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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1114 del Consiglio del 23 luglio 2020 recante approvazione delle modifiche del regolamento interno di Eurojust

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento interno di Eurojust2, adottato il 20 dicembre 2019,

Il collegio di Eurojust («collegio») può modificare il regolamento interno di Eurojust («regolamento interno») secondo la stessa procedura applicabile alla sua adozione, su proposta del comitato esecutivo o di un terzo dei membri del collegio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1727 e all’articolo 18 del regolamento interno. Tali modifiche del regolamento interno devono essere approvate dal Consiglio mediante atti di esecuzione.

Il 14 luglio 2020 alcuni progetti di modifica del regolamento interno sono stati approvati dal collegio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1727.

Le modifiche del regolamento interno dovrebbero essere approvate dal Consiglio.

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e non partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione, che dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1727.

L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione, che dà esecuzione al regolamento (UE) 2018/1727,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Sono approvate le modifiche del regolamento interno di Eurojust allegate alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth