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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1048 della Commissione del 15 luglio 2020 che permette all’Austria di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2020)4724] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso.

A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi»2. I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui l’Austria, e sono forniti in bombole per gas3.

L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione4.

Il 26 giugno 2019, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Austria ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»). Con lettera del 3 settembre 2019 l’Austria ha fornito ulteriori informazioni sull’uso di azoto generato in situ da parte dei musei e sull’assenza di alternative appropriate.

Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così a serio rischio il patrimonio culturale.

L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi al patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.

Secondo le informazioni trasmesse dall’Austria, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle collezioni ed esposizioni museali e nei siti del patrimonio culturale senza danneggiarli, ed è efficace nei confronti di tutti gli organismi noti nocivi al patrimonio culturale, in tutte le fasi di sviluppo.

Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata è elencato nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è descritto in tale norma come il metodo più usato per generare l’anossia.

Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali il trattamento a bassa temperatura, il trattamento termico e il trattamento ad aria calda con umidità controllata. È possibile altresì usare altri principi attivi biocidi. Tuttavia, secondo l’Austria, tutte queste tecniche presentano limiti in termini di potenziali danni a determinati materiali durante il trattamento e pertanto nessuna può essere utilizzata da sola per il trattamento di tutti i tipi e le combinazioni di materiali.

Secondo le informazioni trasmesse dall’Austria, i processi termici, vale a dire il congelamento o i trattamenti termici, non sono adatti al trattamento di una varietà di oggetti, tra cui dipinti, oggetti policromi con leganti a cera, olio o proteici, oggetti incollati, oggetti di pelle o pergamena, materiali fotografici, oggetti nuovi di legno non trattato, oggetti recentemente restaurati e oggetti sotto tensione. Inoltre, a causa della diversa conduttività termica ed espansione termica dei diversi materiali, la sollecitazione meccanica causata dalla dilatazione può mettere a rischio oggetti fragili costituiti da materiali misti.

La domanda dimostra che l’uso di biocidi contenenti altri principi attivi disponibili sul mercato in Austria può modificare chimicamente gli oggetti e danneggiarli, a seconda della sensibilità dei materiali.

Allo stesso tempo, nel contesto di una gestione integrata dei parassiti per la tutela del patrimonio culturale, i musei intendono abbandonare l’uso di principi attivi più pericolosi.

Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto nelle bombole non costituisce un’alternativa appropriata per i musei e i siti del patrimonio culturale, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un deposito separato. Inoltre, secondo le informazioni contenute nella domanda, il limite di carico dei pavimenti di alcuni edifici museali storici potrebbe essere superato a causa del peso del numero di bombole necessario.

Chiedere ai musei e ai siti del patrimonio culturale di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi — ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici —, invece di usare una tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per i musei e i siti del patrimonio culturale e renderebbe loro più complicato raggiungere l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti.

In varie riunioni5 del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ.

Inoltre, su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere il loro punto di vista. La grande maggioranza delle 1487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo dell’umidità relativa nell’area di trattamento, necessario per il trattamento di alcuni materiali.

Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale — Consiglio internazionale dei musei e Consiglio internazionale per i monumenti e i siti — hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, l’esecuzione della valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo.

La domanda e le ulteriori informazioni presentate dall’Austria mostrano che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Austria, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi sia in termini di non idoneità al trattamento di tutti i materiali sia in termini pratici.

Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Austria e che non sono disponibili alternative appropriate. All’Austria dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.

La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’Austria può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2

L’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione