Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione del 3 giugno 2020 che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/20111, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
Conformemente al regolamento (UE) 2019/631 e, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per le emissioni e le emissioni specifiche medie per l’anno civile 2018, al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3, la Commissione è tenuta a determinare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture e veicoli commerciali leggeri nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. In base a ciò vengono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell’ottemperare all’obbligo di non superare i rispettivi obiettivi per le emissioni specifiche.
I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni dei costruttori si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell’anno civile 2018.
Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati relativi al 2018 alla Commissione anche se con alcuni ritardi rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2019. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori trasmessi dallo Stato membro interessato non sono stati corretti.
Il 24 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 95 costruttori di autovetture e 67 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i relativi obiettivi specifici per le emissioni nel 2018.
I dati provvisori comunicati dalla Commissione comprendevano i fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione4, sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/11525 della Commissione. La determinazione dei fattori di correzione fa parte delle procedure di correlazione istituite per tenere conto del cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. I fattori servono ad assicurare che le tolleranze procedurali necessarie per la correlazione dei valori di emissione di CO2 siano applicate come previsto e non come mezzo per ridurre artificialmente tali valori.
Il calcolo del fattore di correzione avviene sulla base dei fattori di deviazione e di verifica determinati per un campione statistico di veicoli che dovrebbe essere rappresentativo del parco di veicoli nuovi del costruttore. In considerazione del numero molto esiguo di veicoli commerciali leggeri omologati a norma della procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale, istituita nel 2018 con il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione6, il campione non può essere considerato statisticamente rappresentativo e non è stato pertanto applicato alcun fattore di correzione nel determinare i livelli di prestazione in materia di emissioni dei costruttori di veicoli commerciali leggeri.
Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 e, in particolare, i fattori di deviazione e di verifica in base ai quali viene calcolato il fattore di correzione, e di notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Sessanta costruttori di autovetture e 34 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. Per un costruttore di automobili è stata confermata l’applicabilità di un fattore di correzione alle loro emissioni specifiche medie. Per un costruttore di autovetture e un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell’insieme di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631.
Per i restanti 35 costruttori di autovetture e 33 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. Per nessuno di questi costruttori è stato applicato un fattore di correzione.
La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione; le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate. Sono stati conservati solo i dati che includono i valori relativi alla massa e alle emissioni di CO2. Di conseguenza, per 94 costruttori di autovetture e 66 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori.
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, è opportuno che un costruttore sia considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano il suo obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l’adempimento degli obiettivi va valutato a livello di raggruppamento, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, di entrambi i regolamenti citati.
Nel calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie dovrebbero essere inclusi l’insieme dei dati relativi alla massa in ordine di marcia e alle emissioni di CO2 anche se con parametri di identificazione del veicolo mancanti o errati. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che i fabbricanti non sono in grado di verificarli o correggerli. È pertanto opportuno applicare un margine di errore per determinare lo scostamento del fabbricante in questione dall’obiettivo.
Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall’obiettivo specifico per le emissioni (espresso come obiettivo specifico per le emissioni dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto di tutte le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore è applicato in modo da migliorare sempre la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo specifico per le emissioni.
Se tenendo conto del margine di errore lo scostamento dall’obiettivo del costruttore o del raggruppamento, a seconda dei casi, è superiore a zero, è imposto il versamento di un’indennità per le emissioni in eccesso, a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631, come avvenuto per il costruttore di autovetture Automobili Lamborghini SpA.. L’indennità per le emissioni in eccesso è calcolata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 443/2009.
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, l’obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1000 unità nell’anno civile. È tuttavia opportuno calcolare e comunicare le rispettive emissioni specifiche medie nonché il numero dei veicoli nuovi immatricolati.
Occorrono ulteriori chiarimenti da parte del costruttore Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 indicati nelle schede di omologazione delle emissioni relative a due modelli di veicolo. Di conseguenza, i dati provvisori per gli anni civili dal 2014 al 2018 per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati.
A norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione7, la Commissione ha effettuato una verifica ad hoc del risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione8 e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione9. La verifica ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda il risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, è stata riscontrata una differenza pari, rispettivamente, al 9 % e al 23 % tra il risparmio certificato di CO2 di due alternatori efficienti installati nei veicoli prodotti da Daimler AG e quello verificato dalla Commissione. La Commissione ha notificato alla Daimler AG gli scostamenti rilevati e ha invitato il costruttore a fornire elementi che dimostrino l’accuratezza del risparmio certificato di CO2.
Sulla base delle informazioni fornite da Daimler AG, la Commissione ha rilevato che la differenza nel risparmio era dovuta alla differenza delle modalità di applicazione del metodo di prova ai fini della certificazione e della verifica del risparmio di CO2. Più precisamente, prima della prova di certificazione è stato eseguito un rodaggio degli alternatori efficienti, anche se la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 non prescrive né consente un rodaggio specifico degli alternatori efficienti da effettuare al di fuori della prova di certificazione.
Dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dall’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 si desume che, al fine di tenere conto del risparmio di CO2 realizzato con tecnologie innovative per il calcolo delle emissioni medie specifiche di un costruttore nel 2018, questo risparmio deve apportare un contributo verificato alla riduzione di CO2, conformemente ad una metodologia in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Poiché il risparmio certificato di CO2 derivante da due alternatori efficienti in determinati veicoli prodotti da Daimler AG non è stato confermato dalla verifica effettuata sulla base della metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, il risparmio certificato di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, in totale 0,429 g di CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore Daimler AG. Analogamente, il risparmio di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, pari a 0,428 g CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie del raggruppamento Daimler AG.
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l’esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto l’obiettivo specifico per le emissioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture per l’anno civile 2018 sono specificati nell’allegato I.
2. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 sono specificati nell’allegato II.
Art. 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:
1) ADIDOR VOITURES SAS 2/4 Rue Hans List 78290 Croissy-sur-Seine FRANCE
2) ALFA ROMEO SpA C.so Settembrini, 40 Gate 8 - Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 10135 Torino ITALIA
3) ALKE srl via Vigonovese 123 35127 Padova ITALIA
4) ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG Alpenstraße 35-37 86807 Buchloe GERMANIA
5) SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE 1 Avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA
6) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE Via Lanzo 27 10071 Borgaro Torinese ITALIA
7) ASTON MARTIN LAGONDA LTD Gaydon Engineering Centre Banbury Road Gaydon CV35 0DB Warwickshire REGNO UNITO
8) AUDI AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
9) AUDI HUNGARIA MOTOR KFT Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
10) AUDI SPORT GmbH Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
11) AUTOMOBILES CITROEN 7, rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison FRANCIA
12) AUTOMOBILES PEUGEOT 7, rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison FRANCIA
13) AVTOVAZ JSC Rappresentata nell’Unione da: CS AUTOLADA 211 Konevova 130 00 Prague 3 CECHIA
14) BEE BEE AUTOMOTIVE 182 RT Beaugé 72700 Rouillon FRANCIA
15) BENTLEY MOTORS LTD Pyms Lane CW1 3PL Crewe Cheshire REGNO UNITO
16) BLUECAR SAS 31-32 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux FRANCIA
17) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Petuelring 130 80788 München GERMANIA
18) BMW M GmbH Petuelring 130 80788 München GERMANIA
19) BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD Kriegsbergstraße 11 70174 Stuttgart GERMANIA
20) BUGATTI AUTOMOBILES SAS Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
21) CATERHAM CARS LIMITED 2 Kennet Road DA1 4QN Dartford REGNO UNITO
22) CHEVROLET ITALIA SpA Rappresentata nell’Unione da: Intertrust, Gruneburgweg 58-62 60322 Frankfurt am Main GERMANIA
23) FCA US LLC C.so Settembrini, 40 Gate 8 — Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 10135 Torino ITALIA
24) CNG-TECHNIK GmbH Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA
25) AUTOMOBILE DACIA SA 1 Avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA
26) DAIHATSU MOTOR CO LTD Rappresentata nell’Unione da: Toyota Motor Europe Avenue du Bourget, 60 1140 Brussel BELGIO
27) DAIMLER AG F403, EA/R 70546 Stuttgart GERMANIA
28) FABBRICA DALLARA srl Via Guglielmo Marconi,18 43040 Varano de’ Melegari (PR) ITALIA
29) DFSK MOTOR CO LTD Rappresentata nell’Unione da: Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a 50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI) ITALIA
30) DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV Pascallaan 96 8218 NJ Lelystad PAESI BASSI
31) DR AUTOMOBILES srl Zona Industriale, Snc 86070 Macchia d’Isernia ITALIA
32) DR MOTOR COMPANY srl S S 85 Venafrana km 37500 86070 Macchia d’Isernia ITALIA
33) ESAGONO ENERGIA srl Via Puecher 9 20060 Pozzuolo Martesana (MI) ITALIA
34) FERRARI SpA Via Emilia Est 1163 41122 Modena ITALIA
35) FCA ITALY SpA C.so Settembrini, 40 Gate 8 - Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 10135 Torino ITALIA
36) FORD INDIA PRIVATE LIMITED Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA
37) FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA
38) FORD MOTOR COMPANY Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA
39) FORD-WERKE GmbH Niehl Plant, building, Imbert 479 Henry Ford Strasse 1 50735 Köln GERMANIA
40) GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC Bouwhuispad 1 8121 PX Olst PAESI BASSI
41) GONOW AUTO CO LTD Via della Muratella, 797 00054 Maccarese (RM) ITALIA
42) GOUPIL INDUSTRIE SA Route de Villeneuve 47320 Bourran FRANCIA
43) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED Great Wall Motor Europe Technical Center Otto-Hahn-Str. 5 63128 Dietzenbach GERMANIA
44) HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO
45) HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO
46) HONDA MOTOR CO LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO
47) HONDA TURKIYE AS Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO
48) HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD Cain Road, Bracknell RG12 1HL Berkshire REGNO UNITO
49) HYUNDAI MOTOR COMPANY Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA
50) HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA
51) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA
52) HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA
53) ISUZU MOTORS LIMITED Bist 12 2630 Aartselaar BELGIO
54) ITALDESIGN GIUGIARO SpA via A.Grandi 25 10024 Moncalieri TO) ITALIA
55) IVECO SpA Via Puglia 35 10156 Torino ITALIA
56) JAGUAR LAND ROVER LIMITED Abbey Road Whitley CV3 4LF Coventry REGNO UNITO
57) KIA MOTORS CORPORATION Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt/M GERMANIA
58) KIA MOTORS SLOVAKIA SRO Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt/M GERMANIA
59) KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB Valhall Park 262 74 Ängelholm SVEZIA
60) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG Stallhofnerstrasse 3 5230 Mattighofen AUSTRIA
61) LADA AUTOMOBILE GmbH Erlengrund 7 21614 Buxtehude GERMANIA
62) AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA via Modena 12 40019 Sant’Agata Bolognese BO) ITALIA
63) LONDON EV COMPANY Li Close, Ansty Park, CV7 9RF Coventry REGNO UNITO
64) LOTUS CARS LIMITED Hethel Norwich NR14 8EZ Norfolk REGNO UNITO
65) MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom Ungheria
66) MAHINDRA & MAHINDRA LTD Via Cancelliera 35 00072 Ariccia Roma) ITALIA
67) MAN TRUCK & BUS AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
68) MARUTI SUZUKI INDIA LTD Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA
69) MASERATI SpA Viale Ciro Menotti 322 41122 Modena ITALIA
70) MAZDA MOTOR CORPORATION European R&D Centre Hiroshimastr. 1 61440 Oberursel/Taunus GERMANIA
71) MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED Chertsey Road Woking GU21 4YH Surrey REGNO UNITO
72) MERCEDES-AMG GmbH Zimmer 229 HPC F 403 Mercedesstr 137/1 70327 Stuttgart GERMANIA
73) MFTBC F403, EA/R 70546 Stuttgart GERMANIA
74) MG MOTOR UK LIMITED Westar House, 139-151 Marylebone Road NW1 5QE London REGNO UNITO
75) MICRO-VETT srl Via Lago Maggiore, 48 36077 Altavilla Vicentina VI) ITALIA
76) MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION F403, EA/R 70546 Stuttgart GERMANIA
77) MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC Rappresentata nell’Unione da: Mitsubishi Motors Europe BV Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI
78) MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI
79) MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH Rappresentata nell’Unione da: Mitsubishi Motors Europe BV Mitsubishi Avenue 21 6121 SH Born PAESI BASSI
80) MORGAN TECHNOLOGIES LTD Pickersleigh Road Malvern Link WR14 2LL Worcestershire REGNO UNITO
81) NISSAN INTERNATIONAL SA Renault Nissan Representation Office Avenue des Arts 40 1040 Brussels BELGIO
82) NOBLE AUTOMOTIVE LTD 24a Centurion Way Meridian Business Park LE19 1WH Leicester REGNO UNITO
83) ADAM OPEL GmbH Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsselsheim GERMANIA
84) OPEL AUTOMOBILE GmbH Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsselsheim GERMANIA
85) PAGANI AUTOMOBILI SpA Via dell’Artigianato 5 41018 San Cesario sul Panaro Modena) ITALIA
86) PGO AUTOMOBILES ZA de la Pyramide 30380 Saint Christol-Les-Alès FRANCIA
87) PIAGGIO & C SpA Viale Rinaldo Piaggio, 25 56025 Pontedera PI) ITALIA
88) DR ING HCF PORSCHE AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
89) PSA AUTOMOBILES SA 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy FRANCIA
90) RENAULT SAS 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA
91) RENAULT TRUCKS 99 Route de Lyon TER L10 0 01 69806 Saint Priest Cedex FRANCIA
92) ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD Petuelring 130 80788 München GERMANIA
93) ROMANITAL srl Via delle Industrie, 107 90040 Isola delle Femmine PA ITALIA
94) SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD President Building 37 A avenue J.F. Kennedy 1855 Luxembourg LUSSEMBURGO
95) SEAT SA Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
96) SECMA SAS Rue Denfert Rochereau 59580 Aniche FRANCIA
97) SKODA AUTO AS Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
98) SSANGYONG MOTOR COMPANY Herriotstrasse 1 60528 Frankfurt/M GERMANIA
99) STREETSCOOTER GmbH Jülicher Straße 191 52070 Aachen GERMANIA
100) SUBARU CORPORATION Leuvensesteenweg 555 B/8 1930 Zaventem BELGIO
101) SUZUKI MOTOR CORPORATION Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA
102) SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD Schweidel Jozsef U52 2500 Esztergom UNGHERIA
103) TECNO MECCANICA IMOLA SpA via Selice provinciale, 42/E 40026 Imola Bologna ITALIA
104) TESLA MOTORS LTD 7-9 Atlasstraat 5047 RG Tilburg PAESI BASSI
105) TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA Avenue du Bourget 60 1140 Brussels BELGIO
106) UAZ Moskovskoye shosse, 92 432034 Ulyanovsk RUSSIA
107) UNIVERS VE HELEM 14 rue Federico Garcia Lorca 32000 Auch FRANCIA
108) VOLKSWAGEN AG Letter box 011/1882 38436 Wolfsburg GERMANIA
109) VOLVO CAR CORPORATION Automotive Regulatory Compliance Dep 58800) PVE reception, Assar Gabrielssons väg 40531 Göteborg SVEZIA
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2020 Per la Commissione Frans Timmermans Vicepresidente esecutivo