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Decisione (UE) 2020/983 del Consiglio del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariatonel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde(2019-2024)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/20062 che conclude l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde3 («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2007, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

Secondo la raccomandazione della Commissione, il 4 giugno 2018 il Consiglio ha deciso di autorizzare l’avvio di negoziati con la Repubblica di Capo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

Il precedente protocollo dell’accordo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018.

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati il nuovo protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.

Conformemente alla decisione 2019/951/UE del Consiglio4, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)5 («protocollo») è stato firmato il 20 maggio 2019.

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu.

È opportuno approvare il protocollo.

L’articolo 9 dell’accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, a norma di tale articolo, dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo, la commissione mista può adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle, a nome dell’Unione, con una procedura semplificata.

La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.

La posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) è approvato a nome dell’Unione europea.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16 del protocollo.

Art. 3

Conformemente alla procedura stabilita nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth