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Decisione (PESC) 2020/1131 del Consiglio del 30 luglio 2020 relativa all’avvio della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, relativa a una missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2110 relativa a una missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA).

Il 18 giugno 2020 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto sull’opportunità di approvare il piano operativo (OPLAN) per l’EUAM RCA.

A seguito della raccomandazione del comandante dell’operazione civile e avendo l’EUAM RCA raggiunto la capacità operativa iniziale, la missione dovrebbe essere avviata il 9 agosto 2020 per un periodo di due anni.

La decisione (PESC) 2019/2110 ha previsto un importo di riferimento finanziario pari a 7100000 EUR destinato a coprire le spese relative all’EUAM RCA durante i primi sei mesi successivi all’entrata in vigore di tale decisione. La decisione (PESC) 2020/664 del Consiglio2 ha prorogato il periodo di validità dell’importo di riferimento finanziario fino all’8 agosto 2020. Si dovrebbe prevedere un importo di riferimento aggiuntivo per il periodo compreso tra l’inizio della missione e l’8 agosto 2022.

È opportuno che l’EUAM RCA disponga di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti in settori connessi all’EUAM RCA e a sostegno dei suoi obiettivi.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/2110.

L’EUAM RCA sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’OPLAN per l’EUAM RCA è approvato.

Art. 2

L’EUAM RCA è avviata il 9 agosto 2020.

Art. 3

Il comandante dell’operazione civile nell’ambito dell’EUAM RCA è autorizzato, con effetto immediato, a dare avvio all’esecuzione della missione.

Art. 4

La decisione (PESC) 2019/2110 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUAM RCA nel periodo dal 9 dicembre 2019 all’8 agosto 2022 è pari a 30352481,10 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

  2. 2) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1. L’EUAM RCA dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUAM RCA agevola progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all’EUAM RCA e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’EUAM RCA è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EUAM RCA, se il progetto è: a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione. L’EUAM RCA conclude un accordo con gli Stati contribuenti, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EUAM RCA nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EUAM RCA nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.».

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth