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Decisione (PESC) 2020/1465 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/12491 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del UNVIM. L’attuazione tecnica della decisione (PESC) 2018/1249 è stata affidata all’Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (UNOPS) con l’intento di consentire all’UNVIM di continuare ad assolvere il compito di fornire monitoraggio e ispezione in conformità della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2216 (2015).

Il 13 dicembre 2018 le parti del conflitto in Yemen hanno firmato l’accordo di Stoccolma, le cui disposizioni sono state approvate dalle UNSCR 2451 (2018) e 2452 (2019). All’UNVIM è stato affidato un ruolo guida nel sostegno prestato alla società dei porti yemeniti relativamente alla gestione e alle ispezioni nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa.

Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha accolto con favore l’adozione dell’accordo di Stoccolma, nonché l’adozione all’unanimità delle UNSCR 2451 (2018) e 2452 (2019). Il Consiglio ha ribadito il suo invito a tutte le parti ad agevolare la consegna di forniture commerciali, tra l’altro di carburante, e ha ricordato che il funzionamento del porto di Hodeida, come pure dei porti di Salif e Ras Isa, è di fondamentale importanza per la sopravvivenza di milioni di yemeniti. Il Consiglio ha ribadito il suo sostegno all’UNVIM allo scopo di garantire che i beni commerciali continuino ad arrivare in Yemen nel pieno rispetto di tutte le pertinenti UNSCR.

Su richiesta dell’UNVIM, il 4 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/16722 e ha rinnovato l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM.

Le UNSCR 2505 (2020) e 2534 (2020) hanno prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeida (UNMHA) al fine di sostenere l’attuazione dell’accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma.

Il 15 luglio 2020 l’UNVIM ha chiesto maggiore sostegno da parte dell’Unione.

L’Unione dovrebbe rinnovare il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Unione rinnova il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato di cui alle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2216 (2015) e 2451 (2018). Tale sostegno ha gli obiettivi generali di contribuire al ripristino del libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen predisponendo un processo di autorizzazione trasparente ed efficace per le spedizioni commerciali destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen e di potenziare il ruolo dell’UNVIM nell’attuazione delle disposizioni dell’accordo di Stoccolma.

2. Gli obiettivi specifici del progetto sono:

aumentare il flusso di carichi commerciali verso lo Yemen velocizzando ulteriormente il processo di autorizzazione per le spedizioni commerciali e promuovendo la fiducia delle società di navigazione in relazione all’accessibilità dei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa per le operazioni di navigazione mercantile;

potenziare la capacità dell’UNVIM di schierarsi nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma e alle pertinenti UNSCR.

3. Con la presente decisione l’Unione sostiene l’ufficio dell’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per lo Yemen per quanto riguarda lo schieramento dell’UNVIM nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa e presso altre località in paesi vicini allo Yemen, laddove necessario per l’attuazione dell’UNVIM. A tal fine, l’Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell’UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell’ambito di una più ampia strategia umanitaria.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’UNOPS. Quest’ultimo svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNOPS.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a:

2059838 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2020 al 28 febbraio 2022,

2200000 EUR. per il periodo dal 1o marzo 2022 al 30 settembre 2022,

2200000 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023,

2200000 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024.

2200000 EUR per il periodo dal 1o ottobre 2024 al 30 settembre 2025.

2200000 EUR per il periodo dal 1o ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

EUR 2480794,55 per il periodo dal 1o ottobre 2026 al 31 dicembre 2027.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l’UNOPS. Tale accordo di contributo prevede che l’UNOPS assicuri la visibilità del contributo dell’Unione.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’adozione della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione di tale accordo di contributo.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNVIM, anche riguardo alle relazioni in merito alle riunioni mensili del comitato direttivo dell’UNVIM. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2020.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles