Decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio del 6 agosto 2020 relativa all’avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera1, in particolare l’articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo2,
A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio3 dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
Il Regno Unito ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.
Il Regno Unito ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania.
Una visita di valutazione ha avuto luogo nel Regno Unito e il gruppo di valutazione tedesco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
Il 2 dicembre 2019 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che il Regno Unito ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. Inoltre il Consiglio ha chiesto al Regno Unito di rivedere, entro il 15 giugno 2020, la sua politica di esclusione dei profili di sospetti dallo scambio automatizzato di dati dattiloscopici, alla luce dell’esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati dattiloscopici e, mutatis mutandis, delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione riguardo allo scambio di dati sul DNA.
Con lettere del 15 e del 19 giugno 2020, il Regno Unito ha notificato all’Unione europea la decisione del proprio governo di includere i profili dei sospettati nei suoi scambi di dati biometrici automatizzati (DNA e, se del caso, impronte digitali) all’interno dell’insieme di dati condivisibili in ambito Prüm e ha informato che inizierebbe l’azione necessaria per attuare la sua decisione per tutto il Regno Unito.
A seguito delle informazioni fornite dal Regno Unito conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio4, il Regno Unito ha reso disponibili i dati sul DNA degli indagati conformemente alla decisione 2008/615/GAI. A tale proposito, tutti i dati sul DNA disponibili per le autorità di contrasto del Regno Unito fanno parte dell’insieme di dati condivisibili in ambito Prüm che è stato messo a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di disponibilità. Il principio di disponibilità è rispettato anche per quanto riguarda i dati dattiloscopici. Nessun dato dattiloscopico è escluso dagli scambi di dati biometrici con il Regno Unito.
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Regno Unito dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire al Regno Unito di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
La Danimarca e l’Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
Ai sensi dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica5, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione. Il Regno Unito è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e partecipa pertanto all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, il Regno Unito può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 13 agosto 2020 e in conformità di tale decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth