Decisione di esecuzione (UE) 2020/1051 della Commissione del 16 luglio 2020 che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,
1. PROCEDURA
Il 18 dicembre 2019 la Commissione ha annunciato la riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese pubblicando un avviso di riapertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 («l’avviso di riapertura»).
La Commissione ha riaperto l’inchiesta a seguito di una domanda presentata da otto produttori dell’Unione («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati lavori di ghisa. La domanda conteneva elementi di prova indicanti che, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e a seguito dell’istituzione dei dazi antidumping provvisori, i prezzi all’esportazione cinesi di determinati lavori di ghisa erano diminuiti e vi erano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione. Questi elementi di prova sono stati giudicati sufficienti a giustificare la riapertura dell’inchiesta.
Nell’avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori noti e gli importatori noti nonché le autorità della Repubblica popolare cinese riguardo all’apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Con lettera del 15 maggio 2020 i richiedenti hanno informato la Commissione di aver ritirato la domanda.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della domanda, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.
Dalla nuova inchiesta antiassorbimento non sono emerse considerazioni tali da dimostrare che una chiusura della stessa sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.
La Commissione ha quindi concluso che è opportuno chiudere, senza modificare le misure in vigore, la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese.
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le parti interessate non hanno tuttavia fatto pervenire osservazioni tali da far concludere che una chiusura della nuova inchiesta antiassorbimento sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex73251000 (codice TARIC 7325100031) ed ex73259910 (codice TARIC 7325991060), è chiusa.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen