Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio del 16 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio1 l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio2 l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione.
A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR UNECE e proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.
Nell’ambito della sua 181a sessione, che si terrà il 23 giugno 2020, il WP.29 dell’UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri e di modifica di tale regolamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19 e la proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3. Il WP.29 dell’UNECE è inoltre chiamato ad adottare la proposta di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e la proposta di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno al WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE, unitamente ai GTR UNECE e alla risoluzione consolidata R.E.3, vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.
Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE n. 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152 e alla risoluzione consolidata R.E.3.
Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19.
È necessario rettificare il regolamento UNECE n. 13, sebbene le modifiche riguardino solo la versione in lingua russa.
Al fine di consentire il progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare cinque nuovi regolamenti UNECE, sull’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, sulla cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, sugli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione e sul sistema automatizzato di mantenimento della corsia. Parallelamente deve essere adottata una modifica del nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, che in maniera separata consentirà il pieno riconoscimento reciproco alle parti contraenti che decidono di applicare nuove prescrizioni che vanno al di là della serie originale 00 del regolamento, la quale riguarda unicamente prescrizioni regionali.
Per permettere l’ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l’adozione delle proposte di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell’UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell’UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell’UNECE.
Il 27 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2874 relativa alla posizione da adottare in merito ai regolamenti GTR UNECE 3, 6 e 16 nell’ambito della 180a sessione del WP.29 dell’UNECE, che si è svolta fra il 10 e il 12 marzo 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di giugno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 181a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 23 giugno 2020, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore5, è quella di votare a favore.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. Metelko-Zgombić