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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1714 della Commissione del 16 novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell’uso di combustibili alternativi e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 per quanto riguarda le luci di posizione posteriori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/20111, in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

Il 7 febbraio 2020 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy SpA, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe e Volkswagen Nutzfahrzeuge hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «prima richiesta») a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione2 al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione3 per modificare il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria M1.

Il 21 aprile 2020, i costruttori FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «seconda richiesta») a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per tenere conto dell’uso del gas di petrolio liquefatto (GPL), del gas naturale compresso (GNC) e dell’etanolo (E85).

La Commissione ha valutato entrambe le richieste conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle «linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011» (revisione luglio 2018 (V2)]4.

Nella prima richiesta i richiedenti hanno presentato domanda di modifica del metodo di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per consentire che le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna siano applicate ai veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione5, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

A sostegno della loro richiesta i richiedenti hanno fornito elementi di prova da cui emerge che, a causa del basso grado di elettrificazione della categoria specifica dei veicoli NOVC-HEV in questione, non è possibile determinare un coefficiente di correzione del CO2 statisticamente significativo, come indicato al punto 4.1.2 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

Tenuto conto delle argomentazioni presentate, dato il basso grado di elettrificazione, i veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2, al fine di calcolare i risparmi di CO2 connessi alla tecnologia innovativa in questione, possono essere considerati equivalenti ai veicoli con motori a combustione interna. Di conseguenza, le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, dovrebbero applicarsi alla categoria specifica di veicoli NOVC-HEV in questione. Per quanto riguarda gli altri veicoli NOVC-HEV, il metodo di prova dovrebbe restare invariato.

Per quanto riguarda la seconda richiesta, è giustificato chiarire il metodo di prova aggiungendo il fattore di conversione del carburante e quello del consumo di energia per i combustibili GPL e GNC. Considerata la disponibilità limitata di E85 sul mercato dell’Unione nel suo complesso, non si ritiene tuttavia giustificato operare una distinzione tra questo carburante e la benzina ai fini della metodologia di prova.

Tenendo conto delle nuove informazioni sui fattori di utilizzo delle luci d’angolo e delle luci di curva statica, è opportuno sostituire i fattori di utilizzazione esistenti per tali luci, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, con fattori più prudenti, come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione6.

Al fine di garantire la certezza del diritto, per un determinato periodo i costruttori dovrebbero poter presentare alle autorità di omologazione domande di certificazione dei risparmi di CO2 in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 nella versione del 28 giugno 2019. Le modifiche di cui alla presente decisione non incidono sulla validità delle certificazioni rilasciate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 in detta versione.

Nella domanda approvata con decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 sono stati forniti elementi di prova da cui si evince che l’uso di luci a LED efficienti nelle luci di posizione posteriori non supera la soglia di penetrazione nel mercato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione7 e che tali luci avrebbero dovuto pertanto essere incluse nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339. È pertanto opportuno modificare tale decisione per includervi le luci di posizione posteriori.

Poiché i risparmi di CO2 certificati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a decorrere dall’anno civile 2021, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1119 e (UE) 2020/1339.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è modificata come segue:

  1. 1) all’articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2bis Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue: a) per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC; b) per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»;

  2. 2) L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Periodo transitorio e codici di innovazione ecocompatibile 1) Fino al 24 marzo 2021 il costruttore può chiedere all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione nella versione del 28 giugno 2019. In tal caso, nella documentazione di omologazione è inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 28. 2) Se il costruttore chiede all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione senza fare riferimento alla versione del 28 giugno 2019, nella documentazione di omologazione viene inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 37. 3) I risparmi di CO2 registrati in riferimento ai codici di innovazione ecocompatibile n. 28 o n. 37 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.»;

  3. 3) l’allegato è così modificato:

    1. a) il punto 2 è così modificato:

      1. i) la voce CF è sostituita dalla seguente: «CF — fattore di conversione come definito nella tabella 5»,

      2. ii) la voce Vpe è sostituita dalla seguente: «Vpe — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 4»,

    2. b) il punto 4.1.1 è così modificato:

      1. i) Il titolo è sostituito dal seguente: «4.1.1. Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2»,

      2. ii) La tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 Consumo di energia effettiva Tipo di motore Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh] Benzina/E85 0,264 Benzina/E85 turbo 0,280 Gasolio 0,220 GPL 0,342 GPL turbo 0,363 Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh] GNC (G20) 0,259 GNC (G20) turbo 0,275»

      3. iii) il termine: «CF: fattore di conversione (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 5:» è sostituito dal seguente: «CF: fattore di conversione quale definito nella tabella 5.»;

      4. iv) la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5 Fattore di conversione dei carburanti Tipo di carburante Fattore di conversione (CF) [gCO2/l] Benzina/E85 2330 Gasolio 2640 GPL 1629 Fattore di conversione (CF) [gCO2/m3] GNC (G20) 1795»

      5. v) nella tabella 6 le voci relative alla luce d’angolo e alla luce di curva statica sono sostituite dalle seguenti: «Luce d’angolo 0,019 Luce di curva statica 0,039»

    3. c) il punto 4.1.2 è così modificato:

      1. i) Il titolo è sostituito dal seguente: «4.1.2. Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.1.1»,

      2. ii) il titolo della tabella 7 è sostituito dal seguente: «Efficienza del convertitore CC-CC per diverse architetture delle luci del veicolo»,

    4. d) il punto 4.2 è così modificato:

      1. i) il titolo del punto 4.2.1 è sostituito dal seguente: «4.2.1. Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2»,

      2. ii) il titolo del punto 4.2.2 è sostituito dal seguente: «4.2.2. Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.2.1».

Art. 2 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1 è aggiunta la lettera n) seguente: «n) luce di posizione posteriore.»;

  2. 2) L’allegato è così modificato:

    1. a) nella tabella 3 è aggiunta la voce seguente: «Luce di posizione posteriore 12»,

    2. b) nella tabella 4 è aggiunta la voce seguente: «Luce di posizione posteriore 0,36».

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen