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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1265 della Commissione del 9 settembre 2020 che permette alla Germania di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale (notificata con il numero C(2020) 6028) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso.

A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi»2. I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Germania, e sono forniti in bombole per gas3.

L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione4.

Il 24 aprile 2020, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Germania ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).

Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio.

L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.

Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza danneggiarli.

Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.

Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali il trattamento a bassa temperatura, il trattamento termico e il trattamento ad aria calda con umidità controllata. È possibile altresì usare altri principi attivi a tali fini. Tuttavia, secondo la Germania, ciascuna di queste tecniche presenta limiti relativamente ai tipi di materiali sui quali può essere applicata.

Come indicato nella domanda, i trattamenti con biocidi contenenti altri principi attivi lasciano, sugli oggetti trattati, residui che possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente e comportare un rischio per la salute umana. Questo aspetto è di particolare rilevanza per gli oggetti culturali esposti nei musei e per i documenti disponibili alla consultazione negli archivi e nelle biblioteche.

Secondo le informazioni fornite dalla Germania, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per un certo numero di materiali. L’aumento o la diminuzione della temperatura possono provocare danni irreversibili ai beni culturali.

Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto in bombole non costituisce un’alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. Inoltre la portata dei pavimenti di alcuni edifici museali storici potrebbe essere superata a causa del peso del numero di bombole necessarie. Inoltre il trattamento con azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell’umidità relativa nell’area di trattamento.

Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi — ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici —, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti.

In varie riunioni5 del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ.

Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall’Austria, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la propria opinione. La grande maggioranza delle 1487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell’umidità relativa nell’area di trattamento.

Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale — il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti — hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo.

Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Germania, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali.

Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Germania e che non sono disponibili alternative appropriate. Alla Germania dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.

La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Germania può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione