Decisione (UE) 2020/1791 del Consiglio del 16 novembre 2020 che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo1,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
La decisione n. 189/2014/UE del Consiglio2 autorizza la Francia ad applicare al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e venduto nella Francia continentale un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio3, ma non può essere inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 144000 ettolitri di alcole puro. Tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2020.
Il 18 ottobre 2019 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio intesa a prorogare i termini dell’autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE con un contingente più elevato, per un ulteriore periodo di sette anni, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Date le dimensioni ristrette del mercato locale, le distillerie nelle quattro regioni ultraperiferiche oggetto di detta autorizzazione possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un accesso sufficiente al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (65 % del totale). La difficoltà per il rum «tradizionale» di competere sul mercato dell’Unione è riconducibile a due parametri: costi di produzione maggiori e imposte più elevate per bottiglia, visto che di norma il rum «tradizionale» viene commercializzato con un titolo alcolometrico superiore e in bottiglie più grandi.
I costi di produzione della catena di valore canna-zucchero-rum nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate sono più elevati rispetto ad altre regioni del mondo. In particolare la grande distanza e la topografia e il clima difficili di tali quattro regioni ultraperiferiche hanno un impatto significativo sul costo degli ingredienti e della produzione. Inoltre, il costo del lavoro è superiore a quello dei paesi vicini poiché in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione è applicabile la legislazione sociale francese. Dette regioni ultraperiferiche devono inoltre rispettare le norme dell’Unione in materia di ambiente e di sicurezza, che comportano notevoli costi e investimenti non direttamente collegati alla produttività, anche se una parte di questi investimenti è finanziata dai fondi strutturali dell’Unione. Inoltre, le distillerie di dette regioni ultraperiferiche sono più piccole delle distillerie dei gruppi internazionali, generando costi di produzione più elevati per unità di prodotto.
Il rum «tradizionale» venduto nella Francia continentale è generalmente commercializzato in bottiglie più grandi (il 36 % del rum è venduto in bottiglie di 1 litro) e con un titolo alcolometrico superiore (da 40° a 59°), mentre i prodotti concorrenti a base di rum sono generalmente commercializzati in bottiglie da 0,7 litri a 37,5°. A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della «cotisation sur les boissons alcooliques» (meglio nota come «vignette sécurité sociale») (VSS) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per litro di rum venduto. Pertanto un’aliquota di accisa ridotta, non inferiore di oltre il 50 % all’accisa nazionale standard sull’alcole, rimane proporzionata ai costi supplementari cumulativi derivanti dai costi di produzione più elevati e dalle accise, dalla VSS e dall’IVA più elevate.
Si dovrebbe pertanto tener conto dei costi supplementari derivanti dalla prassi decennale che consiste nel vendere il rum «tradizionale» con un titolo alcolometrico superiore, il che comporta l’applicazione di imposte più elevate.
L’agevolazione fiscale da autorizzare per le accise armonizzate e la VSS deve rimanere proporzionata per evitare di compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, mantenendo una concorrenza non distorta nel mercato interno e tutelando le politiche in materia di aiuti di Stato.
A oggi l’agevolazione fiscale non ha inciso sul mercato interno poiché la quota di mercato del rum «tradizionale» è diminuita dell’11 % negli ultimi anni a causa del crescente consumo di bevande alcoliche a base di rum.
Al fine di evitare che sia arrecato grave danno allo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche della Francia e di garantire la continuità del settore canna-zucchero-rum e i posti di lavoro che esso offre in tali regioni, occorre rinnovare e aumentare il contingente annuale dell’autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE.
Al fine di evitare che la presente decisione comprometta il mercato interno, i quantitativi massimi di rum provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare che possono beneficiare della misura dovrebbero essere fissati a 153000 ettolitri di alcole puro all’anno.
Poiché l’agevolazione fiscale non eccede l’importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione fiscale si limita al consumo nella Francia continentale, la misura non compromette l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
Onde consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuino a essere soddisfatte, è opportuno che la Francia presenti una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025.
La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In deroga all’articolo 110 TFUE, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE e di un’aliquota del prelievo denominato «cotisation sur les boissons alcooliques» (VSS) inferiore all’aliquota integrale applicabile in conformità del diritto nazionale.
Art. 2
La deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione si applica al rum quale definito all’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4 fino al 24 maggio 2021 e al rum quale definito nell’allegato I, punto 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio5 a decorrere dal 25 maggio 2021, prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.
Art. 3
1. Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 da applicare al rum di cui all’articolo 2 sono limitate a un contingente annuale di 153000 ettolitri di alcole puro.
2. Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 della presente decisione possono essere inferiori all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50 % all’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE o all’aliquota integrale sull’alcole per la VSS.
3. L’agevolazione fiscale cumulativa autorizzata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera il 50 % dell’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.
Art. 4
Entro il 30 settembre 2025 la Francia presenta alla Commissione una relazione di controllo onde consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione stabilite all’articolo 1 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo contiene le informazioni che figurano nell’allegato.
Art. 5
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Art. 6
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth