Decisione di esecuzione (UE) 2020/1501 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’esenzione temporanea da talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione concessa dalla Germania [notificata con il numero C(2020) 6891] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 71, paragrafo 2,
Il 25 febbraio 2020 l’autorità competente Luftfahrt-Bundesamt («LBA»), per conto della Germania, ha notificato alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia» o «AESA») e agli altri Stati membri di aver concesso alla Lufthansa Technik AG un’esenzione dall’obbligo di conformarsi all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2. A norma del suddetto punto, le organizzazioni approvate in conformità alla parte 145 sono tenute a garantire che siano installati su un aeromobile o un altro componente solo componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite il Modulo 1 AESA o equivalente, e che i dati di manutenzione applicabili indichino tale specifico componente, parte standard o materiale.
L’esenzione è stata concessa dall’LBA nel contesto di futuri progetti STC (Supplemental type Certificate - certificato di omologazione supplementare) e consente alla Lufthansa Technik AG di non conformarsi, in alcuni casi, all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione in relazione a taluni componenti che saranno installati dalla Lufthansa Technik AG e che erano stati fabbricati come prototipi.
L’LBA spiega che, in passato, alcuni dei componenti prototipo installati dalla Lufthansa Technik AG sugli aeromobili non avevano potuto essere successivamente ricertificati dal fabbricante come conformi ai dati di progetto della modifica dopo che la modifica era stata approvata con il rilascio di un STC. L’LBA si riferisce a casi in cui il fabbricante aveva sede negli Stati Uniti e non era possibile ricertificare il componente dopo che quest’ultimo aveva lasciato lo stabilimento del fabbricante e a casi in cui il fabbricante era divenuto insolvente prima dell’approvazione dei dati di progetto. Secondo l’LBA in tali casi la ricertificazione dei componenti o non era possibile, o costituiva un onere amministrativo tale da ritardare la ripresa del servizio dell’aeromobile, impedendo alla Lufthansa Technik AG di evadere gli ordini dei clienti e generando un rischio finanziario ed economico.
L’esenzione concessa dall’LBA non specifica i prodotti o i progetti per i quali la Lufthansa Technik AG è stata esentata dall’obbligo di conformarsi all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e per i quali può accettare l’installazione di componenti non conformi. L’LBA spiega che per la Lufthansa Technik AG è in arrivo un numero limitato di progetti STC che potrebbero vedere l’insorgere di problemi analoghi, a causa dei quali la Lufthansa Technik AG può non essere in grado di conformarsi all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’esenzione è stata concessa in previsione di questi eventuali problemi al fine di evitare, in futuro, ritardi nella ripresa del servizio di aeromobili modificati. L’esenzione è valida dal 13 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, periodo che supera quindi gli otto mesi consecutivi.
Per attenuare la non conformità all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, l’esenzione prevede che la Lufthansa Technik AG sia autorizzata a riammettere in servizio aeromobili con componenti prototipo sulla base di una procedura alternativa che comprende un confronto tra lo stato di certificazione di ciascun componente prototipo e i dati di progetto approvati ottenuti dopo il completamento della corrispondente procedura di approvazione STC.
A seguito di una valutazione, il 16 luglio 2020 l’Agenzia ha formulato una raccomandazione negativa in merito all’esenzione concessa dall’LBA.
La Commissione condivide la raccomandazione dell’Agenzia.
A norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, uno Stato membro è autorizzato a concedere un’esenzione a una persona fisica o giuridica soggetta a tale regolamento in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti che interessano la suddetta persona, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale articolo.
Per quanto riguarda le «circostanze imprevedibili urgenti» o le «esigenze operative urgenti», la Commissione ritiene che l’esenzione non sia giustificata da circostanze imprevedibili urgenti che interessano la Lufthansa Technik AG, né da esigenze operative urgenti della Lufthansa Technik AG, come prescritto dall’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. L’esenzione è concessa in previsione di eventuali problemi futuri relativi alla ricertificazione di componenti prototipo. Pur potendo effettivamente essere imprevedibili, come nel caso del fallimento di un fornitore, o determinare un’esigenza operativa di mettere in servizio un aeromobile, tali problemi non si sono concretizzati né erano in procinto di concretizzarsi al momento in cui è stata concessa l’esenzione. In particolare, la Germania non ha fornito alcuna prova del fatto che alcuni fabbricanti abbiano comunicato alla Lufthansa Technik AG di non essere in grado di fornire componenti con le certificazioni richieste per determinati progetti. Di conseguenza la Commissione ritiene che, nel caso in questione, il requisito dell’urgenza non sia soddisfatto.
La Commissione ritiene inoltre che l’esenzione non soddisfi le limitazioni richieste per ambito e durata di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139. Pur essendo stata concessa solo per i casi in cui non è possibile ricertificare un componente prototipo, l’esenzione si applica effettivamente a qualsiasi progetto STC realizzato durante il periodo di applicazione e riguarda un numero illimitato di componenti che possono essere installati a sostegno di detti progetti STC. La Commissione osserva inoltre che l’LBA non ha dimostrato che la durata dell’esenzione è limitata a quanto strettamente necessario. La scadenza del periodo di applicabilità dell’esenzione è stata fissata dall’LBA al 31 dicembre 2021, senza tuttavia giustificare in modo convincente in che modo tale data sia collegata alle circostanze o alle esigenze che rendono necessaria l’esenzione.
Di conseguenza l’esenzione concessa dall’LBA non rispetta le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’esenzione dai requisiti di cui all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014, concessa dalla Germania e notificata alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e agli altri Stati membri il 25 febbraio 2020, che consente alla Lufthansa Technik AG di non conformarsi, in alcuni casi, al punto 145.A.42 in relazione a taluni componenti che saranno installati dalla Lufthansa Technik AG e che erano stati fabbricati come prototipi, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
Art. 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020 Per la Commissione Adina Vălean Membro della Commissione