità è soggetto ai principi generali di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 765/2008, dove qualsiasi riferimento alla marcatura CE è inteso come riferimento al marchio di conformità.
Art. 10 Regole e condizioni per l’apposizione del marchio di conformità
1. Il marchio di conformità è apposto sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile e, se del caso, è incluso nel suo software. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. Il marchio di conformità è apposto alla fine della fase di produzione.
3. Il marchio di conformità è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se il suddetto organismo partecipa alla fase di controllo della produzione, e dall’anno in cui il marchio è apposto.
4. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest’ultimo, dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del fabbricante.
Art. 11 Etichetta elettronica
1. Per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo di cui al paragrafo 3, i fabbricanti possono ricorrere a un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile in sostituzione o a integrazione del marchio di conformità. In tal caso si applicano se del caso, mutatis mutandis, gli articoli 9 e 10.
2. La Commissione effettua un’analisi costi-benefici per quanto riguarda l’uso dell’etichetta elettronica a integrazione o in sostituzione del marchio di conformità.
3. La Commissione può adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 37, al fine di identificare gli elementi specifici di equipaggiamento marittimo sui quali può essere apposta l’etichetta elettronica. È di particolare importanza che la Commissione svolga consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell’elaborazione di tali atti delegati.
4. Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per stabilire, sotto forma di regolamenti della Commissione e conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2, adeguati criteri tecnici per quanto riguarda progettazione, efficienza, apposizione e uso dell’etichetta elettronica.
5. Per l’equipaggiamento identificato a norma del paragrafo 3, il marchio di conformità può essere integrato, entro tre anni dalla data di adozione degli adeguati criteri tecnici di cui al paragrafo 4, da un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile.
6. Per l’equipaggiamento identificato a norma del paragrafo 3, il marchio di conformità può essere sostituito, cinque anni dopo la data di adozione degli adeguati criteri tecnici di cui al paragrafo 4, da un’etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile.