Decisione (UE) 2020/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500000000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.
L’8 novembre 2019 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni meteorologici estremi nelle Azzorre.
Il 28 novembre 2019 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia.
Il 10 gennaio 2020 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi verificatisi in 17 regioni nell’autunno 2019.
Il 29 gennaio 2020 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi del novembre 2019.
Le domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a titolo del Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Portogallo, Spagna, Italia e Austria.
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a) l’importo di 8212697 EUR è erogato al Portogallo;
b) l’importo di 56743358 EUR è erogato alla Spagna;
c) l’importo di 211707982 EUR è erogato all’Italia;
d) l’importo di 2329777 EUR è erogato all’Austria.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 18 giugno 2020.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020 Per il Parlamento europeo Il president D. M. Sassoli Per il Consiglio La presidente N. Brnjac