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Decisione (UE) 2020/1599 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione del suo regolamento interno

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1 è stato concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

Il gruppo di lavoro consultivo misto («gruppo di lavoro») è stato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso («protocollo») e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull’attuazione del protocollo.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo, il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo, istituito dall’articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di recesso, cui deve fare riferimento.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.

Alla luce dello scopo e della composizione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con il comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo, il regolamento interno dovrebbe essere simile al regolamento interno previsto all’allegato VIII dell’accordo di recesso per i comitati specializzati istituiti dall’articolo 165, paragrafo 1, dell’accordo medesimo.

È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel gruppo di lavoro.

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel gruppo di lavoro istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo riguardo all’adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro a norma dell’articolo 15, paragrafo 6, dello stesso protocollo deve basarsi sul progetto di decisione del gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.

Art. 2

La decisione del gruppo di lavoro è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020 Per il Consiglio La presidente S. Schulze