Decisione (UE) 2020/1599 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione del suo regolamento interno
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1 è stato concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
Il gruppo di lavoro consultivo misto («gruppo di lavoro») è stato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso («protocollo») e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull’attuazione del protocollo.
A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo, il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo, istituito dall’articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di recesso, cui deve fare riferimento.
A norma dell’articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.
Alla luce dello scopo e della composizione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con il comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo, il regolamento interno dovrebbe essere simile al regolamento interno previsto all’allegato VIII dell’accordo di recesso per i comitati specializzati istituiti dall’articolo 165, paragrafo 1, dell’accordo medesimo.
È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel gruppo di lavoro.
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel gruppo di lavoro istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo riguardo all’adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro a norma dell’articolo 15, paragrafo 6, dello stesso protocollo deve basarsi sul progetto di decisione del gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del gruppo di lavoro è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020 Per il Consiglio La presidente S. Schulze