Decisione di esecuzione (UE) 2020/1047 della Commissione del 15 luglio 2020 che permette al Portogallo di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso.
A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi»2. I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui il Portogallo, e sono forniti in bombole per gas3.
L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione4.
L’11 febbraio 2020, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il Portogallo ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio.
L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, destinata al controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.
Come indicato nella domanda, negli ultimi decenni lo sviluppo dei trattamenti anossici con azoto per il trattamento di oggetti del patrimonio culturale ha consentito alle istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche, centri di conservazione e di restauro ecc.) di abbandonare l’uso delle sostanze altamente tossiche impiegate in precedenza.
Secondo le informazioni trasmesse dal Portogallo, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza alterare le caratteristiche macroscopiche e molecolari degli oggetti. Tale tecnica può essere impiegata per il trattamento di materiali particolarmente sensibili, quali oggetti del patrimonio etnografico, mummie e arte contemporanea, ai fini della conservazione degli stessi.
Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.
Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali raggi gamma, shock termico (ad alte o basse temperature) e microonde. È possibile altresì usare altri principi attivi a tali fini. Tuttavia, secondo il Portogallo, tutte queste tecniche presentano limiti relativamente ai tipi di materiali sui quali possono essere applicate.
Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali non utilizzano quasi mai altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana. Tale aspetto è di particolare rilevanza per le istituzioni culturali che sono aperte al pubblico.
Secondo le informazioni fornite dal Portogallo, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per diversi materiali. L’aumento o la diminuzione della temperatura possono provocare danni irreversibili ai beni culturali, e in particolare alle componenti organiche. I processi termici risultano generalmente non idonei al trattamento di dipinti, oggetti policromi con leganti proteici, a cera o ad olio, in quanto durante il trattamento le proprietà di tali materiali che dipendono dalla temperatura possono subire variazioni, causando danni irreversibili agli oggetti. Le alte temperature possono altresì ammorbidire le colle in oggetti incollati e provocare la contrazione di materiali quali il cuoio e la pergamena.
Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto in bombole non costituisce un’alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. Inoltre il limite di carico dei pavimenti di alcuni edifici museali storici potrebbe essere superato a causa del peso del numero di bombole necessarie. I trattamenti con azoto contenuto in bombole genererebbero inoltre costi elevati per le istituzioni culturali.
Secondo quanto indicato nella domanda, negli ultimi decenni molte istituzioni culturali hanno investito nella costruzione di camere di trattamento e nell’acquisto di generatori di azoto. Grazie alla versatilità e all’idoneità al trattamento di tutti i materiali, i trattamenti anossici con azoto generato in situ sono ampiamente usati per la conservazione del patrimonio culturale.
Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi – ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici –, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti.
In varie riunioni5 del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ.
Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall’Austria, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la loro opinione. La grande maggioranza delle 1487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo dell’umidità relativa nell’area di trattamento, necessario per il trattamento di alcuni materiali.
Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale – il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti – hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo.
Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Portogallo, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali.
Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Portogallo e che non sono disponibili alternative appropriate. Al Portogallo dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.
La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il Portogallo può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.
Art. 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione