Decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 della Commissione del 28 agosto 2020 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2020) 5797] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,
L’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.
La Commissione ha esaminato o riesaminato tali deroghe e ha constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.
Pertanto, dato che l’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE devono essere adeguati, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire integralmente tali capi.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli Stati membri figuranti nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.
Art. 2
L’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2020 Per la Commissione Adina-Ioana Vălean Membro della Commissione