diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1036 della Commissione del 15 luglio 2020 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione3, stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019.

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco tutti i partecipanti hanno ritirato il loro sostegno a tempo debito.

La Commissione è stata informata, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in merito alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno effettuato un ritiro a tempo debito e per le quali il ruolo del partecipante era stato precedentemente ripreso. A norma dell’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l’uso nei biocidi.

È stato pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell’articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. A norma dell’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l’uso nei biocidi.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen