Decisione (UE) 2020/1410 del Consiglio del 25 settembre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione 87/369/CEE del Consiglio1 l’Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci2 e il relativo protocollo di emendamento3 (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (CSA).
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il CSA, fra l’altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l’interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato.
Il CSA è chiamato a decidere su pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché a decidere su raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA nella sua sessione di settembre 2020.
È importante ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.
In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative e di altri pareri sull’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in quanto, una volta accettati, tali pareri di classificazione e talune di tali decisioni di classificazione e le modifiche saranno pubblicati in una comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, e saranno applicabili agli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al CSA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In allegato è riportata la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 66a sessione del comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’approvazione di note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato.
Art. 2
Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth